Trib. Napoli, sentenza 08/10/2024, n. 6453

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/10/2024, n. 6453
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 6453
Data del deposito : 8 ottobre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
R P, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 8.10.2024, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente
sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 6335/2024 del ruolo generale
vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. CIANNIELLO GIUSEPPE, con cui Parte_1 domiciliato telematicamente
ricorrente
e
Controparte_1
contumace

Conclusioni delle parti e ragioni della decisione

Con ricorso depositato il 13.03.2024, l'istante di cui in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della convenuta presso l'ospedale “ , in qualità CP_1 di O.S.S., con inquadramento nel livello 1 categoria BS del C.C.N.L. del personale delle , lamentava che nel periodo dall'1.1.2019 al 31.12.2022, Parte_2 pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non percepiva la maggiorazione economica prevista dall'art. 29 del CCNL 2016-
2018.
Tanto premesso, conveniva in giudizio la al fine di sentire Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare il diritto di credito di cui all'art. 9 CCNL 1999 e dell'art. 29 CCNL 2016/2018 per le prestazioni rese nei giorni festivi infrasettimanali, come documentati e/o provati, con conseguente riconoscimento della fondatezza e/o della titolarità della pretesa ad ottenere il connesso e/o correlato compenso per l'attività resa;
b) Per l'effetto, condannare

l' in persona Controparte_2 del Direttore Generale l.r.p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Euro 2.203,84 salvo errori e/o omissioni, ovvero dell'importo maggiore
e/o minore che sarà ritenuto di giustizia, anche a seguito di CTU contabile, a titolo di indennità e/o compenso, in aggiunta alla retribuzione globale giornaliera, dovuto per lavoro straordinario festivo infrasettimanale per i periodi e/o le ore di lavoro indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
c) Con vittoria di spese…”.

Ritualmente notificato il ricorso, non si costituiva in giudizio la Parte_3 preferendo restare contumace.
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze (cfr. sentenza n.
6645/23 dott.ssa , sentenza n. 3074/23 dott.ssa , che hanno Per_1 Per_2 vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
In merito alla questione oggetto di causa si è pronunciata anche la Corte di
Appello di Napoli con la recente sentenza n. 2748/24 del 2.7.2024.
In punto di diritto le parti non convengono sull'interpretazione da dare all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 02/05/2023 per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
In particolare, diversamente da quanto implicitamente sostenuto in ricorso, la convenuta sostiene che tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, (come il ricorrente), per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria.
In sostanza, secondo la datrice di lavoro, poiché in tali casi i “turnisti” non svolgono attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro, agli stessi spetterebbe solo l'indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità dell'1.9.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del
CCNL 19.4.2004 prevista per il servizio prestato in giorno festivo.
In merito all'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali si è registrato un contrasto giurisprudenziale, si è di recente pronunciata la
Suprema Corte in senso favorevole alla tesi attorea.
In particolare, la Corte di Cassazione, nel riformare la decisione della Corte territoriale impugnata, ha così statuito nell'ordinanza n. 1505/2021: “i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL 1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
occorre premettere che la
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