Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 47

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 03/01/2025, n. 47
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 47
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 3669/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott.Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 29/01/2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 15/12/2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 18/12/2024 promossa
DA
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. presso il quale è Parte_2
elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. DE CRISTOFARO AMALIA con studio in VIA MANFREDO
CAMPERIO, 8 20900 MONZA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in data
PARTE RESISTENTE

pagina 1 di 7 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di IL ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
4.3.2024

OGGETTO: Modifica delle condizioni relative all'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente
In via principale e di merito A parziale modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore , Persona_1 1) Disporre l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritetico tra i genitori per quindici giorni presso ciascuno in via alternata.
2) Disporre parimenti che la ragazza possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di ferie estive di quindici giorni, anche non consecutivi, con modalità da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;

3) Disporre che in occasione delle vacanze scolastiche IE e UA possa trascorrere Per_1 una o più giornate in compagnia di ciascun genitore, previo accordo che coinvolga la minore;

4) Disporre che il mantenimento della minore avvenga con modalità diretta da ciascun genitore, salvo le spese straordinarie da dividersi al 50% tra i genitori con le modalità previste dal Protocollo del
Tribunale di IL 5) ogni genitore provvederà alle spese per materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, spese di parrucchiere, estetista che si rendano necessarie durante la permanenza presso di sé.
Spese di lite compensate.
Parte resistente
In via principale e di merito
A parziale modifica delle condizioni inerenti la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore : Persona_1 1) Disporre l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritetico tra i genitori per quindici giorni presso ciascuno in via alternata.
2) Disporre parimenti che la ragazza possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di ferie estive di quindici giorni, anche non consecutivi, con modalità da concordare entro il mese di maggio di ogni anno.
3) Disporre che in occasione delle vacanze scolastiche IE e UA possa Per_1 trascorrere una o più giornate in compagnia di ciascun genitore, previo accordo che coinvolga la minore.
pagina 2 di 7 4) Disporre che il mantenimento della minore avvenga con modalità diretta da ciascun genitore, salvo le spese straordinarie da dividersi al 50% tra i genitori con le modalità previste dal Protocollo del
Tribunale di IL.
5) Ogni genitore provvederà alle spese per materiale didattico e di cancelleria per la scuola successivo al corredo di inizio anno, spese di parrucchiere, estetista che si rendano necessarie durante la permanenza presso di sé.
Spese di lite compensate.
- Dichiara di non accettare il

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1 CP_1
uxorio da cui in data 21.6.2008 è nata la figlia , Per_1
con decreto n.1454/16 del 22.6.2016 il Tribunale di IL, a seguito di ricorso congiunto delle parti, ha regolamentato la responsabilità genitoriale prevedendo l'affido condiviso della minore, con collocamento prevalente presso
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