Trib. Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 6867

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 08/07/2024, n. 6867
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 6867
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
X SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO dr. Maria SAria Giugliano ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22807/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto risarcimento dei danni, pendente
TRA
OG ON, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv. Carlo
Atripaldi e Michele Atripaldi presso il cui studio elettivamente domicilia in
Napoli, alla Piazza Garibaldi n. 26;

ATTRICE
E
A.F. IMMOBILIARE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Duello Vincenzo presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, Centro Direzionale Isola E/4, Pal. Fadim;

CONVENUTA
NONCHE'
TECNOLAVORI s.r.l., in persona dell'amministratore unico, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Magliocca Antonio con studio in Napoli, alla Via Benedetto Croce n.
38;

CONVENUTA
NONCHE'
EDILIZIA INNOVATIVA DI DI PALO ANNA, con sede in Casoria alla via Marco
Rocco n. 58;

TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 14.3.2024 il procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri atti difensivi e come meglio articolate a verbale .

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione - ritualmente notificato in data 07.07.2019 alla “Tecno
Lavori s.r.l.” ed in data 18.07.2019 alla “A.F. Immobiliare s.r.l.” - la SI.ra
ME CO ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale le predette Società, in persona dei loro legali rappresentanti p.t., al fine di sentirle condannare, previo accertamento e dichiarazione della loro responsabilità, al risarcimento dei danni patrimoniali – quantificati in €
50.000,00 ovvero nella diversa e/o maggior somma ritenuta di giustizia - subiti da due appartamenti di sua proprietà siti al piano terra ed al primo piano dello stabile ubicato in Napoli, alla via Cupa Arcamone n.15.
Premetteva l'odierna attrice che le suddette unità immobiliari, a seguito degli interventi - iniziati nel gennaio 2017 - di demolizione del confinante fabbricato
e di riqualificazione dell'area esterna retrostante, l'uno e l'altra di proprietà della A.F. Immobiliare s.r.l., avevano subito dissesti di carattere statico tant'è che l'indicata società, prontamente informata dell'accaduto, aveva provveduto, in uno con la ditta esecutrice dei lavori, al posizionamento di puntelli di sostegno in corrispondenza dei solai delle due unità abitative.
Riferiva ancora che la A.F. Immobiliare s.r.l., che pure si era verbalmente impegnata a risarcire i lamentati danni rassicurando comunque l'istante circa
l'insussistenza di rischi per i conduttori degli appartamenti, una volta portata
a compimento la demolizione e la ricostruzione del limitrofo immobile, non aveva onorato l'impegno assunto né miglior esito avevano sortito tanto la diffida stragiudiziale quanto il successivo tentativo di mediazione.
Nell'indicare poi - per quanto riportato nella D.I.A. presentata al Comune di
Napoli dalla convenuta società - nella Tecno Lavori s.r.l. l'impresa esecutrice delle opere edili, precisava di aver proposto, nei confronti della A.F.
Immobiliare s,r,l e della Tecno Lavori s.r.l., ricorso ex artt. 696 e 696 bis per
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l'accertamento delle cause dei danni subiti dai suoi appartamenti e per
l'individuazione/quantificazione delle opere necessarie al ripristino degli stessi.
L'ausiliario tecnico nominato dal Tribunale adito, ing. Vincenzo Palma, aveva attribuito, in ciò confermando le risultanze della consulenza tecnica già espletata dal proprio tecnico di fiducia, ing. Gaspare Cacace, la “causa originaria del lamentato evento … alla nuova costruzione ed all'inadeguatezza dei lavori eseguiti dall'impresa” ed aveva quantificato i lavori necessari al ripristino delle unità abitative di proprietà attorea nella somma complessiva di
€ 32.245,00.
Tanto riportato, l'odierna attrice ascriveva la responsabilità dei danni al committente dei lavori A.F. Immobiliare s.r.l., responsabilità prevista anche dagli artt. 2043 e 2049 c.c nonché dall'art. 2050 c.c. in tema di attività pericolose comportanti, per la loro stessa natura, la rilevante possibilità del verificarsi di un pregiudizio e/o di un danno.
Né, osservava ancora, la A.F. Immobiliare s.r.l., nella qualità di proprietaria del bene oggetto dell'appalto, poteva andare esente dalla responsabilità ex art.
2051 c.c.
in virtù del suo rapporto di custodia sul bene medesimo a nulla rilevando, quale invocata esimente, il trasferimento della sua posizione di garanzia in capo all'impresa esecutrice dei lavori.
Quanto all'effettiva identità della ditta appaltatrice e/o esecutrice delle opere rimarcava la sleale e colpevole confusione generata dalle convenute in sede di accertamento tecnico preventivo;
