Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 4

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Elisa Milazzo, in seguito all'udienza del 27 novembre 2024 sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. emana la seguente

SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1640/2021 avente ad oggetto “cambio di appalto - inquadramento superiore”
PROMOSSA DA

Di MA MA , con il patrocinio dell'avv. Salamone Vincenzo;

-ricorrente- contro
DUSTY S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio dell'avv.
Silvestro Vitale;

-resistente-

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO




1.Premessa

Con ricorso depositato in data 19.3.2021 Di MA MA ha adito il Tribunale Civile di Catania sez. Lavoro esponendo:
- di essere stato assunto dalla Dusty s.r.l. a partire dal 1.3.2020, in conseguenza della successione del contratto di appalto per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del Comune di Sant'Agata
Li Battiati;

- di essere stato inquadrato al livello 4/B del CCNL Fise Assoambiente - per i dipendenti di imprese
e società esercenti Servizi ambientali - con qualifica di Autista nonostante che, nei precedenti appalti condotti prima dalla Tech Servizi S.r.l., lo stesso era sempre stato inquadrato al livello 5/B svolgendo le medesime mansioni.
Ciò posto, ha dedotto, il suo diritto a mantenere, il livello 5/B precedentemente goduto, invocando
l'applicazione dell'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente da cui deriverebbe l'obbligo della società subentrante di assumere il personale dell'impresa cessante in forze nei 240 giorni precedenti
l'affido del servizio e di mantenere, oltre all'anzianità di servizio pregressa, gli stessi livelli economici garantendo lo svolgimento della medesima mansione ed il livello di inquadramento già acquisito.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare per le causali di cui in premessa, il diritto del ricorrente all'inquadramento superiore Liv.5B, del comparto igiene ambientale del Comune di Sant'Agata Li Battiati, sin dalla data di assunzione;
Condannare, altresì, la Dusty S.r.l. al pagamento delle differenze retributive, tra la paga base del Liv. 4B e la paga base del Liv. 5B, per € 3.185,58, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condannare, altresì, la resistente al riconoscimento nello stato di servizio del Livello superiore 5B, utile al fine del passaggio ad altra azienda ex art. 6 CCNL Fise Assoambiente. Con condanna alle spese di lite in favore del sottoscritto legale antistatario e con ogni altro conseguenziale effetto di legge.”

Si è costituita la società Dusty s.r.l., con memoria tempestivamente depositata contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso.
In particolare, la resistente ha dedotto che sebbene il Capitolato Speciale dell'Appalto dei servizi di
Igiene Ambientale conferito alla Società dalla SRR “Catania Area Metropolitana” non prevedesse la presenza di alcun lavoratore con il livello 5/B con la mansione di autista, nel cantiere di Sant'Agata
Li Battiati ove era assegnato il ricorrente, la società cessante Tech Servizi s.r.l. aveva inserito, nell'elenco dei dipendenti, due lavoratori, compreso il ricorrente, con le mansioni di conducente mezzi/Autista inquadrati al livello 5° del CCNL applicato;
di avere tempestivamente rilevato tale difformità comunicandola alle OO.SS. e RSA nella seduta del 28.2.2020 avanti il Dipartimento
Regionale Lavoro Servizio X C.P.I. Catania, nonché, di aver provveduto conseguentemente, in un'ottica di salvaguardia dei livelli occupazionali del precedente appalto, ad assumere il ricorrente con le mansioni di “Autista” 4° livello inquadrandolo coerentemente alle prescrizioni del Capitolato
Speciale di Appalto e del ccnl applicato.
Ciò chiarito, in diritto ha argomentato che il superiore livello rivendicato dal ricorrente non poteva essergli comunque riconosciuto atteso che il CNNL Fise Assoambiente nella parte riguardante la classificazione del personale degli addetti' “Area conduzione”, come il ricorrente, prevede soltanto i livelli di inquadramento 3° e 4° e che l'eventuale riconoscimento del livello 5 del CCNL Fise
Assoambiente avrebbe comportato la violazione delle prescrizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto che aveva imposto ad essa aggiudicataria una precisa pianta organica ed uno specifico
modello organizzativo da utilizzare per l'erogazione del servizio. Tanto premesso istava per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata all'udienza del 27.11.2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ritenuta matura per la decisione.
Entro il termine perentorio fissato hanno depositato note tutte le parti costituite e la causa viene decisa con la presente sentenza.
********************


2.Merito

Ciò posto, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito rappresentate.
L'odierno thema decidendum investe la sussistenza o meno del diritto di parte ricorrente al mantenimento, anche nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente
Dusty s.r.l. costituitosi per effetto della successione nella gestione dell'appalto di servizi per la raccolta e la rimozione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Sant'Agata Li Battiati, del livello di inquadramento 5/B CCNL Fise riconosciutogli dalla Tech Servizi s.r.l. società cessante il predetto appalto e sua precedente datrice di lavoro.
Va in via anzitutto affrontata la questione sottesa al giudizio e relativa alla continuità o meno del rapporto di lavoro e più precisamente all'autonomia o meno del rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze della società subentrante nell'appalto di servizi rispetto a quello intercorso dallo stesso ricorrente alle dipendenze dell'impresa uscente.
La soluzione di tale questione è del resto dirimente ai fini del decidere, giacché, ove si dovesse ritenere che il caso di specie sia equiparabile alle fattispecie di trasferimento d'azienda o di trasferimento del ramo d'azienda, dovrebbe anche coerentemente ritenersi applicabile l'art. 2112
c.c.
;
mentre, ove dovesse diversamente inquadrarsi il caso di specie nella successione di contratti di appalto, con conseguente autonomia del rapporto di lavoro intercorso con il precedente assegnatario dell'appalto da quello instaurato alle dipendenze del subentrante nell'appalto, la disciplina andrebbe ravvisata nella contrattazione collettiva di settore, con la conseguenza che gli unici meccanismi di garanzia della continuità occupazionale sarebbero rappresentati dalle eventualmente previste clausole sociali, finalizzate alla salvaguardia occupazionale del personale nelle vicende di cambio appalti per un medesimo servizio.
Ebbene, il trasferimento d'azienda si distingue dalla gestione di un appalto di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi