Trib. Trento, sentenza 21/03/2024, n. 351

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trento, sentenza 21/03/2024, n. 351
Giurisdizione : Trib. Trento
Numero : 351
Data del deposito : 21 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Specializzata delle Imprese CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Renata Fermanelli Presidente dott. Giuliana Segna Giudice relatore dott. Benedetto Sieff Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 616/2022 R.G. promossa da:
INFRASTRUTTURE CIS S.R.INFRASTRUTTURE CIS S.R.L. (c.f. 02465570238), con il patrocinio degli avv. LOMBARDI GIUSEPPE e ANNONI MARCO ([...]) VIA UDINE, 6
00161 ROMA;
ON OL ([...]) VIA MANZONI, 16 38122
TRENTO;
, elettivamente domiciliato in VIA ANDEGARI 4/A MILANO, presso il difensore avv.
LOMBARDI GIUSEPPE
ATTORE
SERENISSIMA PARTECIPAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 03196280238), con il patrocinio degli avv. BRUTI LIBERATI EUGENIO e PODDA OSCAR ([...])
FORO BUONAPARTE 70 20121 MILANO;
ON OL ([...]) VIA
MANZONI, 16 38122 TRENTO;
, elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 7 20122
MILANO, presso il difensore avv. BRUTI LIBERATI EUGENIO
ATTORE
BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI (c.f. 09722490969), con il patrocinio degli avv. PERFETTI
LUCA RAFFAELLO e ON OL ([...]) VIA MANZONI, 16 38122
TRENTO;
, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO, presso il difensore avv.
PERFETTI LUCA RAFFAELLO
ATTORE
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contro

:
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. (C.F. 00210880225), con il patrocinio dell'avv.
FLORENZANO DAMIANO e ON UD ([...]) LUNGADIGE RE
TEODORICO 6 37129 VERONA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA MOSTRA 15 38100
TRENTO presso lo studio dell'avv. FLORENZANO DAMIANO
CONVENUTO
Riunita ai procedimenti sub RG 617/22 e 623/22 tra le medesime parti e riunita al procedimento sub RG 716/23 promosso da
INFRASTRUTTURE CIS S.R.INFRASTRUTTURE CIS S.R.L. (c.f. 02465570238), con il patrocinio degli avv. LOMBARDI GIUSEPPE e ANNONI MARCO ([...]) VIA UDINE, 6
00161 ROMA;
ON OL ([...]) VIA MANZONI, 16 38122
TRENTO;
, elettivamente domiciliato in VIA ANDEGARI 4/A MILANO, presso il difensore avv.
LOMBARDI GIUSEPPE
ATTORE
A4 HOLDING SPA (CF 00212330237), con il patrocinio degli avv. BRUTI LIBERATI EUGENIO e
PODDA OSCAR ([...]) FORO BUONAPARTE 70 20121 MILANO;

ON OL ([...]) VIA MANZONI, 16 38122 TRENTO;
, elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 7 20122 MILANO, presso il difensore avv. BRUTI
LIBERATI EUGENIO
ATTORE
BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI (c.f. 09722490969), con il patrocinio degli avv. PERFETTI
LUCA RAFFAELLO e ON OL ([...]) VIA MANZONI, 16 38122
TRENTO;
, elettivamente domiciliato in VIA BAROZZI, 1 20122 MILANO, presso il difensore avv.
PERFETTI LUCA RAFFAELLO
ATTORE

