Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 580
TRIB Napoli
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 970 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurez- za, apertura di credito bancario)
TRA
Etelec Italia S.p.A. società benefit (c.f. 06507481213), in persona del legale rap- presentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Paparella (c.f.
[...]) e dall'Avv. Paolo Picone (c.f. [...]), tutti elettivamente domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 r. d.
37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, pec: riccardopaparellaòavvocatinapo- li.legalmail.it, paolopicone@avvocatinapoli.legalmail.it
RICORRENTE
E
Intesa Sanpaolo S.p.A. (c.f. 00799960158), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pastore Carbone (c.f.
[...]), elettivamente domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 r. d. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, pec: nicolapastorecarbo- ne@avvocatinapoli.legalmail.it
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., la ricorrente Etelec Italia S.p.a., deducendo di essere cessionaria del credito vantato dalla Carel S.r.l. nei confronti della IN-
TESA SANPAOLO S.p.A. in virtù della sentenza della Corte di Appello NA
n. 1890/2023, ha chiesto al Tribunale di NA nord di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, che il saldo di chiusura del c/c n. 1000/7216, presumibilmente risalente alla data del 5 novembre 2015 ovvero alla diversa data risultante dalla contabilità bancaria, è completamente errato ovvero inesi- stente per tutte le ragioni sopraindicate;
2. accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento concesse alla società Carel S.r.l. (oggi
Etelec Italia S.p.A. Società Benefit) e regolate sul conto corrente n.1000/7216 dal 31 di- cembre 2013, ovvero dal saldo intermedio accertato dall'adito Tribunale di NA con sen- tenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1890/2023, fino alla data del 5 novembre 2015 o alla diversa data di estinzione risultante dalla con- tabilità bancaria, interessi ultralegali determinati arbitrariamente, in assenza di contratto o comunque sulla base di clausole generiche o comunque nulle;
3. accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento alla società Carel
S.r.l. (oggi Etelec Italia S.p.A. Società Benefit) e regolate sul conto corrente n.1000/7216 dal 31 dicembre 2013, ovvero dal saldo intermedio accertato dall'adito Tribunale di Napo- li con sentenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n.
1890/2023, fino alla data del 5 novembre 2015 o alla diversa data di estinzione risultan- te dalla contabilità bancaria, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e comun- que anatocismi vietati dall'art. 1283 c.c., in violazione delle prescrizioni formali e sostan- ziali dettati dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000; 4. accertare e dichiarare che la
Banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento concesse alla società
Carel S.r.l. (oggi Etelec Italia S.p.A. Società Benefit) e regolate sul conto corrente
n.1000/7216 dal 31 dicembre 2013, ovvero dal saldo intermedio accertato dall'adito Tri- bunale di NA con sentenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con
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R.g.a.c.c. 970/2024 sentenza n. 1890/2023, fino alla data del 5 novembre 2015 o alla diversa data di estin- zione risultante dalla contabilità bancaria, giorni valuta o altri oneri comunque denomina- ti non dovuti perché vietati dalla legge o indeterminati quanto alla base di calcolo o non concordati né accettati dalla correntista nelle forme richieste a pena di nullità.
5. Per effet- to della rideterminazione del saldo del predetto rapporto di conto corrente secondo legge, compresa l'espunzione di ogni aggravio o onere conseguente ad operazioni di “giroconti” e
“girofondi” non pattuiti né autorizzati dalla Cliente e indebitamente annotati sul conto corrente ordinario, condannare la Banca convenuta a restituire alla Etelec Italia S.p.A. So- cietà Benefit tutti gli importi indebitamente e illegittimamente addebitati oltre interessi di legge fino all'effettivo soddisfo, e valuta a far data dal saldo intermedio accertato dall'adito
Tribunale di NA con sentenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n.1890/2023. 6. In ogni caso condannare la Banca convenuta alla refusione in- tegrale di tutte le spese, diritti ed onerari di giudizio, oltre spese generali nella misura del
15% oltre I.V.A. e C.P.A. di legge in favore dei procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha affermato:
1. che la Carel S.r.l. ha ceduto a titolo oneroso - con cessione ex art. 1260 e ss.
c.c. del 14 novembre 2022, notificata in data 15 novembre 2023 - alla Etelec Ita- lia S.p.a. il credito vantato dalla società cedente nei confronti di Intesa San Paolo
S.p.A. (già Banco di NA S.p.a.), scaturente dal ricalcolo del saldo del conto corrente n. 1000/67216 e di ogni altro rapporto intercorso con il predetto istituto bancario in base a quanto accertato con sentenza del Tribunale di NA n.
4226/2018, confermata dalla Corte di appello di NA con sentenza n.
