Trib. Venezia, sentenza 14/11/2024, n. 710

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 14/11/2024, n. 710
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 710
Data del deposito : 14 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa C C C alla udienza ex art.
127 bis c.p.c.
del 14/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 533/2024 RG avente ad oggetto:
“ retribuzione – opposizione decreto ingiuntivo ”
TRA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore - rappresentata e difesa dall'Avvocato Z
M e ed elettivamente domiciliata come in ricorso,
- ricorrente
E
– rappresentata e difesa dall'Avvocato V N' Controparte_1 ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,

-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/03/2024 la società ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha proposto opposizione averso il decreto ingiuntivo chiedendo » In via preliminare: sospendersi l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui sopra, ove necessario previa revoca del visto apposto ex art. 642 c.p.c. nel merito: accogliere l'opposizione e per
l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto n. 68/2024 emesso dal Tribunale di Venezia, sezione
Lavoro su ricorso monitorio R.G. 158/2024 (doc. 2 cit.), per essere la pretesa
1
avversaria infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto. In subordine Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della presente opposizione, ridurre l'ammontare nel minor importo ritenuto dovuto e di giustizia Sempre in via subordinata: porre in compensazione quanto eventualmente riconosciuto a controparte a titolo di straordinario con quanto ritenuto dovuto dalla dott.ssa a 4 a titolo di indennità di CP_1 Pt_1 mancato preavviso nella misura di € 3.600,00 o nella diversa misura ritenuta. sempre in via subordinata: porre in compensazione le ore di lavoro straordinario eventualmente riconosciute a controparte con i giorni di preavviso indebitamente non lavorato dalla dott.ssa , come quantificati in atti o CP_1 nella diversa misura ritenuta. In ogni caso spese, diritti ed onorari rifusi».
Nel costituirsi ha contestato quanto dedotto dalla Controparte_1 opponente e chiesto « In via preliminare: per tutte le ragioni esposte in atti, concedersi la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
68/2024 del 31.01.2024, emesso dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, notificato il 02.02.2024, in accoglimento del ricorso monitorio R.g.L. n.
158/2024;
nel merito: respinta ogni diversa o contraria istanza, eccezione o deduzione, integralmente rigettarsi, per i motivi esposti in narrativa,
l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermarsi l'opposto decreto ingiuntivo di n. 68/2024 del
31.01.2024, RgL n. 158/2024 emesso dal Tribunale di Venezia - Sezione
Lavoro;
in ogni caso: accertarsi e dichiararsi, per i motivi esposti in narrativa, che l' in persona del legale Parte_2 rappresentate pro tempore è debitrice nei confronti della dott.ssa CP_1
dell'importo di € 5.724,30 al lordo di ritenute e contribuzioni di legge,
[...] ovvero della diversa cifra maggiore o minore che risulterà di giustizia, a titolo di lavoro straordinario prestato in costanza di rapporto e, conseguentemente, per l'effetto, condannare la opponente al versamento a favore dell'opposta di suddetta somma maggiorata di interessi e accessori dall'insorgere della posta creditoria sino al reale soddisfo;
sempre in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, anche della precedente fase monitoria;»
2
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***

1. Con il ricorso monitorio la dott.ssa ha Controparte_1 esposto: di essere stata assunta alle dipendenze dell' Parte_1
a far data dal 21.03.2009 con la mansione di
[...]
- poi divenuta anche coordinatrice - a tempo indeterminato Parte_3 presso l'U.O.C. Cure Primarie - Assistenza Domiciliare Integrata di San
Donà di Piave e Caorle, con orario di lavoro full time che prevedeva un'articolazione dell'attività lavorativa su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, per complessive 36 ore settimanali con una durata convenzionalmente stabilita in 7,12 ore al giorno;
di avere spesso prestato lavoro straordinario su richiesta della datrice, circostanza che si intensificava con la crisi pandemica da Covid - 19 che imponeva a tutti i lavoratori del presidio ospedaliero di San Donà (VE) di garantire una maggiore presenza nel luogo di lavoro per far fronte ad una richiesta di assistenza senza precedenti da parte dell'utenza;
di avere pertanto prestato lavoro nel 2020 per un ammontare di 285,10 ore (doc. 02 ric.) e di 721,18 ore (doc. 03 ric.);
che tale credito di ore di lavoro straordinario si era poi in seguito sensibilmente ridotto, sia in virtù della fruizione di giornate di riposo “compensativo” sia a seguito della parziale liquidazione del corrispondente valore economico da parte dell' di essere Pt_1 conseguentemente rimasta in credito per tale ragione a dicembre 2022
(docc. 04 e 05) di 468,54 ore (di cui 379,22 ore relative alle annualità precedenti e 89,32 ore relative all'annualità 2022);
di avere rassegnato le dimissioni volontarie che comunicava con nota del 28/06/2023, esprimendo contestualmente la volontà di smaltire nel corso del periodo di preavviso le ore di lavoro straordinario e le ore di ferie (doc. 06) sino a lì accumulate che, per quanto attiene le sole ore di lavoro straordinario, a maggio 2023 (docc. 07 e 08) risultavano ancora essere 443,08 (di cui
377,38 ore relative alle annualità precedenti e 65,30 relative all'annualità
2023 in corso);
di risultare a settembre 2023 e quindi nel corso del periodo
3
di preavviso (docc. 09 e 10) ancora a credito di n. 369,31 ore di lavoro straordinario accumulato (di cui 289,52 per le annualità pregresse e 79,39 per l'annualità 2023);
che il credito si era protratto sino alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta in data 1/11/2023, atteso che tali 369,31 ore di lavoro straordinario accumulate non sono state né recuperate con corrispondenti giornate di riposo compensativo in costanza del periodo di preavviso - posto che i mesi di settembre e ottobre 2023 sono stati destinati al recupero delle sole ore di ferie, come si evince dai prospetti di rilevazione delle presenze rilasciate dalla convenuta (cfr. doc. 09 e doc. 11)
- né liquidate dalla società con le spettanze di fine rapporto (docc. 12, 13 e
14);
di risultare dunque alla cessazione del rapporto di lavoro ancora creditrice nei confronti dell'Azienda dell'importo Pt_1 Parte_1 corrispondente a n. 369,31 ore di lavoro straordinario pari ad € 5.724,30 al lordo di ritenute e contribuzioni di legge.

2. Seguendo l'opposizione, deve in primo luogo rigettarsi
l'eccezione relativa all'assenza di autorizzazione posto che, a fronte di un tale rilievo, l' dovrebbe allegare e provare quali e quante ore sono Pt_1 state autorizzate e quali e quante ore non sono state autorizzate, spiegando come avviene l'autorizzazione e producendo tutti i moduli autorizzativi, atteso che in considerazione
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