Trib. Milano, sentenza 18/10/2024, n. 9078
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Testo completo
N. R.G. 41357/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c. e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 41357/2023 R.G. promossa da:
FA LO AL (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Foggia, via Lustro n. 29 presso l'Avv. Andrea Ruocco, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
AG UC S.p.A. (C.F. e P. IVA n. 08570720154), in persona del procuratore speciale, dott.ssa Giovanna Francesconi, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa 13, presso gli Avv.ti Francesco Mocci del Foro di Nuoro e Anna Bettoni del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: carta di credito revolving
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente
“Il Giudice che verrà designato per la trattazione del procedimento voglia (…) così provvedere:
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
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b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi
BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per parte resistente
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilita' della nuova domanda avversaria per tutti i motivi indicati in narrativa;
Sempre in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilita' delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 15 novembre 2013;
In via principale:
- rigettare le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In subordine:
- accertare e dichiarare l'inammissibilita' dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso:
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento;
In via istruttoria:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato presso il domicilio digitale della resistente unitamente al decreto di fissazione udienza, RI ON ND ha pagina 2 di 13
chiesto al Tribunale di Milano in via principale, previo accertamento e declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico stipulato in data
09.09.2001 con la società Agos Ducato s.p.a., contestualmente alla stipulazione di un contratto di apertura di credito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving, di accertare il diritto a restituire le somme prestate ed i relativi interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, c.c.;
con condanna in ogni caso della resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
All'udienza del 19.3.2024 parte ricorrente ha eccepito la nullità parziale del contratto per indeterminatezza della clausola di pattuizione dell'interesse corrispettivo e ha proposto domanda di declaratoria di tale nullità ed al fine di instaurare il contraddittorio su tale domanda di nullità il giudice ha assegnato alle parti i termini per depositare memorie sulla questione di nullità. Con memoria autorizzata, parte ricorrente eccepiva la nullità parziale del contratto di credito revolving in quanto non era stato convenuto per iscritto il tasso di interesse con conseguente violazione dell'art. 117 TUB e chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi di cui al medesimo contratto, con conseguente accertamento del diritto alla restituzione delle somme prestate ed i relativi interessi parametrati ai tassi legali ai sensi dell'art. 1284, III comma c.c. oppure ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. La convenuta con memoria autorizzata depositata il 6.5.2024 ha dedotto l'inammissibilità della domanda di nullità per difetto di interesse ad agire non essendo stata proposta altresì una domanda di condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate e di infondatezza della domanda.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente ha dedotto che:
➢ RI ON ND aveva stipulato in data 09.09.2001 con la Agos Ducato
S.p.A. il contratto di finanziamento n. 6040377.1 per l'acquisto di un elettrodomestico, all'interno del quale era prevista anche la concessione di una linea di credito con carta,
c.d. carta revolving;
➢ il contratto di apertura di credito tramite carta, sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico, era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la
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conclusione di contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999;
➢ tale violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comportava la nullità assoluta del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, cc e non a quelli convenuti nel contratto;
➢ l'accordo era nullo ;
➢ tale nullità della clausola di determinazione degli interessi comportava di per sé il diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi BOT ex art. 117, comma
7, TUB.
Parte ricorrente ha, quindi, proposto azione di accertamento e di declaratoria di nullità in via principale dell'intero contratto per violazione della normativa sulla collocazione promozione degli strumenti finanziari con conseguente diritto a restituire le somme prestate ed i relativi interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e in via subordinata della sola clausola di determinazione degli interessi, con conseguente accertamento del diritto a restituire le somme prestate ed i relativi interessi parametrati ai tassi BOT ex art. 117, comma
7, TUB.
