Trib. Foggia, sentenza 22/01/2024, n. 589
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Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 22 gennaio
2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 10558/2019 r.g.l. promosso da
NE CI rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dagli avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Trematore presso lo studio dei quali in Lucera (FG) Via Bovio. 18 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla
Tiberino giusta procura generale alle liti in Notar Paolo CA da
Roma, rep. n. 80974 del 21/07/15, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente resistente
OGGETTO: ricostituzione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2019, parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione cat. IO n. 15202829 con decorrenza
01.03.2012 riliquidata, su domanda, con mod. TE08 del 19.07.2019 allegava di vantare contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata ante pensionamento per il periodo 01.01.1975 – 28.02.2012, lamentava la errata liquidazione e riliquidazione dei trattamenti pensionistici in godimento
Rielaborati i conteggi chiedeva al Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione
INPS cat. IO n. 15202829 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con
l'art. 40 l.n. 183/2010, per ulteriori 80 settimane in quota B, a partire dall'01.03.2012;
- per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierna istante, a partire dall'01.03.2012, della differenza mensile perequabile di € 39,26, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l'I.N.P.S. al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Integrato il contraddittorio si costituiva l'INPS che chiedeva dichiararsi la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, la decadenza triennale, la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, e nel merito data l'esattezza dei calcoli il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata l'audizione di un teste di parte resistente, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 22 gennaio 2024 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
Per le medesime ragioni non si configura alcuna improcedibilità, non essendo la parte ricorrente tenuta ad esperire preventivamente alcun rimedio amministrativo.
Quanto, poi, alla decadenza (pure eccepita dall'NP), la stessa riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 22 gennaio
2024 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nel procedimento n. 10558/2019 r.g.l. promosso da
NE CI rappresentato e difeso per delega in calce al ricorso dagli avv.ti Luigi Mancaniello e Salvatore Trematore presso lo studio dei quali in Lucera (FG) Via Bovio. 18 è elettivamente domiciliato
ricorrente nei confronti di
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Carla
Tiberino giusta procura generale alle liti in Notar Paolo CA da
Roma, rep. n. 80974 del 21/07/15, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Foggia alla via Brindisi, 45, Ufficio di Avvocatura dell'Ente resistente
OGGETTO: ricostituzione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.10.2019, parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione cat. IO n. 15202829 con decorrenza
01.03.2012 riliquidata, su domanda, con mod. TE08 del 19.07.2019 allegava di vantare contribuzione, effettiva e figurativa, regolarmente accreditata ante pensionamento per il periodo 01.01.1975 – 28.02.2012, lamentava la errata liquidazione e riliquidazione dei trattamenti pensionistici in godimento
Rielaborati i conteggi chiedeva al Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione della prestazione
INPS cat. IO n. 15202829 ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 e dell'art. 8 l.n. 155/1981 in stretta connessione con
l'art. 40 l.n. 183/2010, per ulteriori 80 settimane in quota B, a partire dall'01.03.2012;
- per l'effetto, condannare l'Ente resistente al pagamento in favore dell'odierna istante, a partire dall'01.03.2012, della differenza mensile perequabile di € 39,26, differenza tra quanto effettivamente spettante e quanto complessivamente erogato, oltre interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare, infine, l'I.N.P.S. al pagamento di spese e competenze di causa, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfetario nei termini di legge, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Integrato il contraddittorio si costituiva l'INPS che chiedeva dichiararsi la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso, la decadenza triennale, la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati, e nel merito data l'esattezza dei calcoli il rigetto del ricorso.
Ammessa ed espletata l'audizione di un teste di parte resistente, all'esito della trattazione cartolare dell'udienza del 22 gennaio 2024 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolarità della comunicazione del decreto di trattazione scritta, acquisite le note la causa è stata decisa con la presente sentenza contestuale depositata telematicamente.
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La domanda giudiziale risulta proponibile, vertendosi in ipotesi di riliquidazione di trattamento pensionistico sulla scorta di elementi di calcolo conosciuti (e/o conoscibili) dall'Ente previdenziale.
Ne deriva che l'istanza deve intendersi quella originariamente presentata per la liquidazione della pensione, non occorrendo la presentazione di una nuova domanda amministrativa (Cass. Sez. Lav. 5 ottobre 2007, n. 20892).
Per le medesime ragioni non si configura alcuna improcedibilità, non essendo la parte ricorrente tenuta ad esperire preventivamente alcun rimedio amministrativo.
Quanto, poi, alla decadenza (pure eccepita dall'NP), la stessa riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le
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