Trib. Venezia, sentenza 13/01/2025, n. 149
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA – SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 2562/2022 promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 11/04/2022 da:
VA UL ON LE VI, (C.F. [...]), nato il Chilaw (Sri Lanka) il 09.11.1959, residente in [...], corso del Popolo n. 132 rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Catanzaro
- attore - contro
HW AR AG, in Lubahnstraße 2, Hameln (Germania) e con succursale italiana a
Bolzano, Galleria Stella, 4 (01666200215), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi,
- convenuta -
In punto: contratto di risparmio edilizio, mutuo fondiario, iscrizione di ipoteca
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“a) IN VIA PRINCIPALE;
accertare la nullità e/o invalidità del contratto per quanto stipulato in violazione degli artt. 1346 c.c. e 1284 c.c., nonché dell'art. 117 TUB per le ragioni portate in narrativa e contestualmente condannare parte convenuta alla restituzione della somma integrale pagata dagli attori poiché corrisposta in virtù di contratto invalido ai sensi di legge nonché ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso l'immobile di proprietà degli attori.
b) IN VIA SUBORDINATA;
accertare la nullità e/o invalidità del contratto per quanto stipulato in violazione degli artt. 1346 c.c. e 1284 c.c., nonché dell'art. 117 TUB per le ragioni portate in narrativa e contestualmente condannare parte convenuta alla restituzione della somma corrisposta in eccedenza a quanto dovuto a titolo di c.d. Mutuo immediato nonché ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso l'immobile di proprietà degli attori.
c) IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE;
accertare la nullità e/o invalidità del contratto per quanto stipulato in violazione degli artt. 1346 c.c. e 1284 c.c., nonché dell'art. 117 TUB, contestualmente condannare parte convenuta alla restituzione della somma risultate tra quanto ottenuto a titolo di mutuo immediato e quanto illegittimamente pagato nonché ordinare la cancellazione dell'ipoteca iscritta presso l'immobile di proprietà degli attori.
d) IN OGNI CASO: ordinare ex art. 210 c.p.c. sin d'ora alla banca convenuta l'esibizione di tutta la documentazione relativa ad ogni rapporto contrattuale passato o in essere con gli attori.
e) IN OGNI CASO, condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”.
Per parte convenuta:
“1) Dichiarare improcedibile l'azione per mancata mediazione;
2) Condannare gli attori per lite temeraria;
3) Respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
4) In caso di accoglimento della domanda di nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 Tub, se ne chiede la conversione in mutuo ipotecario (art. 1424 cc);
5) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre a IVA e CPA e al rimborso forfettario spese generali 15%;
6) In via istruttoria si producono: .. “omissis””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 11/04/2022, VA UL ON
LE VI e LL UL hanno citato in giudizio HW
AR EN (di seguito “la banca”) al fine di ottenere la declaratoria di nullità o invalidità dei contratti stipulati con condanna della banca alla restituzione della somma integrale pagata dagli attori ovvero in via subordinata della somma corrisposta in eccedenza rispetto a quanto dovuto a titolo di c.d. mutuo immediato o della somma risultate tra quanto ottenuto a titolo di mutuo immediato e quanto illegittimamente pagato .
Nello specifico, gli attori hanno rappresentato di aver sottoscritto in data 14.10.2003 con la signora NI CR un contratto di
“compravendita” Repertorio n. 14936 - raccolta 1564 relativo all'acquisto dell'immobile sito a
Venezia - Mestre, Corso del Popolo n. 132, piano 2-8, cat. A/2 cl.3 vani 4 rendita euro 510,88, Sezione
ME- Foglio 18- M.N. 1066 Sub 48;
di aver sottoscritto in data 10.10.2003, al fine di poter acquistare il predetto immobile, un contratto denominato “contratto di mutuo fondiario” costituito da distinte figure contrattuali funzionalmente collegate e regolate dalla legge tedesca (contratto di mutuo fondiario, contratti di mutuo immediato e contratto di risparmio edilizio);
di aver contestualmente sottoscritto un contratto denominato “consenso a iscrizione di ipoteca a garanzia di prestito”;
che sino al mese di dicembre 2021 gli attori hanno sempre provveduto al pagamento delle rate indicate nel contratto per complessivi € 220.000,00 e che, solo nell'aprile del 2020, è stata chiesta una moratoria in ragione dell'emergenza epidemiologica la quale però è stata respinta.
Ciò premesso in punto di fatto gli attori hanno dedotto la violazione da parte della banca delle disposizioni di cui agli artt. 1346 c.c. e 1284 c.c., nonché dell'art. 117 tub, con conseguente nullità dello schema negoziale per le seguenti ragioni:
-illecita imputazione
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