1890/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione;
2. che con le citate sentenze è stato accertato che alla data del 31.12.2013 il conto corrente 7216 acceso presso il Banco di NA S.p.a. presentava un saldo attivo di euro 27.190,02;
3. che la Etelec Italia S.p.a. società benefit ha chiesto, in data 25 settembre 2023,
3
R.g.a.c.c. 970/2024
alla Intesa Sanpaolo S.p.a. di rendicontare ex art. 119 T.U.B. i movimenti bancari sul conto corrente 1000/67216 a far data dal 31 dicembre 2013 fino alla data di chiusura del conto, avvenuta il 5 novembre 2015, con consegna di copia dei rela- tivi estratti conto, e che tale richiesta è rimasta senza riscontro;
4. che la Intesa Sanpaolo S.p.A. ha, pertanto, violato gli obblighi di trasparenza e i principi di correttezza;
5. che il saldo finale della banca non tiene conto della rideterminazione del c/c, come accertata giudizialmente con le sentenze intervenute, e risulta, inoltre, frutto di applicazione di illegittimi interessi ultralegali, capitalizzazione, applicazione di commissioni, spese e valute non concordati e illegittime, “giroconti” mai autoriz- zati, di cui chiede l'espunzione;
6. che è stato esperito, ante giudizio, il procedimento di mediazione, tuttavia con- clusosi con verbale negativo per mancata adesione delle parti alla procedura.
In via istruttoria: a) ha proposto istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per l'esibizione di tutti gli estratti relativi al conto corrente n. 1000/67216 a far data dal 31 di- cembre 2013, alla luce del saldo intermedio già accertato giudizialmente, fino alla data di chiusura del conto del 5 novembre 2015 ovvero della eventuale diversa da- ta risultante dalla contabilità bancaria;
b) ha chiesto la nomina di un CTU, per la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1000/7216 dal 31.12.2013 fino al 5 novembre o fino all'eventuale diversa data risultante dalla contabilità banca- ria.
2. Con comparsa del 15 luglio 2024 si è costituita in giudizio la Intesa San Paolo
S.p.a., eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorren- te per i motivi di seguito elencati. Secondo la prospettazione di parte resistente:
1. il contratto di cessione del credito in atti è da ritenere nullo per assoluta inde- terminatezza dell'oggetto e/o mancanza e/o illiceità della causa, non riguardando crediti certi e determinati;
4
R.g.a.c.c. 970/2024
2. l'azione di ripetizione può essere esercitata soltanto da intermediari iscritti nell'apposito albo ex art. 106 TUB;
3. trattandosi di cessione di un credito futuro, l'efficacia della stessa è da ritenere meramente obbligatoria tra le parti, per cui il cedente è l'unico soggetto legittima- to a porre in essere tutti gli atti necessari all'insorgenza del diritto ceduto o even- tuali atti interruttivi della prescrizione;
4. infine, il cessionario del credito non può proporre l'azione di nullità delle clau- sole contrattuali e l'azione di ripetizione dell'indebito, poiché queste domande sono riservate al titolare del rapporto.
Ferma l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della ricorrente, Intesa
San Paolo ha eccepito, altresì, la genericità della domanda, il difetto di prova, il divieto di parcellizzazione della domanda.
In particolare, parte resistente sostiene che la domanda di rideterminazione del saldo (e la conseguente domanda di restituzione della somme indebitamente per- cepite dalla Banca), per il periodo successivo al 31.12.2013 fino alla chiusura del conto è inammissibile in quanto già oggetto di domanda proposta dinanzi al Tri- bunale di NA (giudizio conclusosi con sentenza n. 4226/2028, nella quale il
Tribunale avrebbe dato atto dell'insufficienza della documentazione depositata da parte attrice per il periodo dal 31.12.2013 al 5.11.2015 (data chiusura del rappor- to di c/c), sulla quale si sarebbe formato un giudicato.
Intesa San Paolo ha aggiunto che la ricorrente, già in sede di fissazione del termi- ne ex art. 183 cpc VI, era nella disponibilità di tutti gli estratti conto fino alla chiusura del conto, per cui avrebbe potuto e dovuto depositarli con la seconda memoria istruttoria, così come previsto dal codice di rito.
Infine, ha eccepito la prescrizione decennale dei pagamenti e quindi delle rimesse solutorie addebitate sul c/c e anteriori al decennio dalla notifica della domanda.
Ha prodotto gli estratti conto relativi al periodo dal 31.12.2013 al 5.11.2015.
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R.g.a.c.c. 970/2024 3. Il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta priva di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NA nord – Terza sezione civile – in persona del dott. Miche- langelo Petruzziello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile iscritto al n. 970 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurez- za, apertura di credito bancario)
TRA
Etelec Italia S.p.A. società benefit (c.f. 06507481213), in persona del legale rap- presentante p. t., rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Paparella (c.f.
