Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 668

TRIB Milano
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Milano
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 668
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 668
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 11080/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
CA AN, ([...]) rappresentato e difeso dall'Avv.to
STERLI ANDREA
ricorrente contro
LO SOCIETA' COOPERATIVA (10205960965), rappresentata e difesa dall'Avv.to CUPELLO MASSIMO resistente
OGGETTO: Altre ipotesi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.414 c.p.c. il sig. AN chiedeva al Tribunale che la Cooperativa venisse condannata a corrispondergli Euro 12.832,59 per differenze retributive. A sostegno delle proprie domande il sig. AN riferiva di aver lavorato, come autista, alle dipendenze della Cooperativa, dall' 1 marzo 2022 al 2 luglio 2024, allorquando avrebbe dato le dimissioni per giusta causa, per non aver ricevuto alcuno stipendio dal precedente mese di gennaio. Lo stesso ricorrente riferiva di aver ricevuto in data 30.07.2024, Euro 6.380,00 dalla coperativa, ma di essere ancora creditore delle somme indicate. Si e costituita in giudizio la Cooperativa riconoscendo di essere effettivamente debitrice del sig. AN, sebbene non per gli importi dallo stesso rivendicati. In particolare la Cooperativa ha esposto quanto segue
… il ricorrente da dicembre 2023 rimase assente per malattia per tutto il periodo successivo (1 gennaio – 30 giugno 2024) fino al raggiungimento del periodo massimo di comporto (180 giorni).
Alla luce di tale sfortunata situazione, la Cooperativa non potè naturalmente procedere al licenziamento del sig. AN (dato lo stato di malattia), sebbene lo stesso fosse rimasto l'unico dipendente della OM (cfr. doc. 1 di controparte, pag. 6), né riuscì naturalmente a generare
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