contro

:
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. (C.F. 00210880225), con il patrocinio dell'avv.
FLORENZANO DAMIANO e ON UD ([...]) LUNGADIGE RE
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TEODORICO 6 37129 VERONA;
elettivamente domiciliato in PIAZZA MOSTRA 15 38100
TRENTO presso lo studio dell'avv. FLORENZANO DAMIANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
ATTORI: nei procedimenti riuniti RG 616/22, 617/22 e 623/22: in via preliminare - rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-ter, del D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156, con la quale si impone ad Autobrennero S.p.A. di trasferire al bilancio dello Stato le risorse del Fondo Ferrovie, mediante diverse rate a partire dal 15 dicembre 2021 e sino al 15 dicembre 2028, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 43 della Costituzione nel merito: - dichiarare illegittima per i profili esposti in narrativa e quindi annullare, ex artt.
2377 e 2373 cod. civ. la deliberazione del 13 dicembre 2021 assunta dall'Assemblea dei Soci di
Autobrennero S.p.A. con la quale l'Assemblea ha deliberato “c) nelle more di ogni ulteriore approfondimento in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1- ter, lettera a) del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 9 novembre
2021, n. 156 e di una sua probabile e doverosa azione in giudizio, di procedere al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato della prima rata del cosiddetto 'fondo ferrovia' di cui all'art.
55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
, nella misura di 1/8 dell'importo complessivo ad oggi accantonato e di procedere altresì alla corresponsione degli interessi maturati e accantonati, anch'essi nella misura di 1/8 del relativo totale, con espressa riserva di ripetizione di ogni somma versata quantomeno fino a quando detto versamento non dovesse essere collegato al rinnovo o alla riassegnazione della concessione ad Autostrada del Brennero
SpA;”
- dichiarare illegittima ed annullare la delibera del Consiglio di Amministrazione di
Autobrennero S.p.A. del 14 dicembre 2021 che ha deliberato “come da linee di indirizzo impartite dall'Assemblea dei Soci, nelle more di ogni ulteriore approfondimento in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-ter, lettera a) del decreto legge 10 settembre
2021, n. 121
, convertito con modifiche dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e di una doverosa azione in giudizio nel merito, di procedere al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato della prima rata del cosiddetto “fondo ferrovia” di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella misura di 1/8 dell'importo complessivo ad oggi accantonato, con pagina 3 di 20
espressa ed esplicita riserva di ripetizione di ogni somma versata perché ritenuta indebita, quantomeno, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, fino a quando detto versamento non dovesse essere collegato al rinnovo o alla riassegnazione della concessione ad Autostrada del Brennero Spa”. Con ogni conseguente provvedimento
- condannare Autobrennero S.p.A. alla rifusione di spese, diritti e onorari;
nel procedimenti riunito sub RG 716/23: in via preliminare - rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-ter, del D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021 n. 156, con la quale si impone ad Autobrennero S.p.A. di trasferire al bilancio dello Stato le risorse del Fondo Ferrovie, mediante diverse rate a partire dal 15 dicembre 2021 e sino al 15 dicembre 2028, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42 e 43 della Costituzione nel merito: - dichiarare illegittima per i profili esposti in narrativa e quindi annullare, ex artt.
2377 e 2373 cod. civ. la deliberazione del 13 dicembre 2022 assunta dall'Assemblea dei Soci di
Autobrennero S.p.A. con la quale l'Assemblea ha deliberato “c) nelle more di ogni ulteriore approfondimento in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1- ter, lettera a) del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modifiche dalla legge 9 novembre
2021, n. 156 e di una sua probabile e doverosa azione in giudizio, di procedere al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato della prima rata del cosiddetto 'fondo ferrovia' di cui all'art.
55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
, nella misura di 1/8 dell'importo complessivo accantonato sino alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 2, comma 1-ter, lettera a) di cui sopra e di procedere altresì alla corresponsione degli interessi maturati e accantonati sino alla medesima data, anch'essi nella misura di 1/8 del relativo totale, con espressa riserva di ripetizione di ogni somma versata quantomeno fino a quando detto versamento non dovesse essere collegato all'affidamento della nuova concessione ad
Autostrada del Brennero SpA;
d) nelle more dell'iter relativo all'affidamento della nuova concessione autostradale in corso, di differire l'esperimento di ogni eventuale azione giudiziaria correlata e conseguente all'espressa riserva di ripetizione – in ordine ai pagamenti relativi agli anni 2021 e 2022 – ad un momento successivo quantomeno all'aggiudicazione (o all'esercizio del diritto di prelazione), e comunque antecedente, in ogni caso, ai termini di
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prescrizione stabiliti normativamente, individuati in maniera cautelativa nel periodo quinquennale previsto dall'art. 2947 del Codice Civile”.
- dichiarare illegittima ed annullare la delibera del Consiglio di Amministrazione di
Autobrennero S.p.A. del 13 dicembre 2022 che ha deliberato di procedere al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato della seconda rata del Fondo Ferrovia nella misura di 1/8 dell'importo complessivo accantonato. Con ogni conseguente provvedimento
- condannare Autobrennero S.p.A. alla rifusione di spese, diritti e onorari
CONVENUTA: in tutti i procedimenti riuniti:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito rigettare le domande attoree in quanto inammissibili o comunque nel merito infondate.
Condannare le parti attrici e intervenienti alla rifusione integrale delle spese di lite.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 9 marzo 2022, Infrastrutture Cis srl, Serenissima Partecipazioni spa in liquidazione e Banco BPN spa, soci privati di Autobrennero S.p.A., hanno convenuto in giudizio la Società Autobrennero S.p.A. esponendo quanto segue. A seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 214/23/UE del 26 febbraio 2014 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione concedente, avviava con la Commissione Europea un confronto per verificare le condizioni necessarie per poter affidare la nuova concessione della
Autostrada A22 con le modalità in house ai soggetti pubblici già soci di Autobrennero. In ragione di tale obiettivo i Soci Pubblici e il Ministero concedente sottoscrivevano il 14 gennaio
2016 un Protocollo d'Intesa avente ad oggetto le misure da attuarsi per affidare ad una società, nuova o esistente, interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche l'affidamento di una concessione lungo il corridoio del Brennero, facendo espresso riferimento all'ipotesi che
l'affidataria coincida con la vigente Autobrennero spa. I soci pubblici con la sottoscrizione del protocollo assumevano altresì nei confronti del MIT l'impegno,
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