Trib. Trieste, sentenza 13/12/2024, n. 249

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 13/12/2024, n. 249
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 249
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2837/2024, promossa con ricorso depositato in data 24/09/2024 da Parte_1
e , entrambi con avv. ANGELA FILIPPI;

[...] Parte_2
- i quali hanno contratto matrimonio civile a Trieste il 25.07.2015, regolarmente trascritto nei registri del
Comune di Trieste al n. 188, parte 1, anno 2015, optando per il regime della separazione dei beni;

- dalla loro unione è nata la figlia , il 29.11.2011;
Persona_1
- si sono separati consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso congiunto dd.13.07.2023 recepite dal
Tribunale Civile di Trieste con sentenza n.626/2023 dd.07.11.2023, pubbl. il 14.11.2023;

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto, contenente l'indicazione delle rispettive condizioni reddituali, patrimoniali ed oneri e provvedendo al deposito della documentazione prescritta, hanno congiuntamente chiesto di accogliere le seguenti conclusioni:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
PRONUNCIARE
Lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:

1. affido condiviso della figlia minore , con collocamento prevalente e residenza anagrafica Persona_1 presso la madre attualmente in Trieste nell'immobile sito in via Capodistria n.40 (int.10).

2. frequenterà e permarrà con il padre a piacimento, previo accordo tra i genitori, comunque Per_1 compatibilmente agli impegni scolastici/extrascolastici della minore e, in ogni caso, rispettando una routine ordinaria che preveda fine settimana alternati (sabato e domenica) e due pomeriggi infrasettimanali. A tal fine il padre comunicherà entro il 20 di ogni mese i propri turni di lavoro relativi al mese successivo per organizzare con la madre il calendario di compresenza con la figlia. trascorrerà nel giorno del suo compleanno il Per_1
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pranzo con un genitore e la cena con l'altro e il fine settimana immediatamente successivo trascorrerà il sabato con un genitore e la domenica con l'altro.

3. trascorrerà con entrambi i genitori uguali periodi di compresenza equamente suddivisi durante la
Per_1 sospensione
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