Trib. Napoli, sentenza 07/05/2024, n. 4745

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 07/05/2024, n. 4745
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4745
Data del deposito : 7 maggio 2024

Testo completo

N. 12428/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12428/2021 r.g.a.c.
TRA
ASL Napoli 1 Centro (CF-P.IVA 06328131211), in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Gelsomina D'Antonio ed Armando Vitiello - tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Co- munale del Principe n.13/A, presso il Servizio affari giuridico – legali e contenzioso della predetta ASL, in virtù di procura alle liti del 5.09.2019 per notaio Sergio Mililotti Rep. N.42728 Racc. 16316 registrata al n. 3926 serie IT Ag. Entrate di Napoli in pari data e, del 02.12.2019 per notaio Sergio Mililotti Rep. N. 42883 Racc. 16418 registrata al n. 9713 serie IT Ag. Entrate di Napoli in data 03.12.2019
OPPONENTE
E
G.E.T.E. S.r.l., in persona del r.l.p.t., C.F. e P.IVA 06819201218, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Napoli al numero R.E.A. 842057, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo N. 2481/2021, dagli avv.ti Francesco Armano e Sabato Venezia, ed elettivamente domicilia- ta presso il loro studio in Napoli, alla Via G. Sanfelice n. 33
OPPOSTO
CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 06/05/2024 destinata al- la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia.
1

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ASL NAPOLI 1 CENTRO propone opposizione avver- so il decreto ingiuntivo n.2481/21 del 25.03.2021 chiesto ed otte- nuto dalla G.E.T.E. S.R.L. con il quale veniva intimato il paga- mento della somma di €.138.064,04 a titolo di corrispettivo per i servizi resi di cui alle fatture prodotte a corredo del ricorso moni- torio.
Premessa l'inidoneità delle fatture stesse, in quanto docu- menti di provenienza unilaterale, a costituire prova dell'esistenza del credito azionato, ha dedotto a sostegno della propria domanda l'inesistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti, conte- stando, altresì il quantum dell'avversa richiesta, anche in punto di interessi moratori richiesti, e concludendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Si è costituita la G.E.T.E. S.R.L. che ha contestato le av- verse deduzioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione, for- mulando, in via subordinata, domanda ex art.2041 c.c. onde otte- nere la condanna dell'opponente al pagamento della somma di cui all'opposto provvedimento monitorio, a titolo di indennizzo.
Dopo la trattazione, all'odierna udienza, destinata alla di- scussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento.
Lo svolgimento, da parte dell'opposta (anche n.q. di affit- tuaria, in virtù di contratto stipulato con il Fallimento della socie- tà M.I.T. Montaggio Impianti Tecnologici S.r.l., del ramo di azienda concernente l'attività specializzata di installazione e ma- nutenzione di impianti di gas medicinali) dei servizi e delle forni- ture di cui alle fatture azionate, è documentalmente provato, an- che a mezzo di provvedimenti adottati dalla ASL opponente, e non è oggetto di specifica contestazione.
Le doglianze dell'opponente si incentrano infatti, in massi- ma parte, sulla mancata stipula di un contratto nel rispetto delle regole dettate dalla
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