Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

Proc. n. 3467/2014 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, quale Giudice di Appello avverso la sentenza n. 834/2014 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3467 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2014, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 16 maggio 2024 e vertente: TRA
• IL IO, cod. fisc. [...], elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Pio XI Traversa De Blasio n. 4, presso lo studio legale dell'avv. Walter Tripodo, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura stesa in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado;

-Appellante- CONTRO
• ANAS S.p.A., cod. fisc. 80208450587, in persona del suo institore Avv. Gian Claudio Picardi, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Treviso n. 4, presso lo studio dell'avv.to Armando Attinà che la rappresenta e difende, in forza di procura stesa in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in appello;

-Appellata- Conclusioni delle parti: Udienza del 16 maggio 2024: Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione in appello depositato il 30.10.2014, il signor IL IO impugnava la sentenza n. 834/2014, emessa in data 02.04.2014 dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, depositata in Cancelleria nella medesima data, con la 1


quale il predetto decidente, a definizione del giudizio n. 2495/2013 R.G., aveva rigettato “perché infondata in fatto e in diritto” la domanda di risarcimento del danno proposta dal IL, compensando integralmente le spese di giudizio tra le parti. Premetteva ai motivi di appello che: in data 09/10/2011, stava percorrendo con la propria autovettura, Alfa Romeo 147, targata CR125CZ, l'autostrada A/3 SA/RC quando, giunto all'altezza della galleria presente poco prima dello svincolo di Spirito NT, si accorgeva che, a circa 20 metri di distanza, c'erano due automobili ferme sulla carreggiata di destra, prima dello svincolo di Reggio Calabria Centro, che probabilmente avevano avuto un incidente;
per evitare la collisione con le predette macchine, provava a rallentare l'andamento della propria autovettura che, però, incontrando sull'asfalto delle macchie d'olio, iniziava a sbandare “andando a sbattere, alla fine della corsa, contro il guardrail, provocando lo scoppio di uno pneumatico facendo andare il veicolo in testacoda e infine facendolo capovolgere”;
sul posto interveniva la Polizia Stradale per effettuare i rilievi necessari;
a seguito di essi, l'Autorità di sicurezza stradale accertava che anche le prime autovetture avevano perso il controllo proprio a causa delle predette macchie d'olio;
successivamente all'incidente, la propria autovettura riportava ingenti danni tali da renderne necessaria la rottamazione. Impugnava la sentenza per “Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti della responsabilità del Comune ex art. 2051 cod. civ.”, per Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie e dei documenti allegati”, per
“Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Arbitraria ed erronea interpretazione dei fatti di causa”. Rappresentava, in merito al primo motivo di appello, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere insussistenti le condizioni di applicazione dell'art. 2051 c.c., atteso che la giurisprudenza aveva oggettivato la suddetta fattispecie normativa, rendendola comprensiva di un “rischio da custodia” (piuttosto che una colpa nella custodia) e di una presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), che produceva l'effetto di non esigere, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode. Precisava, avuto riguardo al regime della responsabilità a cui vanno incontro, ex art. 2051 c.c., gli enti proprietari o concessionari di strade o, comunque, di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti che: a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) era custode in grado di sorvegliare la strada, modificarne le condizioni di fruibilità ed escludere altrui cambiamenti;
b) una volta accertata la verificazione del fatto dannoso a causa di una anomalia della strada stessa, l'ente pubblico custode era responsabile, salva la prova di non aver potuto fare nulla per evitate il danno;
c) solo il carattere improvviso della situazione di pericolo, unitamente alla colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto, integrava il caso fortuito;
d) di conseguenza, agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito era applicabile
