Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2024, n. 227
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IN
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Paolo SORDI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore sentita la relazione del Giudice relatore e visto il parere del P.M., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n° 4883 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024 avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi” su ricorso congiunto proposto da
e Parte_1 Parte_2 rispettivamente rappresentati e difesi dall'Avv. Carmela Marzella l'uno e dall'Avv. Roberto Capobianco
l'altra, e domiciliati come in atti, giusta procura da intendersi in calce al ricorso introduttivo
e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Come da note scritte d'udienza in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I sigg.ri e hanno depositato in data 23.10.2024 ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto per ottenere dal Tribunale di Frosinone pronuncia di separazione con la quale si prenda atto degli accordi intervenuti tra loro in relazione alle condizioni che ne regoleranno i rapporti.
In particolare, essi hanno esposto di aver contratto matrimonio in Frosinone il 09.12.2006 trascritto in atti del Comune di Frosinone (atto n. 92– parte II – Serie A – Anno 2006) dal quale sono nati due figli: nato il [...] ad [...] (17 anni) e nato il [...] ad [...] Per_1 Per_2
(16 anni);
che l'unione, un tempo soddisfacente per entrambi, si è progressivamente deteriorata a
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cagione di insuperabili incompatibilità caratteriali che rendono non ulteriormente proseguibile la convivenza, avendo perso ogni comunione materiale e spirituale e non ritenendo possibile riconciliazione alcuna, vivendo essi già separati, sicchè si sono determinati ad addivenire a separazione personale alle condizioni esposte nel ricorso congiuntamente sottoscritto e che devono intendersi quivi integralmente richiamate e ritrascritte.
Fissata udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore designato che ne ha disposto la trattazione in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere del P.M. come da suo visto apposto il 11.11.2024, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione