Trib. Mantova, sentenza 15/01/2025, n. 25

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 15/01/2025, n. 25
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 25
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

n. R.G. 1045 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice DOTT.SSA ALESSIA PEROLIO ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1045 / 2021 promossa da: persona fisica IZ IZ (c.f.: [...]) nata ad [...] il [...], residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Messori (c.f.:
[...]) del Foro di Mantova, presso il cui di Studio di quest'ultimo in Suzzara (Mn), Via Guido da Suzzara, n. 5, è elettivamente domiciliata, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione 26.03.2021.
- ATTRICE - contro persona fisica LA PA (c.f.: [...]) nato
a Mantova l'11.06.1974, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Aporti (c.f.: PRT FNC
70B06 A794Y) del Foro di Mantova, presso il cui di Studio di quest'ultimo in Mantova, Via Carlo Poma, n. 24, è elettivamente domiciliato, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione 10.09.2021
- CONVENUTO –
CONCLUSIONI


per IZ IZ, come da note scritte autorizzate 21.06.2024 depositato telematicamente in pari data;
per LA PA, come da note scritte autorizzate 02.07.2024 depositato telematicamente in pari data.
* * *
CONCISA ESPOSIZONE
DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE art. 132 cpv. n. 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc
Osservato come la presente causa è stata assegnata a questo giudice onorario per la prima volta successivamente alla data del 01 febbraio
2024 con necessità di calendarizzare la prosecuzione della trattazione della causa ad altra data compatibile con i carichi dei ruoli penali.
Dato atto che la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli art. 132, 4 comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e 53 della legge n. 69 del 18/6/09;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07;
Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass.
11199 del 4/7/12), anche segnalando che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cassazione n. 17145/06);
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte
(ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari)
eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;

- richiamato per relationem, e in estrema sintesi, il contenuto dell'atto introduttivo di parte attrice con cui la stessa afferma di essere proprietaria di un'unità immobiliare sita in Curtatone, Via Pastrengo, facente parte di un condominio orizzontale costituito da complessive quattro unità immobiliari;
nel corso dell'anno 2019 l'attrice, tramite un proprio tecnico, osserva come in un tratto della canala di gronda dell'impianto comune di scarico delle acque meteoriche, era presente una lamella installata dal convenuto e che “di fatto manometteva la funzionalità della canala di gronda”;
in particolare, tale intervento determinava uno squilibrio di carico delle tubazioni di scarico verticali che terminano all'aperto nelle singole aree esterne pertinenziali alle singole proprietà dell'attrice e del convenuto: per effetto di detta
“lamella” e in occasione di intensi fenomeni temporaleschi, la proprietà attorea è gravata della scarico nella sua proprietà di una quantità di acqua piovana in misura tale che il terreno non riesce ad assorbire così provocando allagamenti e danni all'immobile, mentre la proprietà del convenuto, al contrario, ne risulta sgravato, così rimanendo salva dal rischio di allagamenti;

l'attrice afferma che tale intervento è opera del convenuto;
ogni tentativo stragiudiziale di addivenire ad una soluzione conciliativa del problema non ha sortito effetto alcuno;
proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c. avanti a questo Tribunale, il ctu nominato, geom. Giulio Barbieri, motivava come la collocazione della
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