Trib. Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 21
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Testo completo
N.R.G. 7892/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 23/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 7892/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI: C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VIVINO TATIANA RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “l'autorità giudiziaria in epigrafe indicato voglia accogliere le seguenti conclusioni nel merito: - in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento Cat. A12/2024/Imm/1Sez./AD del 30 / 0 4 //20 2 4 , della Questura di previo parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento CP_1 della protezione internazionale di Bologna, presso la Prefettura di Bologna, con il quale è stato deciso di rigettare la richiesta di rilascio del permesso “per protezione speciale” ai sensi dell'art 19 D.Lgs. 286/1998, in ragione dell'art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 130/2020 , a favore del ricorrente e dichiarare il diritto del ricorrente al suddetto rilascio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per il rilascio del permesso “per protezione speciale”, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3 Costituzione.”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito dichiarare la nullità del ricorso, per mancato rispetto dei termini a comparire.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 31/05/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto alla protezione speciale negatogli con provvedimento di rigetto del Questore della Provincia di Reggio Emilia, notificatogli il 06/05/2024, in seguito a sua istanza in data 11/11/2022.
2. Il provvedimento si fonda sul parere negativo della Commissione Territoriale, che ha rilevato che il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale (ID Vestanet UD0007464) in data 14/04/2018, dinanzi alla Commissione Territoriale di Trieste – Sezione di Udine, conclusasi con un rigetto in data 11/07/2019;
aveva quindi presentato una nuova domanda presso la Questura di Como (ID CO0007092), risultando poi irreperibile e rinunciando in seguito alla procedura. Successivamente, in merito alla richiesta oggetto dell'attuale procedimento, ha affermato che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1., terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/1998 e, pertanto, ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (“nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove a supporto di un effettivo radicamento raggiunto nel paese ospitante – il richiedente, in Italia da aprile 2018, ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale solo ad aprile 2022, non ha dimostrato di essere economicamente indipendente, avendo prodotto i redditi solo per gli ultimi 6 mesi, né di avere una situazione di autonomia e stabilità abitativa”).
Par
3.1. Nel ricorso il Sig. ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata, in particolare nell'accezione di domicilio e vita lavorativa.
3.2. In data 07/06/2024 il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione delle parti.
3.3. In data 15/10/2024, il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Controparte_2
Stato.
3.4. All'udienza di comparizione delle parti del 23/12/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 7 anni;
lavoro per lo stesso datore di lavoro da tre anni;
adesso mi ha rinnovato il contratto credo per alcuni mesi come ha fatto di solito. Voleva un permesso di soggiorno ma alla fine si è convinto a rinnovarmelo. Esibisco anche l'ultima busta paga che il mio difensore oggi pomeriggio produrrà sul fascicolo telematico. Vivo a Castelnuovo Monti in affitto. Ho fatto la domanda di protezione speciale l'11 novembre 2022.”. Alla medesima udienza, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3.5. Nello stesso giorno il difensore ha depositato l'ultima busta paga intestata al ricorrente.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 23/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 7892/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI: C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VIVINO TATIANA RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “l'autorità giudiziaria in epigrafe indicato voglia accogliere le seguenti conclusioni nel merito: - in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento Cat. A12/2024/Imm/1Sez./AD del 30 / 0 4 //20 2 4 , della Questura di previo parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento CP_1 della protezione internazionale di Bologna, presso la Prefettura di Bologna, con il quale è stato deciso di rigettare la richiesta di rilascio del permesso “per protezione speciale” ai sensi dell'art 19 D.Lgs. 286/1998, in ragione dell'art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 130/2020 , a favore del ricorrente e dichiarare il diritto del ricorrente al suddetto rilascio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per il rilascio del permesso “per protezione speciale”, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3 Costituzione.”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito dichiarare la nullità del ricorso, per mancato rispetto dei termini a comparire.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 31/05/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto alla protezione speciale negatogli con provvedimento di rigetto del Questore della Provincia di Reggio Emilia, notificatogli il 06/05/2024, in seguito a sua istanza in data 11/11/2022.
2. Il provvedimento si fonda sul parere negativo della Commissione Territoriale, che ha rilevato che il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale (ID Vestanet UD0007464) in data 14/04/2018, dinanzi alla Commissione Territoriale di Trieste – Sezione di Udine, conclusasi con un rigetto in data 11/07/2019;
aveva quindi presentato una nuova domanda presso la Questura di Como (ID CO0007092), risultando poi irreperibile e rinunciando in seguito alla procedura. Successivamente, in merito alla richiesta oggetto dell'attuale procedimento, ha affermato che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1., terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/1998 e, pertanto, ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (“nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove a supporto di un effettivo radicamento raggiunto nel paese ospitante – il richiedente, in Italia da aprile 2018, ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale solo ad aprile 2022, non ha dimostrato di essere economicamente indipendente, avendo prodotto i redditi solo per gli ultimi 6 mesi, né di avere una situazione di autonomia e stabilità abitativa”).
Par
3.1. Nel ricorso il Sig. ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata, in particolare nell'accezione di domicilio e vita lavorativa.
3.2. In data 07/06/2024 il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione delle parti.
3.3. In data 15/10/2024, il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Controparte_2
Stato.
3.4. All'udienza di comparizione delle parti del 23/12/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 7 anni;
lavoro per lo stesso datore di lavoro da tre anni;
adesso mi ha rinnovato il contratto credo per alcuni mesi come ha fatto di solito. Voleva un permesso di soggiorno ma alla fine si è convinto a rinnovarmelo. Esibisco anche l'ultima busta paga che il mio difensore oggi pomeriggio produrrà sul fascicolo telematico. Vivo a Castelnuovo Monti in affitto. Ho fatto la domanda di protezione speciale l'11 novembre 2022.”. Alla medesima udienza, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3.5. Nello stesso giorno il difensore ha depositato l'ultima busta paga intestata al ricorrente.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi
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