Trib. Napoli, sentenza 15/07/2024, n. 5428

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 15/07/2024, n. 5428
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 5428
Data del deposito : 15 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Sezione lavoro
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di Giudice del Lavoro all' udienza del 18.6.2024, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 14286/2023
Tra
, nat a a Napoli il 15/9/78, residente ivi alla Via Carlo Carrà n.5, Parte_1
C.F.: rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avvocati C.F._1
L S (C.F.: ) e L S (C.F.: C.F._2
), in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è C.F._3 stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso , unitamente ai quali elettivamente domicilia c/o lo Studio Legale Associato Spedaliere (C.F. e P.I.: ) in Portici (NA) al Corso Garibaldi n.85 P.IVA_1
RICORRENTE
E
C.F. , con sede legale in Milano, Via Controparte_1 P.IVA_2
G N, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti. Prof. Avv. R P (c.f.: – pec: – fax: C.F._4 Email_1
06- 85231343), Prof. Avv. G S M (c.f.: – pec: C.F._5
– fax: 06-85231343) e Prof. Avv. R F (c.f.: Email_2
– pec: – fax: 06-85231343) in C.F._6 Email_3 virtù di procura speciale in calce al presente atto (allegata), ed elettivamente domiciliata presso lo studio l'Avv. Pietro Pace (CF: – PEC: C.F._7
con studio in Napoli, Via DUOMO, 152 Email_4
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.7.2024 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio deducendo:
- Di essere dipendente, a tempo indeterminato, della resistente, dal 30.3.2006, e di essere stata assunta presso la sede aziendale di Napoli, al Centro Direzionale, inquadrata nel livello 4° del vigente CCNL Telecomunicazioni;

- Di svolgere mansioni di operatrice telefonica al Customer Care servizio 191, funzione rientrante nel settore Caring;

- Che fino al 30.6.2013, si recava presso la sede aziendale, timbrando la presenza al tornello;

- Che, con decorrenza 1.7.2013, sulla scorta della stipula di un accordo tra la
[...]
e le e unitamente al CP_1 Parte_2 CP_2 CP_3
Coordinamento nazionale delle R.S.U, con cui, “Al fine di consentire il miglior allineamento della presenza con i flussi di traffico”, veniva introdotto, al paragrafo
n. 4. (su “Orario di lavoro”) un nuovo modello organizzativo dell'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione lavorativa valida solo per il personale operante nel settore del che prevedeva che l'attestazione dell'inizio Controparte_4
e della fine della prestazione di lavoro degli operatori interessati avvenisse alla propria postazione di lavoro mediante registrazione online sui sistemi informatici aziendali, pur dovendo sempre marcare il tempo di ingresso e di uscita dall'immobile mediante strisciatura del badge negli appositi tornelli.
Ella, sulla scorta di articolate considerazioni giuridiche e di fatto, allegando giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno delle proprie tesi, concludeva: “Dichiarare la nullità parziale del paragrafo 4 dell'accordo del 27.3.2013 nella parte in cui prevede che “L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del relativo personale di coordinamento di avverrà sulla propria postazione di lavoro mediante registrazione Controparte_4 on line sui sistemi informatici aziendali”, ed occorrendo anche del regolamento aziendale del 2.2.2017, e di qualsiasi ulteriore regolamento ed accordo dello stesso significato e portata, e per l'effetto : - condannare la al pagamento delle differenze retributive in favore della ricorrente Controparte_1 maturate, per il periodo di cui alla premessa del presente ricorso, in riferimento al tempo di spostamento giornaliero trascorso dall'ingresso nella sede lavorativa , individuato dalla strisciatura del badge nei tornelli marcatempo (inizio lavoro) , alla sua postazione di lavoro per lo svolgimento del servizio previe le descritte incombenze, e, viceversa, per il tempo di spostamento dalla postazione di lavoro al termine del servizio all'uscita dalla sede di lavoro individuata dalla strisciatura del badge nei tornelli marcatempo (fine lavoro), nella misura pari ad Euro 2.841,16, come quantificata nel conteggio analitico allegato al presente atto, quale sua parte integrante, elaborato secondo i criteri indicati ai suddetti capi 41,42,44,45, o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al soddisfo ;
- in via subordinata, condannare
[...]
al pagamento in favore della ricorrente della medesima somma di Euro 2.841,16, o CP_1 comunque di altro importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge, da determinarsi con valutazione equitativa dell'Ill.Mo Giudicante ai sensi dell'art. 432 cpc . Con vittoria di spese e competenze di giudizio ed attribuzione ai sottoscritti procuratori, per averne fatto anticipo”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva la che, sulla Controparte_1 base di una serie di articolate argomentazioni, concludeva:
“In via principale, per le ragioni esposte in narrativa, accertare l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda di nullità parziale o inefficacia del paragrafo 4 del citato accordo, con conseguente rigetto del
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