Trib. Avezzano, sentenza 09/01/2025, n. 17
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di ZA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 300/2022 r.g.a.c.
TRA
AL AN ER (c.f.: [...]), elett.te dom.to alla Via G.
Carducci, 30/B 67100 L'Aquila ITALIA presso lo studio dell'Avv. COSTANTINI MASSIMO (c.f.:
[...]) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
NON SOLO CUCINE DI DE MEIS MARIA TERESA S.R.L. (c.f.: [...]), elett.te dom.to alla VIA M.P. BAGNOLI N.155 AVEZZANO presso lo studio dell'Avv. SANITÀ
LUCA (c.f.: [...]) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/
- CONVENUTO/A
OGGETTO:
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor AL AN RO proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 655/21 emesso in data ad istanza della Non Solo Cucine di De ME
RE S.r.l. per un importo di €. 37.830,00 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
L'opponente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accertati i fatti così come dedotti in narrativa, accertare e dichiarare che i beni oggetto della fornitura recata a fondamento del ricorso in monitorio da cui è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 655/2021, 1482/2021 R.G., siano gravati da gravi vizi di funzionamento, estetici e
funzionali, previa effettuazione di Consulenza Tecnica di Ufficio e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso è debitore di una somma minore, nei confronti della Società Non Solo Cucine Arredamenti
s.r.l. di De ME IA RE, società a responsabilità limitata, p.i. 0133665066, avente sede legale in Via Roma n. 180 Capistrello (AQ), in persona del legale rappresentante p.t., e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo, annullato e inefficace il decreto di ingiunzione di pagamento distinto al
n. 655/2021, emesso nell'ambito del procedimento distinto al n. 1482/2021 R.G. dal Tribunale di
ZA, sezione civile, Dottor Mario Cervellino in data 23.12.2021, provvisoriamente esecutivo, notificato all'odierno opponente in data 14.01.2022 e contenente l'ingiunzione, nei confronti dell'odierno opponente, al pagamento della cospicua somma di €. 37.830,00, oltre interessi ex D.L.
231/2002, oltre alle spese e competenze della procedura monitoria liquidate, segnatamente € 286,00 per esborsi, €. 1.305,00 per competenze professionali oltre spese forfettarie, IVA e C.P.A., come per legge, dichiarando non dovuta qualsiasi ulteriore importo successivo e spesa occorrenda;
- condannare controparte al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio”.
Radicato il giudizio si costituiva in giudizio l'opposta la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di
ZA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: -in via preliminare, confermare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 655/2021 (RG n. 1482/2021) emesso dal Tribunale ordinario di ZA (giudice dr. Cervellino) in data 23/12/2021, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione per i suesposti motivi nonché per aver
l'opponente riconosciuto il debito;
-nel merito: dichiarare inammissibile ed infondata la spiegata opposizione, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
-ancora nel merito: dichiarare nulla la spiegata opposizione per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il d.i. opposto;
3 Sulla rilevabilità d'ufficio della responsabilità ex art. 96 c.p.c.cfr. Cass.,III, sent. n. 297/2007;
conf. Cass., II^, n.7620/2013 condannare per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. l'opponente al risarcimento del danno subito dall'opposta per la