Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 206
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1197/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Comiso (RG), via Pisanelli n. 82, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Emiliana Alì che la rappresenta e la difende giusta procura alle liti in atti
e da
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Saverio La
Grua, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
23.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio civile in Comiso (RG) il 29.04.2007, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte I, dell'anno 2007, in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione sono nati i figli (il 07.09.2000 a Persona_1
Comiso) e (il 20.03.2013 a Vittoria) Persona_2
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 28.06.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi;
2) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
4) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la