Trib. Teramo, sentenza 11/03/2025, n. 168
TRIB Teramo
Sentenza
11 marzo 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G.N. 25 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 11/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
ON IA nata a [...] il [...], residente a Notaresco nella Contrada
Colleluccio n. 2, C.F. [...], rappresentata e difesa, in forza di procura allegata, dagli Avv.ti Walter Miceli (C.F. [...], PEC waltermiceli@pecavvpa.it), Fabio Ganci (C.F. [...], PEC fabioganci@pecavvpa.it), Nicola Zampieri (C.F. [...], PEC: nicola.zampieri@ordineavvocativicenza.it) e Giovanni Rinaldi (C.F. [...],
PEC avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A. I procuratori della parte ricorrente dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti indirizzi PEC: fabioganci@pecavvpa.it,waltermiceli@pecavvpa.it,nicola.zampieri@ordineavvocativicenza.it e avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it
RICORRENTE
Contro
Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80255230585) e per l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO- UFFICIO V- AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TERAMO (C.F.: 80004250678), tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si
1
domicilia presso la sede in Teramo, Largo S. Matteo, 1, 64100 Teramo;
PEC uspte@postacert.istruzione.it;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”
MIM: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della
Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 08/01/2025 IA ON docente non di ruolo di scuola primaria, premesso di aver svolto supplenza fino al termine
2
delle attività didattiche nell'anno scolastico 2024/2025, e conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di €
500,00 annuo e condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma per il tramite della Carta Elettronica.
A sostegno della domanda, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento e le pronunce intervenute sulla questione, assumeva che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
"Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva
Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21). Richiamava, infine, la sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
1.2. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito eccependo l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal Ministero, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 11/03/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
3 2. La domanda merita integrale accoglimento.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza
«anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno
a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio, quindi, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 11/03/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
ON IA nata a [...] il [...], residente a Notaresco nella Contrada
Colleluccio n. 2, C.F. [...], rappresentata e difesa, in forza di procura allegata, dagli Avv.ti Walter Miceli (C.F. [...], PEC waltermiceli@pecavvpa.it), Fabio Ganci (C.F. [...], PEC fabioganci@pecavvpa.it), Nicola Zampieri (C.F. [...], PEC: nicola.zampieri@ordineavvocativicenza.it) e Giovanni Rinaldi (C.F. [...],
PEC avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A. I procuratori della parte ricorrente dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti indirizzi PEC: fabioganci@pecavvpa.it,waltermiceli@pecavvpa.it,nicola.zampieri@ordineavvocativicenza.it e avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it
RICORRENTE
Contro
Il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80255230585) e per l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO- UFFICIO V- AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TERAMO (C.F.: 80004250678), tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si
1
domicilia presso la sede in Teramo, Largo S. Matteo, 1, 64100 Teramo;
PEC uspte@postacert.istruzione.it;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2024/25 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il MIM a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/25 condannarsi il MIM. al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. *** Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018”
MIM: “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della
Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 08/01/2025 IA ON docente non di ruolo di scuola primaria, premesso di aver svolto supplenza fino al termine
2
delle attività didattiche nell'anno scolastico 2024/2025, e conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di ottenere il beneficio della Carta Docenti, con valore di €
500,00 annuo e condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma per il tramite della Carta Elettronica.
A sostegno della domanda, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento e le pronunce intervenute sulla questione, assumeva che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
"Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva
Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21). Richiamava, infine, la sentenza della
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
1.2. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito eccependo l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal Ministero, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite o la riduzione al minimo edittale.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 11/03/2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
3 2. La domanda merita integrale accoglimento.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza
«anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno
a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio, quindi, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non
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