Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 2

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2159/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
AL EN, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via F. Acri n. 3, presso lo
studio dell'Avv. Attilio Nunziata che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a
godere del beneficio di cui dall'art. 1, comma 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 per gli
anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024,
dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno di servizio scolastico svolto come
docente (c.d. Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del
docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado);
2) Per l'effetto condannare il

Ministero convenuto all'adozione di ogni atto necessario per consentire il godimento della
1 Carta Docente relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre accessori di legge. Con vittoria di spese e
competenze del presente giudizio da distrarsi …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si aderisce alla domanda di carta elettronica per le
annualità per le quali non sia decorsa l'eccepita prescrizione del beneficio preteso con
compensazione delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio presso il
Ministero resistente con contratto a tempo determinato per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 non usufruendo della carta
elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 prevedeva la carta
elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per
l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che il D.P.C.M. del 23.9.2015
prevedeva la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo
indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche
per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive,
atteso che
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi