Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 74

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 74
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 74
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 18141 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA

VE RD
elettivamente domiciliato in Roma Via della Pineta Sacchetti n. 201 presso lo studio dell'Avv.
Gianluca Fontanella che lo rappresenta e difende in virtù di delega apposta all'atto di citazione in appello
appellante
E

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del dr. Nicola Pullano, giusta procura notarile allegata a firma del Notaio Andrea De Nicola - repertorio n. 177893 raccolta n. 11776 del
28/04/2022
elettivamente domiciliata in Roma Via Basento 37 presso lo studio dell'avv. Laura Laurenti che la rappresenta e difende per procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
1
appellata

NONCHE' CONTRO

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentata e difesa dall' Avv. Umberto Maria Sclafani dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti per atto del dott. Forcella Marco, Notaio in Roma rep. 22013 del
24.8.2022 e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21
appellato
OGGETTO: Opposizione ad estratto di ruolo (violazione del codice della strada) - Appello

CONCLUSIONI - come da conclusioni rassegnate all'udienza del 08.07.2024 che qui si intendono integralmente rispettare e trascritte.

FATTO E DIRITTO

Con atto di appello ritualmente notificato, RD VE ha adito il Tribunale Civile di Roma per la riforma della sentenza n. 2177/2022 depositata il 03.02.2022 con la quale il Giudice di Pace di
Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento proposta avverso estratto di ruolo.
Nell'atto di appello ha chiesto al Tribunale adito di accogliere i motivi di gravame e, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito portato nei ruoli esattoriali e comunque accertare e dichiarare la nullità e/inefficacia e/o inesistenza dei ruoli esattoriali e delle cartelle di pagamento ad esse consequenziali ed i crediti in essi riportati. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, in favore del procuratore antistatario.
RD VE, premetteva che con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. si era opposto al ruolo esattoriale n. 15961/2013 seguito dalla asserita notifica in data 1.9.2014 della cartella di pagamento n. 097 2013 0280108133 000 relativa a sanzioni amministrative dell'anno
2
2010 elevate da Roma Capitale per un importo complessivo pari ad € 3.042,25, di cui veniva casualmente a conoscenza a seguito di un accesso del 08.10.2021 presso gli uffici del
Concessionario.
L'appellante contestava, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del credito maturata tra i singoli accertamenti riportati nei ruoli esattoriali, e, comunque, tra l'asserita notifica delle singole cartelle di pagamento e la data di estrazione dei ruoli esattoriali (8.10.2021), e nel merito,
l'inesistenza e consequenziale omessa notifica delle cartelle di pagamento legittimanti l'avvio di un'esecuzione nei confronti del medesimo.
In primo grado si costituivano sia Roma Capitale che il Concessionario e il Giudice di Pace, riteneva inammissibile l'opposizione posto che la cartella n. 097 20130280108133000 era stata regolarmente notificata all'opponente.
Nei motivi di appello denunciava la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il Giudice di Pace aveva omesso di decidere sull'eccezione di prescrizione. Inoltre, in via alternativa, assumeva che il
Giudice di prime cure, a sostegno della declaratoria di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, richiamava, pur non citandola, i principi sanciti dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione (n. 22946/2016) secondo cui l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale, da parte del debitore che chiedeva procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione, era inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle esattoriali fossero state regolarmente notificate. Detta giurisprudenza era infatti superata da quella successiva che aveva riconosciuto l'interesse ad agire del contribuente
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