[...]) e dall'Avv. Paolo Picone (c.f. [...]), tutti elettivamente domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 r. d.
37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, pec: riccardopaparellaòavvocatinapo- li.legalmail.it, paolopicone@avvocatinapoli.legalmail.it
RICORRENTE
E
Intesa Sanpaolo S.p.A. (c.f. 00799960158), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Pastore Carbone (c.f.
[...]), elettivamente domiciliati per quanto possa occorrere, ex art. 82 r. d. 37/1934, presso la cancelleria del Tribunale, pec: nicolapastorecarbo- ne@avvocatinapoli.legalmail.it
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., la ricorrente Etelec Italia S.p.a., deducendo di essere cessionaria del credito vantato dalla Carel S.r.l. nei confronti della IN-
TESA SANPAOLO S.p.A. in virtù della sentenza della Corte di Appello NA
n. 1890/2023, ha chiesto al Tribunale di NA nord di accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Accertare e dichiarare, con efficacia di giudicato, che il saldo di chiusura del c/c n. 1000/7216, presumibilmente risalente alla data del 5 novembre 2015 ovvero alla diversa data risultante dalla contabilità bancaria, è completamente errato ovvero inesi- stente per tutte le ragioni sopraindicate;
2. accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento concesse alla società Carel S.r.l. (oggi
Etelec Italia S.p.A. Società Benefit) e regolate sul conto corrente n.1000/7216 dal 31 di- cembre 2013, ovvero dal saldo intermedio accertato dall'adito Tribunale di NA con sen- tenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 1890/2023, fino alla data del 5 novembre 2015 o alla diversa data di estinzione risultante dalla con- tabilità bancaria, interessi ultralegali determinati arbitrariamente, in assenza di contratto o comunque sulla base di clausole generiche o comunque nulle;
3. accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento alla società Carel
S.r.l. (oggi Etelec Italia S.p.A. Società Benefit) e regolate sul conto corrente n.1000/7216 dal 31 dicembre 2013, ovvero dal saldo intermedio accertato dall'adito Tribunale di Napo- li con sentenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n.
1890/2023, fino alla data del 5 novembre 2015 o alla diversa data di estinzione risultan- te dalla contabilità bancaria, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e comun- que anatocismi vietati dall'art. 1283 c.c., in violazione delle prescrizioni formali e sostan- ziali dettati dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2000; 4. accertare e dichiarare che la
Banca convenuta ha applicato a tutte le operazioni di finanziamento concesse alla società
Carel S.r.l. (oggi Etelec Italia S.p.A. Società Benefit) e regolate sul conto corrente
n.1000/7216 dal 31 dicembre 2013, ovvero dal saldo intermedio accertato dall'adito Tri- bunale di NA con sentenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con
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R.g.a.c.c. 970/2024 sentenza n. 1890/2023, fino alla data del 5 novembre 2015 o alla diversa data di estin- zione risultante dalla contabilità bancaria, giorni valuta o altri oneri comunque denomina- ti non dovuti perché vietati dalla legge o indeterminati quanto alla base di calcolo o non concordati né accettati dalla correntista nelle forme richieste a pena di nullità.
5. Per effet- to della rideterminazione del saldo del predetto rapporto di conto corrente secondo legge, compresa l'espunzione di ogni aggravio o onere conseguente ad operazioni di “giroconti” e
“girofondi” non pattuiti né autorizzati dalla Cliente e indebitamente annotati sul conto corrente ordinario, condannare la Banca convenuta a restituire alla Etelec Italia S.p.A. So- cietà Benefit tutti gli importi indebitamente e illegittimamente addebitati oltre interessi di legge fino all'effettivo soddisfo, e valuta a far data dal saldo intermedio accertato dall'adito
Tribunale di NA con sentenza n. 4226/2018 e confermata dalla Corte di Appello con sentenza n.1890/2023. 6. In ogni caso condannare la Banca convenuta alla refusione in- tegrale di tutte le spese, diritti ed onerari di giudizio, oltre spese generali nella misura del
15% oltre I.V.A. e C.P.A. di legge in favore dei procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha affermato:
1. che la Carel S.r.l. ha ceduto a titolo oneroso - con cessione ex art. 1260 e ss.
c.c. del 14 novembre 2022, notificata in data 15 novembre 2023 - alla Etelec Ita- lia S.p.a. il credito vantato dalla società cedente nei confronti di Intesa San Paolo
S.p.A. (già Banco di NA S.p.a.), scaturente dal ricalcolo del saldo del conto corrente n. 1000/67216 e di ogni altro rapporto intercorso con il predetto istituto bancario in base a quanto accertato con sentenza del Tribunale di NA n.
4226/2018, confermata dalla Corte di appello di NA con sentenza n.
1890/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione;
2. che con le citate sentenze è stato accertato che alla data del 31.12.2013 il conto corrente 7216 acceso presso il Banco di NA S.p.a. presentava un saldo attivo di euro 27.190,02;
3. che la Etelec Italia S.p.a. società benefit ha chiesto, in data 25 settembre 2023,
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R.g.a.c.c. 970/2024
alla Intesa Sanpaolo S.p.a. di rendicontare ex art. 119 T.U.B. i movimenti bancari sul conto corrente 1000/67216 a far data dal 31 dicembre 2013 fino alla data di chiusura del conto, avvenuta il 5 novembre 2015, con consegna di copia dei rela- tivi estratti conto, e che tale richiesta è rimasta senza riscontro;
4. che la Intesa Sanpaolo S.p.A. ha, pertanto, violato gli obblighi di trasparenza e i principi di correttezza;
5. che il saldo finale della banca non tiene conto della rideterminazione del c/c, come accertata giudizialmente con le sentenze intervenute, e risulta, inoltre, frutto di applicazione di illegittimi interessi ultralegali, capitalizzazione, applicazione di commissioni, spese e valute non concordati e illegittime, “giroconti” mai autoriz- zati, di cui chiede l'espunzione;
6. che è stato esperito, ante giudizio, il procedimento di mediazione, tuttavia con- clusosi con verbale negativo per mancata adesione delle parti alla procedura.
In via istruttoria: a) ha proposto istanza ai sensi dell'art. 210 c.p.c., per l'esibizione di tutti gli estratti relativi al conto corrente n. 1000/67216 a far data dal 31 di- cembre 2013, alla luce del saldo intermedio già accertato giudizialmente, fino alla data di chiusura del conto del 5 novembre 2015 ovvero della eventuale diversa da- ta risultante dalla contabilità bancaria;
b) ha chiesto la nomina di un CTU, per la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 1000/7216 dal 31.12.2013 fino al 5 novembre o fino all'eventuale diversa data risultante dalla contabilità banca- ria.
2. Con comparsa del 15 luglio 2024 si è costituita in giudizio la Intesa San Paolo
S.p.a., eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della ricorren- te per i motivi di seguito elencati. Secondo la prospettazione di parte resistente:
1. il contratto di cessione del credito in atti è da ritenere nullo per assoluta inde- terminatezza dell'oggetto e/o mancanza e/o illiceità della causa, non riguardando crediti certi e determinati;
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R.g.a.c.c. 970/2024
2. l'azione di ripetizione può essere esercitata soltanto da intermediari iscritti nell'apposito albo ex art. 106 TUB;
3. trattandosi di cessione di un credito futuro, l'efficacia della stessa è da ritenere meramente obbligatoria tra le parti, per cui il cedente è l'unico soggetto legittima- to a porre in essere tutti gli atti necessari all'insorgenza del diritto ceduto o even- tuali atti interruttivi della prescrizione;
4. infine, il cessionario del credito non può proporre l'azione di nullità delle clau- sole contrattuali e l'azione di ripetizione dell'indebito, poiché queste domande sono riservate al titolare del rapporto.
Ferma l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della ricorrente, Intesa
San Paolo ha eccepito, altresì, la genericità della domanda, il difetto di prova, il divieto di parcellizzazione della domanda.
In particolare, parte resistente sostiene che la domanda di rideterminazione del saldo (e la conseguente domanda di restituzione della somme indebitamente per- cepite dalla Banca), per il periodo successivo al 31.12.2013 fino alla chiusura del conto è inammissibile in quanto già oggetto di domanda proposta dinanzi al Tri- bunale di NA (giudizio conclusosi con sentenza n. 4226/2028, nella quale il
Tribunale avrebbe dato atto dell'insufficienza della documentazione depositata da parte attrice per il periodo dal 31.12.2013 al 5.11.2015 (data chiusura del rappor- to di c/c), sulla quale si sarebbe formato un giudicato.
Intesa San Paolo ha aggiunto che la ricorrente, già in sede di fissazione del termi- ne ex art. 183 cpc VI, era nella disponibilità di tutti gli estratti conto fino alla chiusura del conto, per cui avrebbe potuto e dovuto depositarli con la seconda memoria istruttoria, così come previsto dal codice di rito.
Infine, ha eccepito la prescrizione decennale dei pagamenti e quindi delle rimesse solutorie addebitate sul c/c e anteriori al decennio dalla notifica della domanda.
Ha prodotto gli estratti conto relativi al periodo dal 31.12.2013 al 5.11.2015.
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R.g.a.c.c. 970/2024 3. Il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ritenuta priva di
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