Trib. Bologna, sentenza 07/01/2025, n. 12
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Testo completo
n. 11011 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Giusberti presidente
Dott.ssa Silvia Migliori giudice
Dott.ssa Rossella Materia giudice rel.
ha pronunciato la seguente
Oggetto: cessazione degli effetti SENTENZA civili del matrimonio definitiva nella causa civile promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] residente a [...]38/2 - BOLOGNA
e
Parte_2 nato a [...] il [...] residente a [...]20 - CASALECCHIO DI RENO ITALIA entrambi elettivamente domiciliati in VIA VALDOSSOLA N. 2 40134
BOLOGNA presso l'avv. PECCE MARZIA ( ) che li C.F._1 rappresenta e difende giusto mandato in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO.
* * *
Oggetto del processo: <cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
* * *
Conclusioni delle parti: Le parti hanno concordemente concluso come da note sostitutive di udienza ex art.473-bis.51 cpc
***
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso congiunto depositato il 23/09/2024 ;
rilevato che non sono pervenute le conclusioni del PM (benché ritualmente richiesto il 20.05.2022) e che tuttavia – secondo consolidato e qui condiviso principio giurisprudenziale – ai fini dell'osservanza delle norme in ordine alla partecipazione del Pubblico Ministero, è sufficiente che gli atti siano a quest'ultimo comunicati (sì da consentirgli di intervenire in giudizio), mentre non occorre
1
- né può in alcun modo essere oggetto di censura o di nullità processuale - il modo dell'intervento di tale organo e l'uso fatto del potere di intervento a lui attribuito, trattandosi di modalità rimesse alla sua diligenza (ex multis, cfr. Cass. 12254/2020, 6136/2015, 22567/2013, 21065/2006 e 10894/2005);
visto che con deposito delle previste note scritte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi hanno rinunciato espressamente, dichiarando di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza e di aderire liberamente alla possibilità di rinunciarvi;
visto che le parti hanno contestualmente confermato le conclusioni rassegnate nel ricorso e gli istanti di non volersi riconciliare;
rilevato che dall'unione dei coniugi è nata la figlia (il 02.03.2012), ad oggi minorenne;
Per_1 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art.
3, n. 2, lett. b), l. 1dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la l. 8 febbraio 2006 n. 54;
visto