Trib. Brindisi, sentenza 20/12/2024, n. 1864
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Testo completo
Segue verbale di udienza del 20 dicembre 2024
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta
Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1120/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza- ingiunzione” e vertente
tra
VA IE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli avv. Angelo
Massaro, e Lelio Lolli, presso il cui studio a San VI dei Normanni, in via XXV Luglio n.
90, è elettivamente domiciliato;
opponente
e
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto (P. I. 01918280742), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. VA Carlo Longo, presso il cui studio a San VI dei Normanni, in via dott. NZ Azzariti n. 29, è elettivamente domiciliato;
opposto
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, mediante il deposito di una nota scritta, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
*******
Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, VA IE ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 03/2023, notificata in data 15 febbraio 2023, con cui l'ente opposto gli ha ingiunto il pagamento di 817,00 euro (di cui 135,00 euro per spese di
procedimento e 16,00 euro per spese di notifica), ai sensi dell'art. 19, comma III, della l. n. 394/1991 e dell'art. 15 D.M. 26 gennaio 2009, poiché “navigava con la propria unità a motore all'interno dell'Area Protetta di Torre Guaceto in zona C”;
la violazione è stata accertata e contestata con verbale n. 02/2020/GCA94 emesso dalla Capitaneria di Porto –
Guardia Costiera di Brindisi. Il ricorrente ha riferito che il 24 maggio 2020, alle ore 13:30 circa, si trovava a bordo del proprio natante da diporto, marca Marino, matricola n. 0401F-
882893, lungo la costa Brindisi nord, in corrispondenza della località di ER (BR), in compagnia di LU Calabrese, quando, a causa del mutamento improvviso delle condizioni del vento e del mare, sarebbe stato costretto ad avvicinarsi alla costa per tutelare l'incolumità propria e del passeggero. Ha rilevato di aver agito in buona fede e di non essersi reso conto di essere entrato nella zona protetta poiché la sua imbarcazione non era dotata di gps e profondimetro e l'area in questione non sarebbe stata delimitata da boe;
inoltre, ha contestato la validità dell'ordinanza-ingiunzione per non aver il Consorzio preso in considerazione i suoi scritti difensivi datati 26 maggio 2020. Ha chiesto, dunque, preliminarmente, di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato;
nel merito, di dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, costituendosi in giudizio, ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente. Ha precisato che il IE, al momento dell'accertamento, si trovava nella Zona “C” dell'Area Marina Protetta di Torre Guaceto, in cui è vietata la navigazione a motore ed è consentita esclusivamente quella a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici, previa autorizzazione. Ha riferito di aver ricevuto le memorie del ricorrente, datate 26 maggio 2020 ed acquisite al protocollo del Consorzio di
TG nr. 2030 del 30/07/2020, in cui egli aveva dichiarato di essere entrato inconsapevolmente nell'area marina anche a causa dell'assenza del
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Roberta
Marra, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1120/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza- ingiunzione” e vertente
tra
VA IE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dagli avv. Angelo
Massaro, e Lelio Lolli, presso il cui studio a San VI dei Normanni, in via XXV Luglio n.
90, è elettivamente domiciliato;
opponente
e
Consorzio di Gestione di Torre Guaceto (P. I. 01918280742), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. VA Carlo Longo, presso il cui studio a San VI dei Normanni, in via dott. NZ Azzariti n. 29, è elettivamente domiciliato;
opposto
All'odierna udienza le parti hanno discusso la causa, mediante il deposito di una nota scritta, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta.
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Motivi della decisione
Con ricorso ritualmente depositato, VA IE ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 03/2023, notificata in data 15 febbraio 2023, con cui l'ente opposto gli ha ingiunto il pagamento di 817,00 euro (di cui 135,00 euro per spese di
procedimento e 16,00 euro per spese di notifica), ai sensi dell'art. 19, comma III, della l. n. 394/1991 e dell'art. 15 D.M. 26 gennaio 2009, poiché “navigava con la propria unità a motore all'interno dell'Area Protetta di Torre Guaceto in zona C”;
la violazione è stata accertata e contestata con verbale n. 02/2020/GCA94 emesso dalla Capitaneria di Porto –
Guardia Costiera di Brindisi. Il ricorrente ha riferito che il 24 maggio 2020, alle ore 13:30 circa, si trovava a bordo del proprio natante da diporto, marca Marino, matricola n. 0401F-
882893, lungo la costa Brindisi nord, in corrispondenza della località di ER (BR), in compagnia di LU Calabrese, quando, a causa del mutamento improvviso delle condizioni del vento e del mare, sarebbe stato costretto ad avvicinarsi alla costa per tutelare l'incolumità propria e del passeggero. Ha rilevato di aver agito in buona fede e di non essersi reso conto di essere entrato nella zona protetta poiché la sua imbarcazione non era dotata di gps e profondimetro e l'area in questione non sarebbe stata delimitata da boe;
inoltre, ha contestato la validità dell'ordinanza-ingiunzione per non aver il Consorzio preso in considerazione i suoi scritti difensivi datati 26 maggio 2020. Ha chiesto, dunque, preliminarmente, di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato;
nel merito, di dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, costituendosi in giudizio, ha contestato la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente. Ha precisato che il IE, al momento dell'accertamento, si trovava nella Zona “C” dell'Area Marina Protetta di Torre Guaceto, in cui è vietata la navigazione a motore ed è consentita esclusivamente quella a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici, previa autorizzazione. Ha riferito di aver ricevuto le memorie del ricorrente, datate 26 maggio 2020 ed acquisite al protocollo del Consorzio di
TG nr. 2030 del 30/07/2020, in cui egli aveva dichiarato di essere entrato inconsapevolmente nell'area marina anche a causa dell'assenza del
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