Trib. Foggia, sentenza 06/11/2024, n. 2986
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 06/11/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1268 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
BO NN, rappresentata e difesa dagli Avv.ti AN Rizzi e Francesco di Natale
PARTE RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi figurativi maternità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2023, CA AN – premesso di essere operaia agricola a tempo determinato, nonché madre di quattro figli (FA CH, nato
l'8.12.1985, FA Valentina, nata il [...], FA IN e FA Rosa, nate
l'11.7.1990) – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che essa istante aveva fruito di periodi di maternità e puerperio, regolarmente liquidati dall'IN;
che, a seguito del rilascio dell'estratto conto certificativo datato 8.3.2022, aveva avuto contezza di un vuoto contributivo inerente alla contribuzione figurativa per i suddetti periodi;
che, pertanto, in data 11.3.2021 aveva presentato una segnalazione contributiva, onde ottenere l'aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di astensione non accreditati in suo favore;
che, tuttavia, l'Istituto previdenziale non aveva inteso regolarizzare la suddetta posizione.
Tanto esposto in punto di fatto, e richiamato il quadro normativo di riferimento, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la contabilizzazione di 66 contributi figurativi quali indennità di maternità per i periodi dal dal 08.10.1984 al 08.03.1984, 11.05.1990 al 11.10.1990, dal 19.12.1987 al
19.05.1988 e dal 11.05.1990 al 11.10.1990, nonché per l'effetto condannare l'INPS all'accredito delle 66 settimane di contribuzione figurativa. B) Conseguentemente condannare l'INPS convenuto a rettificare la posizione assicurativa di parte ricorrente, accreditando la suddetta contribuzione figurativa per il periodo: dal 08.10.1984 al
08.03.1984, 11.05.1990 al 11.10.1990, dal 19.12.1987 al 19.05.1988 e dal 11.05.1990 al
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 06/11/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1268 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
BO NN, rappresentata e difesa dagli Avv.ti AN Rizzi e Francesco di Natale
PARTE RICORRENTE
E
I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: contributi figurativi maternità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.2.2023, CA AN – premesso di essere operaia agricola a tempo determinato, nonché madre di quattro figli (FA CH, nato
l'8.12.1985, FA Valentina, nata il [...], FA IN e FA Rosa, nate
l'11.7.1990) – adiva l'intestato Tribunale, esponendo: che essa istante aveva fruito di periodi di maternità e puerperio, regolarmente liquidati dall'IN;
che, a seguito del rilascio dell'estratto conto certificativo datato 8.3.2022, aveva avuto contezza di un vuoto contributivo inerente alla contribuzione figurativa per i suddetti periodi;
che, pertanto, in data 11.3.2021 aveva presentato una segnalazione contributiva, onde ottenere l'aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di astensione non accreditati in suo favore;
che, tuttavia, l'Istituto previdenziale non aveva inteso regolarizzare la suddetta posizione.
Tanto esposto in punto di fatto, e richiamato il quadro normativo di riferimento, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la contabilizzazione di 66 contributi figurativi quali indennità di maternità per i periodi dal dal 08.10.1984 al 08.03.1984, 11.05.1990 al 11.10.1990, dal 19.12.1987 al
19.05.1988 e dal 11.05.1990 al 11.10.1990, nonché per l'effetto condannare l'INPS all'accredito delle 66 settimane di contribuzione figurativa. B) Conseguentemente condannare l'INPS convenuto a rettificare la posizione assicurativa di parte ricorrente, accreditando la suddetta contribuzione figurativa per il periodo: dal 08.10.1984 al
08.03.1984, 11.05.1990 al 11.10.1990, dal 19.12.1987 al 19.05.1988 e dal 11.05.1990 al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi