Trib. Monza, sentenza 13/02/2025, n. 207

TRIB Monza
Sentenza
13 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Monza
Sentenza
13 febbraio 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 13/02/2025, n. 207
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 207
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

N. R.G. 2362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
13.2.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2362/2024 promossa da:
GL VE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Antonio Nappa e dell'avv. Giuseppe Natale, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Aversa (CE), via A.
Ligabue n. 13
RICORRENTE contro
MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO (C.F. 80099830152), in persona del ministro pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato ai sensi dell'art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa
Giuseppina Falco e dalla dott.ssa Daniela Di Caprio, funzionari in servizio presso l'U.s.r. per la
Lombardia – A.T. di Monza, con domicilio telematico pec uspmb.contenzioso@postacert.istruzione.it
CONVENUTO
Oggetto: carta elettronica del docente
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato il 26.9.2024, IA IO ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per veder riconosciuto il suo diritto ad usufruire del beneficio economico della c.d. carta elettronica del docente in relazione all'attività lavorativa prestata come docente assunta a tempo determinato quale supplente negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021; la ricorrente ha pertanto chiesto il riconoscimento del suo diritto a conseguire per ciascuno di tali anni di servizio l'importo di €
Pagina 1 di 7
500,00 mediante messa a disposizione del relativo importo sulla c.d. carta elettronica del docente o, in subordine, mediante pagamento in suo favore del relativo valore economico.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha rilevato che le disposizioni legislative e pattizie impongono all'Amministrazione scolastica di fornire a tutti i docenti strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, senza operare distinzioni di sorta tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato, ha evidenziato come l'esclusione dei docenti non di ruolo dall'area dei soggetti beneficiari della c.d. carta elettronica del docente si estrinsechi di fatto in una violazione dei principi costituzionali e comunitari di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato ed ha richiamato la giurisprudenza amministrativa e comunitaria a sostegno delle proprie tesi.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il Ministero convenuto ha contestato le domande attoree e ne ha chiesto il rigetto.
In particolare il Ministero convenuto ha negato il carattere discriminatorio del trattamento normativamente previsto, sia rilevando che la c.d. carta elettronica del docente non è correlata alla prestazione lavorativa e non rientra pertanto tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato anche in considerazione del fatto che le disposizioni pattizie non vincolano l'Amministrazione scolastica ad erogare a tutto il personale scolastico le medesime iniziative formative, sia affermando la ricorrenza delle ragioni oggettive richieste dalla clausola n. 4 in ragione del fatto che per il personale docente di ruolo è prevista non solo la formazione triennale, ma anche - in via aggiuntiva - la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, sia infine deducendo l'intervenuta estinzione del diritto azionato dalla ricorrente.
Istruita la causa allo stato degli atti, disposta la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e ritenuta la causa matura per la decisione su mera base documentale, il Giudice, esaminate le conclusioni rassegnate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ad ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.
La c.d. carta elettronica del docente è stata istituita dall'art. 1 della legge 107/2015 che, al comma 121, ha stabilito che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui
Pagina 2 di 7 per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Gli aspetti concreti della messa a disposizione di tale importo per i suddetti scopi sono stati poi regolati dapprima con il d.p.c.m. del 23 settembre 2015 e poi con il d.p.c.m. del 28 novembre
2016.
In particolare Il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi