Trib. Perugia, sentenza 27/03/2024, n. 552

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Perugia, sentenza 27/03/2024, n. 552
Giurisdizione : Trib. Perugia
Numero : 552
Data del deposito : 27 marzo 2024

Testo completo

N. 2101/2021 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariella Roberti Presidente
Gaia Muscato Giudice relatrice Ilenia Micciche' Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2101/2021 r.g. promossa da
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
CUTINI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in P.zza Italia 9 06121 Perugia presso l'avv. SILVIA CUTINI
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 CP_1 C.F._2
c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio in VIA FONTI COPERTE, 28 06124
PERUGIA
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte ricorrente: come da I memoria istruttoria, ossia «Voglia il Tribunale di Perugia, respinta ogni diversa istanza della resistente, A – disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocazione residenziale Per_1 Per_2 prevalente presso la madre;

B - disporre che, salvo diverso accordo fra i genitori, il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente schema:
a1 – una settimana: dall'uscita da scuola del martedì (o dalle ore 8.30 circa nei giorni in cui non c'è scuola) al mercoledì mattina, quando provvederà ad accompagnarli a scuola (o a casa della madre intorno alle ore 8.30 nei giorni in cui non c'è scuola), nonché dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 14.00 del sabato;

pagina 1 di 9 a2 - la settimana seguente: dall'uscita da scuola del martedì (o dalle ore 8.30 circa nei giorni in cui non c'è scuola) al mercoledì mattina, quando provvederà ad accompagnarli a scuola (o a casa della madre intorno alle ore 8.30 nei giorni in cui non c'è scuola), nonché dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 20.00/21.00 della domenica;

b - durante le vacanze natalizie, ad anni alterni i figli trascorreranno con un genitore il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso;
durante le festività scolastiche pasquali i minori staranno tre giorni con il padre e tre con la madre. c - i bambini trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori, congiuntamente o separatamente.

d - i bambini potranno trascorrere separatamente con ciascun genitore un periodo di vacanza di otto giorni consecutivi durante l'inverno, nonché di quindici giorni, anche non consecutivi, durante le ferie estive;
la decorrenza di tale ultimo periodo dovrà essere concordata fra i coniugi entro il 30 giugno di ogni anno;

C - disporre a carico del padre un contributo mensile di euro 1.000,00 (pari ad euro 500,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla salute, istruzione e quelle ricreative così come individuate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Perugia, da intendersi parte integrante del presente atto, da corrispondere e/o rimborsare secondo le modalità ed i tempi previsti in detto protocollo cui si rinvia nel dettaglio.
D - respingere la richiesta della sig.ra di concessione di un assegno di divorzio a carico CP_1 del marito e così pure ogni altra domanda di contenuto economico, per manifesta assenza dei presupposti;

E - con vittoria di spese e compensi professionali, oltre contributo forfettario ed accessori di legge.»
Conclusioni di parte resistente: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate le richieste incompatibili avversarie:
IN VIA PRINCIPALE 1) Disporre assegno divorzile a carico del in favore della scrivente, che si quantifica in € Pt_1
1.200,00 mensili, oltre istat, con decorrenza dal giorno della domanda (memoria 08.09.2021);

2) Sulla turnazione genitoriale, mantenere l'attuale turnazione e collocamento presso la scrivente già previsti nel regolamento separativo emesso nel giudizio 3977/2018 VG, riprodotto ex adverso nel proprio ricorso introduttivo, con la specifica che il padre prelevi e riaccompagni i figli presso l'abitazione della madre o altro luogo noto e comunicato, quando non sono a scuola;

3) Disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento dei figli previsto a carico del da € Pt_1 750,00 a figlio ad € 1.000,00 a figlio, dal giorno della domanda (01.09.2021), rivalutabili secondo indice istat;
4) confermare l'assegnazione alla scrivente della casa già familiare di sua proprietà in CP_1

Perugia, Via Fonti Coperte n. 28 (fg. 253, p.lla 155 sub 5 e 6, cat. A/2, cl. 6), come già previsto nell'originario provvedimento separativo omologato in data 15.03.2013 rg 6114/2014 che per scrupolo si allega sub 1;

5) prevedere che le spese straordinarie siano sostenute fra i coniugi nella misura del 70 % il e Pt_1 del 30 % la madre, o in diversa quota di giustizia, con versamento diretto;
in subordine accollare al le spese scolastiche/straordinarie della figlia interamente al padre, e quelle del figlio alla Pt_1 scrivente madre, sempre con versamento diretto. In estremo subordine, confermare l'attuale regolamentazione vigente derivante dal decreto 15/16.02.21 doc. 4 di controparte che ne ha chiesto conferma e, per quanto non previsto, dal regolamento separativo originario omologato in data 15.03.2013 sopra citato all.1 cit.

Con rigetto di tutte le richieste peggiorative formulate da controparte, in particolare quella di riduzione del mantenimento paterno per i figli;
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.»

pagina 2 di 9
Conclusioni del pubblico ministero: conclude per la conferma delle condizioni relative all'affidamento dei figli minori di cui alla separazione, come modificate dal provvedimento del Tribunale di Perugia del 15.2.2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 24.04.2021, conveniva in giudizio la coniuge esponendo: di Parte_1 avere contratto con lei matrimonio civile in Corciano il 16.07.2007 e che dall'unione erano nati i figli
(il 17.01.2008) e (il 28.04.2009);
che la separazione consensuale era stata omologata con Per_1 Per_2 decreto del Tribunale di Perugia del 15.03.2013;
che la separazione si era protratta ininterrottamente dalla data di comparizione innanzi al presidente del Tribunale (il 17.01.2013);
che non vi era alcuna volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
che, in data 15.02.2021, le condizioni di separazione erano state oggetto di revisione con decreto del Tribunale di Perugia, al quale il ricorrente aveva dato tempestiva esecuzione;
che in particolare la modifica apportata aveva riguardato l'ampliamento del periodo di frequentazione paterna (con inserimento di pernottamenti infrasettimanali) e un incremento del contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario dei figli (da € 600,00 ciascuno ad € 750,00 ciascuno, ferma la ripartizione al 50% delle spese straordinarie).
concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio con conferma Parte_1 delle condizioni di separazione, come modificate con decreto del 15.02.2021 del Tribunale di Perugia.
costituitasi per la fase presidenziale, deduceva di avere subito un decremento reddituale e che CP_1 pertanto spettava al marito contribuire al suo mantenimento con un assegno mensile dell'importo di € 800,00, nonché contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile della somma di € 900,00 ciascuno, oltre al 70% delle spese straordinarie.
La resistente concludeva chiedendo disporsi una modifica nei tempi e nelle occasioni di permanenza padre- minori (istando affinché venissero previsti fine settimana alternati e venissero eliminati i pernottamenti infrasettimanali presso il padre) e la conferma dell'assegnazione della casa familiare in proprio favore.
In esito all'udienza del 9.09.2021 la presidente del Tribunale, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, confermava le condizioni della separazione così come modificate con decreto del 15.02.2021, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 445/2022 del 29.3.2022, il tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio e disponeva la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie.
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Con istanza del 17.1.2021
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