Trib. Palermo, sentenza 11/11/2024, n. 5430
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dr.ssa A L P Giudice dr. M G G (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5981 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. LA ROCCA Parte_1
ANNA MARIA);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 28/10/2024 in sostituzione dell'udienza del 29/10/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 10/05/2024, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Trapani del
[...]
21/02/2024, notificato all'interessato in data 26/04/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 13/03/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia il 12/05/2022;
CP_1 di avere svolto, durante il periodo di permanenza in Italia, diverse attività lavorative;
che, a far data dal 02 febbraio 2024, lavora come bracciante agricolo, con regolare contratto a tempo determinato;
di aver partecipato ad un programma di alfabetizzazione presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di CP_1
di aver frequentato l'autoscuola per il conseguimento della patente di guida.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine del 29/10/2024 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, il quale ha soppresso il secondo periodo del comma 1.1. che prevedeva il divieto di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. F Ma Presidente dr.ssa A L P Giudice dr. M G G (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 5981 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. LA ROCCA Parte_1
ANNA MARIA);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 28/10/2024 in sostituzione dell'udienza del 29/10/2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 10/05/2024, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Trapani del
[...]
21/02/2024, notificato all'interessato in data 26/04/2024, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il 13/03/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di deducendo, tra l'altro: di essere arrivato in Italia il 12/05/2022;
CP_1 di avere svolto, durante il periodo di permanenza in Italia, diverse attività lavorative;
che, a far data dal 02 febbraio 2024, lavora come bracciante agricolo, con regolare contratto a tempo determinato;
di aver partecipato ad un programma di alfabetizzazione presso il Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di CP_1
di aver frequentato l'autoscuola per il conseguimento della patente di guida.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
25/2008, così come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020, conv. con legge n. 173 del 18 dicembre 2020, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea.
3. Scaduto il termine del 29/10/2024 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Al riguardo va osservato che l'art. 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998 è stato di recente modificato da D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, il quale ha soppresso il secondo periodo del comma 1.1. che prevedeva il divieto di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi