Trib. Firenze, sentenza 26/09/2024, n. 2953
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Testo completo
N. R.G. 7618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. R M Giudice
Dott. ssa C C Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 25.9.2024, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ILARIA Parte_1 C.F._1
PANERAI
ricorrente contro
- , in persona del con l'Avvocatura Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Distrettuale dello Stato di Firenze
Convenuto contumace
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_4 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 7
Come da nota del 16.9.2024 per parte ricorrente: “Codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Voglia accertare e dichiarare il diritto del Signor al riconoscimento della protezione speciale ex Parte_1 art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 e per l'effetto ordinare alla Questura competente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale convertibile in lavoro.
[…]
Con condanna di parti resistenti al pagamento delle spese legali, accessori e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 22.6.2023 avverso il decreto del Questore di Prato di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI n. prot. 44/23 A12/2023, emesso in data
24.5.2023 e notificato al ricorrente personalmente in pari data (doc. 1);
premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di essere cittadino pakistano, di risiedere in Italia dall'ottobre 2018 e di aver presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla
Commissione Internazionale di Trieste, il cui diniego è stato impugnato dinnanzi al Tribunale ordinario di Trieste, con procedimento RG. 32336/2019 tutt'ora pendente;
di avere due fratelli regolarmente soggiornanti in Italia e di essersi trasferito a , presso l'appartamento CP_1 condotto in locazione dal fratello (doc. 2-5);
di lavorare regolarmente con Parte_2 contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, insieme al fratello , di Parte_2 percepire un reddito sufficiente a garantirgli una vita dignitosa (doc. 6-10), nonché di non aver mai avuto problemi con la giustizia e di non avere alcuna condanna penale (doc.12);
il ricorrente ha presentato in data 14.1.2023 presso la Questura di istanza di rilascio di CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale. In data 24.5.2023, con decreto n. prot. 44/23
A12/2023 notificato al ricorrente personalmente in pari data, il Questore della Provincia di
Prato decretava il rigetto della relativa istanza promossa dal sig. , in conformità al parere Pt_1 negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Firenze in data 1.3.2023 (doc. 1);
al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, e con i legami affettivi in Italia, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
30.6.2023, “per quanto attiene alla richiesta di sospensiva svolta nell'epigrafe del ricorso, essa risulta pagina 2 di 7 inammissibile per carenza di interesse ad agire, visto che il ricorrente ha dedotto di aver presentato “richiesta di protezione internazionale che veniva rigettata dalla Commissione di Trieste: la decisione veniva impugnata presso l'Autorità Giudiziaria ove risulta ancora oggi pendente presso il Tribunale ordinario di Trieste Sez.
Specializzata in materia di Immigrazione RG 32336/2019”;
al riguardo si osserva come il ricorrente mantenga durante il corso dell'esame della domanda davanti al Tribunale di Trieste il diritto a un permesso per richiesta asilo, la cui disciplina si rinviene nell'art. 4 del decreto legislativo n. 142/2015, come modificato dal Dlgs 13/2017, art. 8: che dispone: “1. Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (…) 4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto. (…) ”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che non si
è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa G G Presidente
Dott. R M Giudice
Dott. ssa C C Giudice relatore ed estensore riunito nella camera di consiglio, in data 25.9.2024, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ILARIA Parte_1 C.F._1
PANERAI
ricorrente contro
- , in persona del con l'Avvocatura Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Distrettuale dello Stato di Firenze
Convenuto contumace
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_4 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI pagina 1 di 7
Come da nota del 16.9.2024 per parte ricorrente: “Codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Voglia accertare e dichiarare il diritto del Signor al riconoscimento della protezione speciale ex Parte_1 art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 e per l'effetto ordinare alla Questura competente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale convertibile in lavoro.
[…]
Con condanna di parti resistenti al pagamento delle spese legali, accessori e CPA come per legge”.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso depositato il 22.6.2023 avverso il decreto del Questore di Prato di diniego della domanda di protezione speciale ex art. 19 TUI n. prot. 44/23 A12/2023, emesso in data
24.5.2023 e notificato al ricorrente personalmente in pari data (doc. 1);
premesso che il ricorrente ha dedotto nel ricorso di essere cittadino pakistano, di risiedere in Italia dall'ottobre 2018 e di aver presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla
Commissione Internazionale di Trieste, il cui diniego è stato impugnato dinnanzi al Tribunale ordinario di Trieste, con procedimento RG. 32336/2019 tutt'ora pendente;
di avere due fratelli regolarmente soggiornanti in Italia e di essersi trasferito a , presso l'appartamento CP_1 condotto in locazione dal fratello (doc. 2-5);
di lavorare regolarmente con Parte_2 contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, insieme al fratello , di Parte_2 percepire un reddito sufficiente a garantirgli una vita dignitosa (doc. 6-10), nonché di non aver mai avuto problemi con la giustizia e di non avere alcuna condanna penale (doc.12);
il ricorrente ha presentato in data 14.1.2023 presso la Questura di istanza di rilascio di CP_1 permesso di soggiorno per protezione speciale. In data 24.5.2023, con decreto n. prot. 44/23
A12/2023 notificato al ricorrente personalmente in pari data, il Questore della Provincia di
Prato decretava il rigetto della relativa istanza promossa dal sig. , in conformità al parere Pt_1 negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Firenze in data 1.3.2023 (doc. 1);
al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, e con i legami affettivi in Italia, il ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate;
l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
30.6.2023, “per quanto attiene alla richiesta di sospensiva svolta nell'epigrafe del ricorso, essa risulta pagina 2 di 7 inammissibile per carenza di interesse ad agire, visto che il ricorrente ha dedotto di aver presentato “richiesta di protezione internazionale che veniva rigettata dalla Commissione di Trieste: la decisione veniva impugnata presso l'Autorità Giudiziaria ove risulta ancora oggi pendente presso il Tribunale ordinario di Trieste Sez.
Specializzata in materia di Immigrazione RG 32336/2019”;
al riguardo si osserva come il ricorrente mantenga durante il corso dell'esame della domanda davanti al Tribunale di Trieste il diritto a un permesso per richiesta asilo, la cui disciplina si rinviene nell'art. 4 del decreto legislativo n. 142/2015, come modificato dal Dlgs 13/2017, art. 8: che dispone: “1. Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. (…) 4. L'accesso alle misure di accoglienza e il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1, non sono subordinati alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente richiesti dal presente decreto. (…) ”; il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che non si
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