Trib. Foggia, sentenza 08/04/2024, n. 991

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 08/04/2024, n. 991
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 991
Data del deposito : 8 aprile 2024

Testo completo

R.G. 46/2024
REPUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. A B Presidente
dott.ssa M C Giudice
Giudice rel. dott.ssa M E d T
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46/2024 promossa da:
Parte 1 Parte 2 entrambi con il patrocinio dell'avv. A
C, in forza di mandato a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso e nel suo studio in Foggia alla via Montegrappa n. 72;

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;

OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18.03.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 12/01/2024, i ricorrenti in epigrafe, coniugi separati giusto decreto di omologa emesso dal Tribunale di Foggia in data 26.05.2015, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Foggia il 12.05.1990, trascritto nei registri del Comune di Foggia al nr. 238, Parte II, Serie A, anno 1990. Hanno, inoltre, rappresentato che, dall'unione coniugale, sono nati tre figli: Persona_1 nato a Foggia il 01.03.1991;

, Persona 2 nata a Foggia il 05.02.1995 e Per_3, nata a Foggia il 04.07.2000, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti hanno dato atto del fatto che, sin dalla data di introduzione del giudizio di separazione,
l'unione morale e materiale tra i coniugi non è più ripresa, ed hanno dedotto il decorso dei termini di legge prescritti, dall'art. 3, L. n. 898/1970, per potersi procedere alla presentazione della relativa domanda.


I ricorrenti hanno, inoltre, dedotto di voler regolamentare, oltre ai rapporti personali, quelli patrimoniali, addivenendo alla divisione delle proprietà immobiliari in comunione secondo le modalità compiutamente descritte ai punti a) -f) del ricorso.
Il P.M. ha reso parere favorevole il 26/01/2024.
All'udienza del 18/03/2024, dinnanzi al Giudice relatore e al cancelliere,
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