Trib. Agrigento, sentenza 09/07/2024, n. 1020
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1524 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCO Parte_1
CALOGERO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, contumace;
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il giorno 26.3.23 conveniva in giudizio Parte_1 il per sentire dichiarare e riconoscere il proprio Controparte_1 diritto alla corresponsione del compenso individuale accessorio (CIA), avendo lavorato alle dipendenze del , in forza di una pluralità di Controparte_1 contratti a tempo determinato successivi e reiterati nell'a.s. 2021/2022, inquadrata nell'area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, area A, profilo collaboratore scolastico. Il , regolarmente convenuto, rimaneva intimato. Controparte_1
La causa, senza necessità di istruttoria, viene decisa all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 9.7.24. Motivi della decisione Preliminarmente, appare necessaria una breve disamina della disciplina collettiva susseguitasi negli anni. Il compenso individuale accessorio (CIA) - così come la più recente retribuzione professionale docenti (RPD) - è un compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17773/2017), rientrando quindi nelle “condizioni
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di impiego” di cui alla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. n. 619/2020). Tale emolumento è stato istituito dall'art 25 del CCNL Scuola del 31.8.1999. L'art. 25 del CCNL summenzionato, al primo comma, disponeva che: “a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed AT. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dall'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale”. Tali disposizioni prevedevano, dunque, che il compenso individuale accessorio spettasse al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato su posti vacanti e disponibili con scadenza al termine dell'anno scolastico, ossia il 31 agosto, nonché a quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ossia sino al 30 giugno;
risultava, pertanto, escluso il personale docente, educativo ed ATA assunto per lo svolgimento di supplenze temporanee. È successivamente intervenuto il CCNL del 15.3.2001, che all'art. 7, abrogando il compenso individuale accessorio per il personale docente ed educativo, ha istituito un differente emolumento denominato retribuzione professionale docenti (RPD). Tale articolo dispone che: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che
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