Parte resistente si è costituita in giudizio, chiedendo in via pregiudiziale e/o preliminare declaratoria di improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché l'inammissibilità delle stesse in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire oltre alla prescrizione di qualsiasi pretesa restitutoria avversaria antecedente il 15 novembre 2013. In via principale ha chiesto di rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in subordine di accertare
e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande parte resistente ha dedotto che:
➢ non sussisteva la nullità dal contratto di concessione della carta di credito Revolving atteso che dalla documentazione contrattuale depositava emergeva che era stata
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rispettata la forma scritta ed emergeva in tutta evidenza che controparte, nel momento in cui aveva richiesto l'apertura della Linea di credito Revolving, era pienamente edotta dei tassi e delle ulteriori condizioni economiche applicate al rapporto così come ivi espressamente riportate;
➢ non sussisteva, quindi, alcuna indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al rapporto oggetto di lite, che – al contrario di quanto ex
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c. e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 41357/2023 R.G. promossa da:
FA LO AL (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Foggia, via Lustro n. 29 presso l'Avv. Andrea Ruocco, che la rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
AG UC S.p.A. (C.F. e P. IVA n. 08570720154), in persona del procuratore speciale, dott.ssa Giovanna Francesconi, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa 13, presso gli Avv.ti Francesco Mocci del Foro di Nuoro e Anna Bettoni del Foro di Milano, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: carta di credito revolving
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente
“Il Giudice che verrà designato per la trattazione del procedimento voglia (…) così provvedere:
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
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b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c ovvero ai tassi
BOT ex art. 117, comma 7, TUB.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Per parte resistente
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilita' della nuova domanda avversaria per tutti i motivi indicati in narrativa;
Sempre in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilita' delle domande avversarie in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni pretesa restitutoria avversaria antecedente il 15 novembre 2013;
In via principale:
- rigettare le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa;
In subordine:
- accertare e dichiarare l'inammissibilita' dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede;
In ogni caso:
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente procedimento;
In via istruttoria:
- rigettare tutte le istanze istruttorie avversarie.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato presso il domicilio digitale della resistente unitamente al decreto di fissazione udienza, RI ON ND ha pagina 2 di 13
chiesto al Tribunale di Milano in via principale, previo accertamento e declaratoria di nullità del contratto di finanziamento per l'acquisto di un elettrodomestico stipulato in data
09.09.2001 con la società Agos Ducato s.p.a., contestualmente alla stipulazione di un contratto di apertura di credito mediante l'utilizzo di carta di credito revolving, di accertare il diritto a restituire le somme prestate ed i relativi interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, c.c.;
con condanna in ogni caso della resistente al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
All'udienza del 19.3.2024 parte ricorrente ha eccepito la nullità parziale del contratto per indeterminatezza della clausola di pattuizione dell'interesse corrispettivo e ha proposto domanda di declaratoria di tale nullità ed al fine di instaurare il contraddittorio su tale domanda di nullità il giudice ha assegnato alle parti i termini per depositare memorie sulla questione di nullità. Con memoria autorizzata, parte ricorrente eccepiva la nullità parziale del contratto di credito revolving in quanto non era stato convenuto per iscritto il tasso di interesse con conseguente violazione dell'art. 117 TUB e chiedeva di accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi di cui al medesimo contratto, con conseguente accertamento del diritto alla restituzione delle somme prestate ed i relativi interessi parametrati ai tassi legali ai sensi dell'art. 1284, III comma c.c. oppure ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB. La convenuta con memoria autorizzata depositata il 6.5.2024 ha dedotto l'inammissibilità della domanda di nullità per difetto di interesse ad agire non essendo stata proposta altresì una domanda di condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate e di infondatezza della domanda.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente ha dedotto che:
➢ RI ON ND aveva stipulato in data 09.09.2001 con la Agos Ducato
S.p.A. il contratto di finanziamento n. 6040377.1 per l'acquisto di un elettrodomestico, all'interno del quale era prevista anche la concessione di una linea di credito con carta,
c.d. carta revolving;
➢ il contratto di apertura di credito tramite carta, sottoscritto per l'acquisto di un elettrodomestico, era stato collocato tramite un venditore di elettrodomestici appartenente alla grande distribuzione, in violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari secondo cui, per la promozione e per la
pagina 3 di 13
conclusione di contratti di finanziamento, gli intermediari finanziari devono avvalersi degli agenti in attività finanziaria, disciplinati dal d.lgs. n. 374/1999;
➢ tale violazione delle norme sul collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari comportava la nullità assoluta del contratto di finanziamento tramite carta per violazione della disciplina pubblicistica di settore, con conseguente diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi legali, ai sensi dell'art. 1284, comma
3°, cc e non a quelli convenuti nel contratto;
➢ l'accordo era nullo ;
➢ tale nullità della clausola di determinazione degli interessi comportava di per sé il diritto del ricorrente a restituire le somme mutuategli ai tassi BOT ex art. 117, comma
7, TUB.
Parte ricorrente ha, quindi, proposto azione di accertamento e di declaratoria di nullità in via principale dell'intero contratto per violazione della normativa sulla collocazione promozione degli strumenti finanziari con conseguente diritto a restituire le somme prestate ed i relativi interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c. e in via subordinata della sola clausola di determinazione degli interessi, con conseguente accertamento del diritto a restituire le somme prestate ed i relativi interessi parametrati ai tassi BOT ex art. 117, comma
7, TUB.
Parte resistente si è costituita in giudizio, chiedendo in via pregiudiziale e/o preliminare declaratoria di improcedibilità delle domande avversarie per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché l'inammissibilità delle stesse in ragione dell'illegittimo frazionamento delle domande operato, ovvero per la mancanza di interesse ad agire oltre alla prescrizione di qualsiasi pretesa restitutoria avversaria antecedente il 15 novembre 2013. In via principale ha chiesto di rigettare le domande formulate da parte ricorrente in quanto infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in subordine di accertare
e dichiarare l'inammissibilità dell'azione avversaria per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno delle proprie domande parte resistente ha dedotto che:
➢ non sussisteva la nullità dal contratto di concessione della carta di credito Revolving atteso che dalla documentazione contrattuale depositava emergeva che era stata
pagina 4 di 13
rispettata la forma scritta ed emergeva in tutta evidenza che controparte, nel momento in cui aveva richiesto l'apertura della Linea di credito Revolving, era pienamente edotta dei tassi e delle ulteriori condizioni economiche applicate al rapporto così come ivi espressamente riportate;
➢ non sussisteva, quindi, alcuna indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al rapporto oggetto di lite, che – al contrario di quanto ex
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