Trib. Torino, sentenza 13/11/2024, n. 520

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 13/11/2024, n. 520
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 520
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 8639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8639/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BERTACCHI STEFANIA Parte_1 e dell'Avv l'Avv. Chiara Alisa Serra che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DE MARCO LUCIANO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio in NOLI il 25/07/1981. Parte_1 Controparte_1
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NOLI (atto n. 4 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.12.1986 e il 14.05.1992. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 29/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. lo scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 4
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di
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