Trib. Tivoli, sentenza 12/06/2024, n. 968

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Tivoli, sentenza 12/06/2024, n. 968
Giurisdizione : Trib. Tivoli
Numero : 968
Data del deposito : 12 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 515 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa R M ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 515/2021 pendente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. INCELLI DANIELA
Ricorrente
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione il ricorrente deduceva di aver lavorato per la dal CP_1
02/09/2013 con mansioni di operaio e che il rapporto di lavoro si risolveva il
30/04/2014;
che il rapporto si era svolto senza alcuna regolarizzazione;
che la predetta attività lavorativa veniva svolta con i parametri del lavoro subordinato con orario dalle
7,30 alle 16,30 (mezz'ora di pausa pranzo);
di aver percepito per tutto il periodo Euro
1,000 mensili senza alcuna contribuzione;
di non aver percepito alla risoluzione del rapporto di lavoro le differenze di retribuzione, le mensilità aggiuntive, le indennità


sostitutive delle ferie e dei permessi, nonché la retribuzione di marzo ed aprile 2014, lo straordinario prestato ed il TFR, rimando pertanto creditore della somma di euro
13.696,70 (di cui euro 980,70 per TFR) per retribuzioni, differenze di retribuzione e
TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
che in data 16/09/2013 mentre svolgeva
l'attività lavorativa si tagliava con un profilo metallico e che a seguito di ricovero gli veniva rilasciato certificato medico di infortunio sul lavoro da consegnare al proprio datore di lavoro;
che consegnato alla resistente il predetto certificato, quest'ultima lo rassicurava sull'avvenuta apertura della pratica presso l' ;
che in realtà la Org_1
resistente non aveva avviato la relativa procedura;
che in data 24/03/2014 con formale denuncia aveva richiesto il risarcimento del danno subito alla a seguito CP_1
dell'infortunio occorso mentre espletava attività lavorativa e nella stessa missiva richiedeva le differenze retributive;
che visto l'impossibilità di ottenere la denuncia di infortunio tramite il datore di lavoro, in data 26/11/2016 inviava la denuncia di infortunio subito in data 16/09/2013 presso l' ;
che nel 2017 presentava ricorso Org_1
avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale – accertamento di lavoro subordinato - pagamento differenze retributive – pagamento straordinario prestato presso il Tribunale di Roma – sez. lavoro e che il Giudice si dichiarava incompetente per territorio e disponeva termine per la riassunzione in favore del Giudice presso il Tribunale di Tivoli;
che il giudizio non veniva riassunto e pertanto si dichiarava estinto per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 307 cpc;
che rinnovava la domanda per il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale – accertamento di lavoro subordinato - pagamento differenze retributive – pagamento straordinario, con ricorso promosso innanzi al Tribunale di Tivoli.
Fatta tale premessa il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
Accertare e dichiarare il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente e per l'effetto: condannare la convenuta per i titoli CP_1 CP_1
specificati in premessa, al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro
13.696,70 (di cui euro 980,70 per TFR) o altra somma secondo equità, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dal maturare di ogni singola voce di credito al soddisfo;
accertare e dichiarare l'esistenza delle patologie descritte in premessa e ricondurne
l'esistenza e la genesi a causa di lavoro e per l'effetto, condannare le resistenti al risarcimento del danno biologico oltre danno morale e danno esistenziale, o della maggiore o minore somma ritenuta congrua di giustizia da quantificarsi mediante apposita CTU oltre interessi e rivalutazione dal dì della mora al saldo: • accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del danno biologico da porsi a carico dell' e, per l'effetto, • condannare l' alla liquidazione Org_1 Org_1
dell'indennizzo per l'infortunio occorso in data 16/09/2013;
• condannare la CP_1

al pagamento in favore del ricorrente del danno morale e del danno esistenziale nella misura indicata in premessa, o in altra misura da liquidarsi in via equitativa anche mediante CTU oltre interessi e rivalutazione;
In ogni caso • Condannare le resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio
”.
In data 14/02/2022 si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso ex Org_1
adverso proposto evidenziando che il ricorso sarebbe stato improcedibile per mancato esperimento della procedura amministrativa non avendo il ricorrente inviato, seppur richiestogli dall' , la documentazione necessaria per le finalità di cui Org_1
all'istruttoria con la conseguenza che quest'ultima era stata costretta a rigettare la richiesta.
Evidenzia ancora l'Ente convenuto che il ricorso sarebbe stato nullo per indeterminatezza dell'oggetto facendosi riferimento ad una generica e presunta lesione dell'integrità psicofisica psico-fisica subita dal sig. . Parte_1
La non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notifica e ne CP_1
veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso dell'istruttoria venivano escussi testimoni.
Sulle conclusioni indicate in atti, previo deposito di note di trattazione scritta ex art.
127 ter c.p.c.
la causa è stata così decisa.
Il ricorso è parzialmente fondato e la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Occorre in primo luogo valutare se siano emersi elementi di prova della subordinazione così come delineati nel ricorso.
Orbene l'art. 2094 c.c. definisce il lavoratore subordinato facendo espresso riferimento alla sottoposizione del medesimo al potere direttivo del datore di lavoro.
Costituisce, in particolare, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che consta dell'emanazione di ordini specifici e dell'esercizio di un'assidua e penetrante attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione. (Cass. sez. lav. 13858/99;
11936/00;
5889/01).
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha enucleato una serie di “idonei indici rivelatori” della subordinazione al fine di distinguere il lavoro subordinato dal lavoro autonomo e meglio individuare i casi in cui in concreto sussiste la subordinazione pur in presenza di qualificazioni diverse adottate dalle parti per definire la tipologia contrattuale.
Elemento indefettibile - quindi - del rapporto di lavoro
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