Trib. Padova, sentenza 07/02/2024, n. 343

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 07/02/2024, n. 343
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 343
Data del deposito : 7 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 1715/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Zambotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1715/2022 promossa da:
AN CT (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. NADIA ZANARDO
ATTORE contro
UFFICIO CENTRALE ITALIANO U.C.I. SCARL (C.F. 01535380156), difeso dall'avv. SANTO
SPAGNOLO
IVAYLO NEDYALKOV (C.F. [...]), contumace
CONVENUTI
CONCLUSIONI

AN CT:
In via principale:
1
disattesa e reietta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, accertato che i danni patiti da parte attrice sono riconducibili al sinistro occorso in data 20.09.2019 causato dal veicolo di NEDYALKOV
IVAYLO, come esposto in narrativa, conseguentemente condannare parte convenuta UFFICIO
CENTRALE ITALIANO Soc. Cons. A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 18.762,21 o quella diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
con rifusione delle spese di CTU e di CTP, con vittoria di compensi e spese legali oltre accessori come per legge e liquidazione del compenso per la fase di attivazione della negoziazione assistita.
In via istruttoria: questa difesa insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati nella memoria ex art. 183 comma 6
n.2 datata 22.11.22 laddove non ammessi, da intendersi per qui integralmente trascritti.
CI SCARL:
Nel merito:
- ritenuta congrua e commisurata l'offerta reale di € 3.750,00 già liquidata da Dekra Italia S.r.l. in favore di OS TE in data 30/4/2020, anche in relazione alle diverse responsabilità ascrivibili in via di concorso a tutti i conducenti coinvolti nel sinistro de quo, nonché l'entità degli emolumenti indennitari corrisposti dall'INAIL, rigettare la domanda ed ogni ulteriore pretesa attorea;

- rigettare in ogni caso la domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;

- in subordine, ridurre la domanda per quanto di ragione in esito alle risultanze istruttorie ed alle evidenze probatorie che emergeranno in corso di istruzione del presente giudizio nel contraddittorio tra le parti, sancendo, per le su esposte motivazioni, le responsabilità di tutti i conducenti antagonisti, contenendo di conseguenza la condanna della comparente, al netto dell'importo dell'offerta reale di €
3.750,00 già liquidata da Dekra Italia S.r.l. in data 30/4/2020 e degli emolumenti indennitari corrisposti dall'INAIL;

- dire in ogni caso non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;

- con vittoria di spese e compensi di lite.
2 In via istruttoria:
- ritenere e dichiarare inammissibile la produzione del file PDF, denominato DOC 15 FATTURE 2019, tardivamente effettuata in allegato alla memoria prevista dall'art. 183, co. 6, n. 3) c.p.c., destinata all'indicazione di prova contraria, la cui conformità all'originale è stata disconosciuta nelle note di trattazione scritta del 13 gennaio 2023;

- rigettare le richieste di prova orale, eventualmente reiterate dalla controparte, siccome inammissibili ed inconducenti, per i motivi indicati in atti.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. TE OS, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, premesso che il
20.9.2019, mentre era a bordo del suo autocarro, fermo in colonna, era stato tamponato dall'autotreno/bisarca di proprietà e condotto da AY YA, assicurato con IC LEV INS, e che stragiudizialmente aveva ottenuto il ristoro del solo danno al mezzo e di un acconto sul danno non patrimoniale, ha convenuto in giudizio CI AR, trattandosi di veicolo immatricolato all'estero, e
AY YA per sentire condannare la prima al risarcimento del danno biologico, detratto
l'acconto di € 3.250,00, e di quello patrimoniale per il mancato guadagno, oltre alle spese delle perizie di parte, per complessivi € 21.809,02 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
1.1 Si è costituita CI AR contestando 1) l'esclusiva responsabilità del sinistro, sia per il possibile concorso del conducente del terzo veicolo coinvolto, sia per la mancata prova di una condotta esente da colpa dell'attore e 2) in ordine al quantum, la debenza di somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte, compresa la rivalsa INAIL per € 1.200,32, negando la possibilità di una personalizzazione
e il danno da mancato guadagno, non provato e 3) opponendosi infine al cumulo di interessi e rivalutazione. Ha quindi concluso in principalità per il rigetto della domanda e, in subordine, per la riduzione del risarcimento.
1.2 AY YA, regolarmente notificato, è stato dichiarato contumace.
1.3 La causa è stata istruita con ctu medico-legale e richiesta di informazioni all'INAIL e giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
2. La pretesa attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
L'attore promuove l'azione di risarcimento diretto ex artt. 144 Cod. Ass. nei confronti di CI AR, tenuta al risarcimento ex art. 125, comma 5, Cod. Ass.
Nel verbale redatto dall'autorità intervenuta dopo il sinistro (doc. 1 attore) la dinamica del sinistro è così ricostruita:
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Premesso che detta ricostruzione non è contestata dalla compagnia convenuta, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, posto che, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza cui consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del
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mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili
(cfr. fra le tante Cass. 18708 del 2021).
La prova liberatoria non è stata in alcun modo fornita né dal conducente dal veicolo tamponante, rimasto contumace, nè dalla compagnia.
Quest'ultima, infatti, per contestare la domanda attorea ha prima invocato l'omessa dimostrazione, da parte dell'attore, di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, e una responsabilità, non meglio precisata, del terzo veicolo coinvolto per poi, in comparsa conclusionale, dedurre invece la colpa dell'attore per non aver rispettato la distanza di sicurezza dal terzo veicolo contro cui è andato a impattare e invocare altresì un concorso di colpa per mancato uso delle cinture di sicurezza.
Quanto alla colpa dell'attore, al di là della assoluta genericità della tesi, trattandosi di un tamponamento vale il già richiamato esonero dalla presunzione di pari colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054
c.c.
, né può invocarsi la presunzione di uguale colpa dei
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