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la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada. Affermava la non condivisibilità dell'approccio del primo Giudice secondo cui la responsabilità della P.A., in relazione a danni originati da beni demaniali o patrimoniali soggetti ad uso generale, andava inquadrata con il limite della non visibilità e prevedibilità del pericolo e che, nel caso di specie, si era in presenza di caso fortuito. Evidenziava, altresì, che il Giudice di Pace non aveva posto in dubbio la rispondenza al vero del sinistro e la sua eziologia, né aveva riscontrato nel comportamento del IL un tasso di imprudenza e di disattenzione tale da imporne la qualificazione in termini di colpa, di talché, l'evento andava scrutinato alla luce dell'assetto giurisprudenziale offerto dai Giudici del Supremo Collegio di legittimità e agli oneri probatori gravanti sulle parti nelle azioni di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. In ordine al secondo motivo di appello, rilevava le contrarietà e le superficialità della motivazione che avevano portato al rigetto della domanda attorea. Deduceva che il Giudice di Pace aveva fondato il proprio convincimento sulla base delle dichiarazioni rese da un unico teste, il capo cantoniere Anas, che aveva affermato che “l'Anas non è intervenuta perché non chiamata”. Al contrario, affermava che dai documenti allegati dalla stessa convenuta, era possibile evincere la tempestiva segnalazione da parte della Polizia Stradale dell'incidente de quo. Infatti, nel citato documento era possibile leggere che, alle ore 14:32 del 09/08/2011, era intervenuta la segnalazione dell'incidente da parte della Polstrada. Evidenziava, quindi, il comportamento negligente dell'appellata che, benché avesse ricevuto la segnalazione dell'incidente, non aveva posto in essere alcun intervento, tenuto conto che, tra la prima autovettura imbattutasi nelle macchie d'olio presenti sull'asfalto e l'ultima coinvolta, era trascorso un lasso di tempo assolutamente idoneo alla programmazione di un intervento da parte della società custode. In merito all'ultimo motivo, osservava che non era comprensibile, in alcun modo, come il primo giudice fosse arrivato alla conclusione che il danno si era verificato a causa di un evento non prevedibile e non superabile con la normale diligenza, stante che l'Anas non aveva provato il caso fortuito. Inoltre, la piena responsabilità della convenuta appellata risultava confermata dalla tempestiva attivazione della stessa a risarcire in via stragiudiziale i danni patiti dalle autovetture degli altri soggetti coinvolti nel sinistro, non ritenendo opportuno invece avanzare alcuna proposta all'attore. Concludeva chiedendo: “… in accoglimento del presente appello, così provvedere: I. nel merito, in riforma e/o annullamento della sentenza n.834/2014 del 2.04.2014 del Giudice di Pace di Reggio Calabria, accogliere la domanda di risarcimento danni originariamente proposta dal sig. IL, rigettando per l'effetto le eccezioni dedotte nel giudizio di I° grado dalla odierna appellata, per i motivi sopra esposti;
II. per l'effetto, condannare l'Anas Spa, in persona del rappresentante p.t., ex art. 2051 cod. civ., al risarcimento in favore dell'attore della domma di € 5.000,00 o della somma diversa, anche minore, ritenuta di giustizia, oltre
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interessi e rivalutazione dalla data del sinistro al saldo;
III. in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
Instaurato il contraddittorio si costituiva, depositando comparsa di costituzione e risposta all'udienza del 12 febbraio 2015, l'Anas S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto l'atto di appello “risulta difforme al modello legale di cui all'art. 342 c.p.c.;
è privo di una ragionevole probabilità di accoglimento;
ed, indi, infondato in fato ed in diritto. Ed invero: se l'appellante indica cosa a suo parere non andrebbe nella sentenza impugnata, non specifica, però, le parti del provvedimento, di autonoma rilevanza causale in rapporto alla decisione, che egli intende sottoporre a nuovo esame da parte del secondo Giudice;
non indica in che termini andrebbe modificata la valutazione operata dal giudice di primo grado;
né individua tutte le circostanze di fatto da cui deriverebbe il censurato errore di diritto;
né ancora, argomenta sulla rilevanza di tale errore sulla correttezza della decisione del caso concreto. Nemmeno, infine, offre ragionato progetto alternativo di decisione. Donde la sua inammissibilità già ai sensi dell'art. 342 c.p.c.”. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 348 bis c.p.c. “essendo incentrato su ricostruzione in punto di fatto palesemente smentita dall'attività
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