laddove infatti la Tecno Lavori s.r.l., regolarmente costituitasi, aveva dapprima respinto qualsiasi responsabilità nella produzione dell'evento dannoso per essere stata una mera esecutrice delle disposizioni della committente A.F. Immobiliare s.r.l. salvo, successivamente, assumere di non essere mai stata appaltatrice o solo esecutrice – anche parziale – di alcuna opera o lavorazione e di non esservi mai stato alcun rapporto contrattuale con le parti in causa, di contro, la A.F.
Immobiliare s.r.l. si era limitata ad indicare quale impresa esecutrice dei lavori la ”Edilizia Innovativa di Di AL NA, producendo in giudizio un contratto di appalto – privo di data e provenienza certe ed intercorso tra soggetti estranei al procedimento - tra tale Fiumadea s.r.l. e la suddetta Edilizia Innovativa.
Lamentava ancora di aver subito ultronei danni dalla vicenda de quo conseguenti alla sospensione da parte dei conduttori delle due unità abitative,
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con decorrenza aprile 2017, del pagamento dei canoni locativi in ragione dei danneggiamenti subiti dagli immobili.
Quindi concludeva chiedendo di accertare e dichiarare l'esistenza dei lamentati danni all'interno delle proprietà attoree e la responsabilità della A.F.
Immobiliare s.r.l. e/o della Tecnico Lavori s.r.l. e, per l'effetto, di condannare i convenuti, solidalmente o per quanto di ragione, a risarcire i danni patrimoniali quantificati in € 50.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal sorgere del credito al saldo, con condanna altresì al pagamento delle spese e degli onorari del consulente tecnico nominato per l'ATP e di tutte le spese di giudizio sia dell'ATP che del giudizio di merito.
In data 22.11.2019 si costituiva la A.F. Immobiliare s.r.l. che, nel ripercorrere
l'iter della procedura ex artt. 696 e 696 bis c.c. azionata dalla SI.ra ME, osservava preliminarmente come già in tale sede avesse contestato alla vicina, alla luce della relazione del tecnico di parte, arch. Dragonetti, i difetti costruttivi ed il pessimo stato conservativo delle due unità immobiliari per il cui ripristino, già prima dell'inizio dei lavori, aveva sollecitato l'adozione dei necessari provvedimenti.
Riferiva, inoltre, di aver altresì eccepito, in sede di ATP, l'omessa indicazione nel titolo di proprietà depositato da controparte (atto di donazione per notaio
NE registrato in data 05.10.2005) della data di edificazione del fabbricato, fatta comunque ivi risalire sì ad un periodo anteriore al 1° settembre 1967 ma senza specificare – e dimostrare – se anche anteriore all'anno 1935 a decorrere del quale, in vigenza del Regolamento Edilizio del
Comune di Napoli, era già imposto su tutto il territorio comunale il rilascio della licenza edilizia.
Parimenti, aveva ancora evidenziato, come non fossero state dimostrate – sulla base dei certificati richiesti dalla normativa di settore - l'abitabilità e la staticità degli appartamenti nonché la conformità edilizio-urbanistica delle finestre prospicienti l'immobile di proprietà della A.F. Immobiliare s.r.l. e, nel contempo, come il manufatto contenente i due appartamenti fosse stato realizzato in violazione delle norme edilizie.
Aggiungeva ancora di aver eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva posto che i lavori erano stati realizzati dalla società appaltatrice Edilizia
Innovativa di Di AL AN di cui era stata disposta ,su sua richiesta, la chiamata in causa.
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Esponeva, poi, di aver richiesto, a valle dell'ATP, al Comune di Napoli il rilascio di copia delle eventuali istanze di licenze/concessioni edilizie e/o di permesso di costruire pure in sanatoria, nonché di eventuali titoli edilizi rilasciati ai sensi della normativa condonistica e che, in riscontro, il Comune di Napoli aveva comunicato l'inesistenza dei richiesti titoli abilitativi e, in particolare, di fascicoli di contenzioso amministrativo intestati all'attrice.
Tanto premesso, la comparente Società, richiamate le risultanze della consulenza tecnica di parte a firma dell'arch. Dragonetti, con particolare riferimento alla accertata eterogeneità – e precarietà - delle strutture portanti del manufatto attoreo, contestava in via preliminare l'accertamento tecnico preventivo per non aver tenuto nel debito conto le deficienze costruttive e lo stato fatiscente dei beni immobili di controparte.
Peraltro, osservava ancora, anche se fosse stata accertata la preesistenza dell'immobile al 1935, comunque sarebbero risultate violate le norme edilizie e le comuni regole in materia di costruzioni essendo l'edificio privo di fondazioni
e poggiato su terrapieno, situazione resa ancora più precaria dalla cattiva canalizzazione delle acque meteoriche convogliate, tramite una vecchia discendente in plastica, sul piano di posa del fabbricato.
Pertanto concludeva chiedendo all'adito Tribunale di rigettare le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili, improponibili ed infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, dichiarare ed accertare l'assenza dei necessari titoli edilizi per gli immobili dell'attrice, e
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