Trib. Chieti, sentenza 26/11/2024, n. 443

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 26/11/2024, n. 443
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 443
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

“Trattazione scritta”
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa L C, pronunciando nella causa n. 194/2024
R.G.A.C. promossa da (Avv. M A D I) contro il Parte_1
(ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: Controparte_1
riconoscimento del Bonus Carta Docente;
e la disapplicazione della Legge n. 107/2015 ed i successivi D.P.C.M. del 23.09.2015 e del 28.11.2016 nella parte in cui non riconoscono il
“bonus” carta docente al personale a tempo determinato, e conseguentemente per la
DECLARATORIA del diritto del ricorrente ad ottenere la cosiddetta Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 della legge n.107/2015 e s.m.i. dell'importo nominale di € 500,00
(cinquecento/00) per ciascun intero anno scolastico di servizio svolto con contratto di lavoro a tempo determinato recante scadenza al 31 agosto o al 30 giugno (termine delle attività didattiche) e comunque oltre 180 giorni, osserva quanto segue:
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Con atto di ricorso, depositato il 22.02.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere docente in servizio presso l'I.I.S. “U. POMILIO” CHIETI, lamentava
l'ingiustificata lesione del diritto ad accrescere la propria formazione professionale poiché, in costanza dei rapporti a tempo determinato intercorsi con il convenuto, non CP_1 aveva mai beneficiato del Bonus Carta Docenti, introdotto dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015. Agiva in questa sede chiedendo di “accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del
28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, comprenda all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia


disapplicare detta normativa nella parte in cui esclude dal conseguimento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine recanti scadenza al
31 agosto (supplenza annuale) o al 30 giugno (supplenza fino al termine delle attività didattiche) e comunque oltre 180 giorni;
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi trascritti, di ottenere il beneficio economico di €.
500,00 annui per n. 2 Anni Scolastici di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015”;
condannare, pertanto, il a riconoscere Controparte_1
in favore del ricorrente tramite il riferito Bonus Carta Docente la somma totale di €.1000, vale a dire €.500,00 per ciascuno anno scolastico, più specificatamente per gli A.S.: 2019 -
2020, 2018 - 2019 come da documentazione allegata al fascicolo di parte maggiorato di interessi e rivalutazione. condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo la prescrizione del CP_1 diritto azionato dal ricorrente ai sensi degli artt. 2945 e segg. c.c. in riferimento all'anno scolastico 2018/19, e concludendo: “1) Accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi degli artt. 2945 c.c. e seguenti per l'anno scolastico 2018/19;
2) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte ricorrente in quanto infondato in fatto e in diritto;
3) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si chiede di voler circoscrivere il riconoscimento del bonus ad un'unica annualità senza applicare interessi e rivalutazione come meglio sopra specificato;
4) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione e il carattere seriale della controversia, si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale.”
La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni.
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Nel merito il ricorso è fondato.
Come autorevolmente e condivisibilmente deciso da questo Tribunale in precedenti
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riguardanti la stessa fattispecie (per tutte sent. del 13.4.2023 in RG 52/2023) e di accoglimento della domanda di riconoscimento del diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107/2015
anche per i periodi di servizio di docenza prestati con contratti a tempo determinato l'esclusione dal beneficio è illegittima.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di laurea Controparte_2
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e Controparte_3
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
L'art. 2, comma 1, del D.P.C.M. del 23 settembre 2015, adottato in attuazione
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della previsione del citato comma 122, dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che
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