Trib. Vicenza, sentenza 15/11/2024, n. 581
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa G S Presidente dott.ssa E S Giudice dott.ssa B B Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 01/08/2024, al n. 2895/2024 V.G. e promossa da
nata a Schio (VI) il 06/10/1985 e residente in Carrè (VI), Via Pra' Secco Parte_1
n. 125,
C.F. C.F._1
e
nato a SCHIO (VI) il 20/08/1984 e residente in Carrè (VI), Via Pra' Parte_2
Secco n. 125,
C.F. C.F._2
entrambi assistiti e difesi dagli Avv.ti CAMPESE LAURA ELENA e CAMPESE ROBERTA LUISA del Foro di Vicenza
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473bis.51 e 127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I coniugi chiedono l'omologazione della separazione alle seguenti condizioni:
A. Venga dichiarata la separazione personale tra i sigg. e Parte_1 Parte_2
con il conseguente scioglimento della comunione dei beni e, dando atto che il sig. Parte_2 si è già trasferito altrove, essi continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. La casa coniugale sita in Carrè (VI), Via Prà Secco n. 125, viene assegnata alla sig.ra Pt_1
Per_ con i relativi arredi, ove continuerà a vivere con la figlia minore , dando atto che il sig.
ha già prelevato i beni di natura personale. La signora si impegna a Parte_2 Pt_1
tenere totalmente a suo carico le spese ordinarie, mentre quelle straordinarie saranno divise al
50% fra i coniugi, previo accordo e valutazione dei preventivi. I coniugi continueranno a versare la rata del mutuo di € 850,00 circa ciascuno nella misura del 50%, restando la casa in comproprietà;
Per_ C. La figlia minore , che rimarrà collocata presso la madre, sarà affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità, assumendo di comune accordo le decisioni più importanti relative alla sua educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
D. Il padre potrà vedere la bambina con ampia libertà, previo accordo diretto con la madre, e potrà tenerla con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche della stessa:
• durante i fine settimana un giorno dalla mattina alle h.
8.30 fino alla sera, alternando ogni fine settimana il sabato con la domenica,
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