Trib. Venezia, sentenza 13/11/2024, n. 414

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 13/11/2024, n. 414
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 414
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1516/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa S BON Presidente relatore dott.ssa F B Giudice dott. MATTERO DEL VESCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:

Controparte_1
Con l'avv. GIOVANNA SIBOUR VIANELLO
e
CP_2
Con l'avv. GIOVANNA SIBOUR VIANELLO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 19/09/2024:
“1. Affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori i quali, Per_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con sua collocazione prevalente e residenza con la madre presso la casa coniugale sita in Chioggia (VE), Viale Mediterraneo n. 731.
Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune
1 accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.


2. Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Chioggia (VE), Viale

Mediterraneo n. 731, cointestata tra i ricorrenti, alla sig.ra con tutti gli arredi, che CP_2
la abiterà unitamente alla figlia minore ed alla figlia maggiorenne , dando atto Per_1 Per_2
che il sig. ha già provveduto in sede di separazione ad asportare i propri beni ed CP_1
effetti personali.
I ricorrenti pattuiscono che il pagamento del residuo del mutuo della casa coniugale, sino all'estinzione dello stesso (previsto per il 30/04/2030), continuerà ad essere effettuato da entrambi, per l'importo pari alla metà della rata ed il sig. verserà il 50% degli CP_1
interessi passivi sul c/c della sig.ra CP_2


3. Disporre che il sig. abbia la più ampia facoltà di visita nei confronti della CP_1

minore , con preavviso di almeno 24 ore e previo accordo con la madre, Per_1
compatibilmente con le esigenze scolastiche della minore e lavorative dei genitori. In ogni caso il padre, capitano turnista, vedrà la figlia con le modalità e tempistiche di cui al piano genitoriale allegato (DOC. 16 – PIANO GENITORIALE) che qui di seguito si riportano:
a) Nella settimana in cui il sig. ha un singolo giorno di riposo, terrà con sè la CP_1
figlia da quando egli terminerà servizio, nel giorno antecedente al suo giorno di Per_1 riposo, o comunque dall'uscita di scuola della minore, sino alle 22,30 del giorno di riposo stesso, oltre a due pomeriggi a settimana con cena e rientro dalla madre entro le 22.30 (da concordare mensilmente con la madre).
b) Nella settimana in cui il sig. ha un doppio turno di riposo, terrà con sè la figlia CP_1
da quando egli terminerà servizio, nel giorno antecedente ai suoi giorni di riposo, o Per_1 comunque dall'uscita di scuola della minore, sino alle 22.30 del secondo giorno di riposo, oltre ad un pomeriggio a settimana con cena e rientro dalla madre entro le 22.30
(da concordare mensilmente con la madre).
c) Un periodo anche non continuativo, da concordarsi tra i coniugi, in modo che la figlia
possa trascorrere le giornate delle festività principali una volta con uno, un'altra volta Per_1 con l'altro genitore;
metà delle vacanze scolastiche natalizie, da concordarsi preventivamente entro il 30 di novembre di ogni anno;
metà delle vacanze scolastiche pasquali, da concordarsi preventivamente entro due settimane antecedenti al giorno di

2 Pasqua;
due settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno;
metà dei ponti festivi.

Il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra all'inizio di ogni mese, il CP_1 CP_2
calendario di visita della figlia , che, in ogni caso, tenga conto del preminente interesse Per_1
della figlia stessa.
Per quanto concerne il diritto di visita del sig. relativamente alla figlia , CP_1 Per_2
egli prenderà accordi direttamente con la stessa, in quanto maggiorenne, in base ai reciproci impegni.
I genitori potranno sentire telefonicamente le figlie sempre e quando ne avranno voglia.


4. Disporre che il sig. versi, tramite bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra CP_1

entro il decimo giorno di ogni mese, per il mantenimento delle figlie, la somma di € CP_2
550,00# (€ cinquecentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT FOI, insieme alla somma dovuta a titolo di refusione delle spese straordinarie del mese precedente. Il padre, infatti, contribuirà anche, come per legge, nella misura del 50% alle spese mediche, scolastiche, sportive da sostenersi come da seguente schema:
Spese per la salute: a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture
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