Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6069

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 02/12/2024, n. 6069
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6069
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 8878/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott.ssa Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8878/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CUSINTINO Parte_1
-ricorrente-
contro
con il patrocinio dell'avv. Angela Cardello Controparte_1
-convenuto-
E contro
e Controparte_2
entrambi con il patrocinio degli avv.ti Francesco Sansegolo e Francesca Controparte_3
Plebani
-terzi intervenuti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Per parte ricorrente
Previa le necessarie pronunzie di legge e l'esperimento dei più opportuni mezzi istruttori, pronunziarsi
sentenza di separazione dei coniugi / Parte_1 Controparte_1
trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Torino al n. 408, uff. 1, parte II, serie
[...]
C, anno 2008, in regime di separazione dei beni. Con tutte le conseguenze di Legge e con ordine al
competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino, per le annotazioni e trascrizioni del
caso.
Autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto.
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza anagrafica e dimora abituale presso la
madre.
Assegnarsi alla SI la casa familiare sita in Torino, corso San Parte_1
Maurizio n. 7, di proprietà dei genitori del marito, signori e , Controparte_3 Controparte_2
unitamente agli arredi, ai beni mobili ed alle suppellettili ivi contenuti, che continuerà ad abitarvi con i
figli e , in subordine disporsi che il resistente Persona_1 Persona_2 Per_3
corrisponda € 700,00= a titolo di spese per , quale genitore collocatario. Parte_1
Disporsi che la SI percepisca integralmente al 100% l'assegno Parte_1
unico per i figli , e , con decorrenza dalla Persona_4 Persona_2 Per_3
data del deposito del ricorso per separazione.
Disporsi che il signor contribuisca con decorrenza dalla data del Controparte_1
deposito del ricorso per separazione al mantenimento dei figli , e Persona_1 Persona_2
corrispondendo mensilmente alla SI , entro il giorno cinque di ogni Per_3 Parte_1
mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di Euro 600,00 (seicento/00), da imputarsi nella misura di
Euro 200,00 (duecento/00) a ciascun figlio, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre
al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche, sportive e ricreative, concordate o
necessitate e documentate. Per la definizione e la regolamentazione delle spese straordinarie i coniugi
fanno espresso riferimento al Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino sottoscritto tra magistrati e
avvocati il 15.03.2016.
pagina 2 di 10 Ordinare la presa in carico da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, volti a fornire
sostegno alla genitorialità di entrambe le parti.
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli, secondo la calendarizzazione stabilita con
ordinanza del 04.12.2023, compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute dei figli, e
precisamente:
- dal lunedì all'uscita da scuola sino al martedì alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa dalla
madre, con pernottamento;

- per tre giorni durante le vacanze natalizie (per il 2024, in assenza di diverso accordo, dal 26
dicembre alle ore 12.00 fino al 29 dicembre alle ore 21.00);

- per metà delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì di
Pasqua;

- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del
compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;

- durante le vacanze estive i minori trascorreranno inoltre due settimane con ciascun genitore, anche
suddivise in due periodi, con corrispondente sospensione degli incontri con l'altro genitore (in assenza
di accordo i minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le
ultime due settimane di agosto negli anni dispari).
In via istruttoria:
Previa ammissione di prove per interpello e testi sulle circostanze capitolate nel ricorso per
separazione, precedute dai nr. da 1 a 23 da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”:
Ci si oppone agli avversi capitoli di prova in quanto inconferenti o relativi a circostanze oggetto di
CTU o da provarsi documentalmente;
in caso di ammissione degli avversi capitoli si chiede di essere

ammessi alla prova per interpello e testi contraria ed in materia contraria sui capitoli preceduti dai nr.
da 27 a 46 della memoria ex. art. 473 bis. 17 comma III^ dell'08.11.2023.
Ci si oppone all'escussione dei testi , in quanto portatori di un Controparte_2 Controparte_3
interesse diretto in causa, che li ha portati a formalizzare un atto d'intervento.
Ci si oppone all'escussione della teste , figlia dei comodanti in quanto interessata Testimone_1
economicamente alla vendita dell'immobile adibito a casa coniugale della SI . Parte_1
pagina 3 di 10 Previo ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c. al resistente o alla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. degli
estratti conto relativi ai tre anni precedenti il deposito del ricorso per separazione del conto corrente
intestato o cointestato al sig. . Controparte_1
Previo ordine di esibizione ex. art. 210 c.p.c. al resistente o alla Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. degli estratti conto relativi ai tre anni precedenti il deposito del ricorso per separazione del
conto corrente intestato o cointestato al sig. . Controparte_1
In ogni caso:
Con vittoria di compenso professionale, rimborso forfettario e CPA al 4%.
Per parte convenuta
- pronunciare la separazione dei coniugi e Controparte_1 [...]
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