Trib. Alessandria, sentenza 30/09/2024, n. 713

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Alessandria, sentenza 30/09/2024, n. 713
Giurisdizione : Trib. Alessandria
Numero : 713
Data del deposito : 30 settembre 2024

Testo completo

R.G. n. 3373/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. A D Presidente
Dott. G B Giudice Relatore
Dott. M B Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 3373/2022, in materia di scioglimento del matrimonio promosso da:
c.f. residente in Cervatto (VC), Via Località Campo Cervo n. 1/A Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. C P presso il cui studio ha eletto domicilio

- ricorrente -

contro
c.f. , nata il 07.09.1964 a Novi Ligure (AL), ivi residente, Via Controparte_1 C.F._2
P G X n.14 rappresentata e difesa dall'Avv. D G presso il cui studio ha eletto domicilio.
- resistente -
Conclusioni del ricorrente:
pagina 1 di 12
“il a mezzo del sottoscritto procuratore, chiede accoglimento delle seguenti Parte_1
CONCLUSIONI Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettata ogni contraria e diversa istanza, così giudicare: - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. Pt_1
e la Sig.ra contratto in Novi ligure il 18/6/2006 e trascritto nei registri
[...] Controparte_1
di Stato Civile del medesimo Comune al n. 30, Parte I, Serie C, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del relativo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- revocare l'obbligo in capo al sig. Pt_1
di corrispondere mensilmente alla sig.ra l'assegno di mantenimento per le ragioni di cui
[...] CP_1
in narrativa e respingere ogni richiesta economica avversaria;
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatica”.
Conclusioni del resistente
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in
Novi Ligure in data 18.06.2006 dai Signori e , repertoriato al Nr. 30 - Controparte_1 Parte_1
Parte I - Serie, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, alle seguenti condizioni
A) Disporre che il Sig. , versi alla Sig.ra a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento della stessa, un assegno di almeno € 1.000,00 (Euro mille/00), da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese e soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
B) Disporre, ex art. 8, co. 7, L. 898/1970, il sequestro dei beni del Sig. , per assicurare Parte_1
che siano soddisfatte o conservate le ragioni di credito della Sig.ra in ordine Controparte_1
all'adempimento degli obblighi economici da parte del ricorrente stesso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Mandando infine alla Cancelleria di comunicare l'intervenuto scioglimento del matrimonio civile celebrato tra le parti al competente Ufficio dello Stato Civile, ordinando a quest'ultimo di procedere alla trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza, dopo il passaggio in giudicato, ai sensi della
L. 01.12.70 n. 898 e successive modifiche, per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 03.11.2000 n.
396”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 04.11.2022 il Sig. , adiva il Tribunale di Alessandria per sentir Parte_1
pronunziare “lo scioglimento del matrimonio celebrato tra il sig. e la Sig.ra Parte_1 CP_1
pagina 2 di 12
contratto in Novi ligure il 18/6/2006 e trascritto nei registri di Stato Civile del CP_1
medesimo Comune al n. 30, Parte I, Serie C, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del relativo Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
- Revocare l'obbligo in capo al sig. di Parte_1
corrispondere mensilmente alla sig.ra l'assegno di mantenimento per le ragioni di cui in CP_1
narrativa”.
Con decreto del 06.12.2022, il sig. Presidente del Tribunale fissava udienza al 24.02.2023 per la comparizione personale delle parti davanti a sé con termine fino al 14.01.2023 per la notifica del ricorso e del decreto stesso, a cura della parte ricorrente e assegnava al resistente termine fino al
17.2.2023 per il deposito di memoria difensiva e documenti.
Si costituiva nel giudizio la resistente Sig.ra evidenziando che i rapporti tra le Controparte_1
parti erano regolati dalla sentenza n. 333/2012 Sent. resa il 21.12.2012 e depositata il 22.12.2012 dal
Tribunale di Tortona che - definitivamente pronunciando nella causa di separazione personale n.
56/2011 R.G. tra i coniugi sopra indicati - aveva previsto che il ricorrente sig. Parte_1
versasse alla resistente a titolo di contributo al mantenimento della stessa, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € 200,00 oltre adeguamento ISTAT.
All'udienza del 31.03.2023 il Presidente del Tribunale assumeva la causa a riserva, ordinando a ricorrente il deposito della documentazione fiscale entro il termine di dieci giorni a fronte del quale il sig. produceva le ultime tre dichiarazioni dei redditi, dalle quali risultava che egli aveva Pt_1
percepito redditi per € 49.328,00 nel 2021, € 23.828,00 nel 2020 ed € 26.467,00 nel 2019.
Con ordinanza presidenziale veniva quindi adottato il seguente provvedimento: “ sciogliendo la riserva di decisione dell'udienza del 31.3.2023 nella causa per scioglimento del matrimonio promossa con ricorso depositato il 16.11.2022 da nei confronti di ;
a modifica Parte_1 Controparte_1
del provvedimento del 17.4.2023 in cui è stato erroneamente indicato il nome del Giudice istruttore;
sentite le parti;
rilevato che non risultano significativi mutamenti della situazione economica delle parti che inducano a rivedere in via urgente le condizioni della separazione;
Nomina Giudice
Istruttore della causa il dott. G. Bersani e rimette le parti dinanzi a quest'ultimo per l'udienza di prima comparizione del 6.7.2023 ore 10. Concede termine a parte ricorrente sino al 31.5.2023 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa e termine alla convenuta sino al 27.6.2023 per la costituzione in giudizio. Avverte la convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine
pagina 3 di 12
comporterà le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre detto termine non potranno essere proposte eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio”.
Avanti il Giudice designato venivano assegnati i termini per memorie istruttorie, ed all'udienza del
07.11.2023 il Giudice riservava la decisione sui mezzi istruttori;
con ordinanza del 14.11.2023, non veniva ammesso l'interrogatorio formale della resistente e la prova per testi richiesta dal ricorrente, disponendo altresì la produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi della convenuta e dei componenti del proprio nucleo familiare nonché la verifica sul patrimonio della Sig.ra CP_1
delegando a tal fine la Guardia di Finanza di Alessandria;
venivano ammessi i capitoli di prova
[...]
orale per interpello e per testimoni, indicati dalla parte resistente, limitatamente ai capitoli n. 3 e 8 non ammettendo CTU volta ad accertare l'effettiva capacità reddituale e patrimoniale delle parti e valutare la congruità del reddito complessivo dichiarato negli ultimi tre periodi di imposta dal Sig. ed ordinando che parte ricorrente esibisse ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la contabilità Parte_1
riferita agli ultimi cinque anni dell'impresa individuale agricola omonima.
All'udienza del 24.01.2024 venivano sentiti i testimoni e e la causa Testimone_1 Testimone_2
veniva differita al 27.02.2024.
Parte ricorrente non rendeva l'interrogatorio formale e non produceva la documentazione contabile richiesta dal Giudice;
parte resistente produceva in giudizio la dichiarazione reddituale della madre della Sig.ra (Sig.ra Nella) . CP_1 Tes_1
Ritenuta la causa sufficientemente istruita veniva – quindi - fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni in data 04.06.2024.
All'udienza del 4 giugno 2024 le parti precisavano quindi le conclusioni come da foglio che depositavano.
Il Giudice assegnava termine per il deposito delle memorie conclusionali e delle relative repliche ex art. 190 c.p.c. riservando la causa per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi