Trib. Avezzano, sentenza 01/10/2024, n. 236

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avezzano, sentenza 01/10/2024, n. 236
Giurisdizione : Trib. Avezzano
Numero : 236
Data del deposito : 1 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 11/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11/2023 tra

Parte_1
RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
[...]
RESISTENTE

Oggi 01/10/2024, innanzi al giudice dott. A S F, sono comparsi:
Per parte ricorrente, l'avv. B SRE per parte resistente, il dott. B S. L'avv. B si riporta al ricorso nonché alle note conclusive. Precisa le conclusioni come da tali conclusive.
Il dott. B si riporta alla memoria di costituzione e precisa le conclusioni come da tale atto.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. A S F












N. R.G. 11/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. A S F ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11/2023, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Salvatore Parte_1 C.F._1
B e Manuela Rinaldi
RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
in persona
[...]
dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con il patrocinio ex art. 417-bis c.p.c. della dott.ssa Paola
Iachini
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1/10/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: - ACCERTARE E DICHIARARE, previa disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera n. 284 del 18.05.2022 dell'I.C. “Mazzini-
Fermi” di , approvato dalla con prot. 20272 CP_2 Controparte_3
del 02.092022, il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale di tutto il servizio effettivamente prestato prima e dopo il passaggio nel profilo professionale di assistente amministrativo, con riconoscimento dell'intero servizio di pre-ruolo e di ruolo prestato nel precedente profilo professionale di collaboratore scolastico e conseguente valutazione dei predetti periodi di servizio a tutti i fini giuridici ed economici;

e, per l'effetto:
- CONDANNARE le amministrazioni resistenti ad effettuare il ricalcolo delle classi stipendiali esitate all'integrale riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo e di ruolo senza soluzione di continuità del servizio svolto, prima e dopo l'immissione in ruolo, e nei due diversi profili professionali
(Collaboratore scolastico e Assistente amm.vo), nonché al pagamento delle differenze retributive, a titolo di risarcimento del danno ovvero per mancata e/o irregolare contribuzione da progressione economica, maturate dalla data del passaggio nel ruolo di Assistente amm.vo ad oggi, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo saldo e a corrispondere l'incremento retributivo dovuto per l'inserimento della stessa nella fascia di anzianità di attuale spettanza;

- ADOTTARE, in ogni caso, tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio subito dalla ricorrente ed illustrato in narrativa;

- CONDANNARE le parti resistenti al pagamento delle spese, diritti e onorari, oltre ad accessori come da legge. È richiesta, inoltre, la liquidazione delle spese legali con maggiorazione di legge del
30% in funzione della tecnica di redazione telematica dell'atto con fruizione agevolata mediante inserimento di collegamenti ipertestuali alla produzione. La richiesta trova fondamento nell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 10/03/2014, n. 55 a mente del quale: “Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
Esponeva la ricorrente, in servizio al momento della proposizione del ricorso presso l'Istituto
Comprensivo “Mazzini-Fermi” di , che, a seguito di procedura concorsuale per mobilità CP_2
professionale, con provenienza dal profilo professionale di Collaboratore Scolastico, veniva individuata per la nomina in ruolo nell'Area B del personale ATA, profilo professionale B/1,
Assistente Amministrativo, e quindi immessa in ruolo all'esito del superamento dell'anno di prova con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2021;
che, prima di tale immissione in ruolo, aveva prestato servizio nella diversa qualifica di Collaboratore Scolastico, di cui pre-ruolo per 2 anni, 7 mesi
e 20 giorni, in ruolo con decorrenza giuridica dall'1.9.1996 ed economica dall'11.10.1996;
che, con decreto n. 284 del 18.5.2022, l' effettuava la ricostruzione della Controparte_4
carriera senza il riconoscimento integrale del servizio prestato anteriormente alla data del passaggio di ruolo (1.9.2021), ossia dei 2 anni, 7 mesi, 20 giorni di servizio pre-ruolo nella qualifica di
Collaboratore Scolastico (periodi: 9.2.1993-10.6.1993;
11.1.1994-4.6.1994;
21.9.1994-24.10.1994;

20.9.1995-31.8.1996) e di 25 anni di servizio di ruolo nella medesima qualifica di Collaboratore
Scolastico;
che, infatti, il predetto decreto aveva riconosciuto alla un'anzianità complessiva Pt_1
antecedente al ruolo attuale di anni 19, mesi 1, giorni 4, ai fini giuridici ed economici, e di anni 7, mesi 6, giorni 16, ai soli fini economici.
Tanto premesso la educeva l'illegittima applicazione della c.d. “temporizzazione”, ai fini Pt_1 della ricostruzione di carriera, all'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza
(Collaboratore Scolastico), potendo tale istituto essere applicato provvisoriamente nella sola fase iniziale di passaggio da una qualifica all'altra, quale trasposizione temporanea del valore economico in godimento nelle fasce retributive conseguite nel nuovo profilo, e dovendo, invece, al momento della conferma in ruolo, procedersi ad una ricostruzione integrale dei servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza, fermo restando il diritto al trattamento più favorevole.
Si costituiva l'Amministrazione scolastica eccependo la prescrizione dei crediti fatti valere dalla ricorrente ai sensi degli artt. 2947 e 2948 c.c.
La causa veniva istruita sulla documentazione ritualmente acquisita al processo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di quanto segue.
L'art. 4, rubricato “Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale”, del D.P.R. n.
399/1988, così dispone: “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.
L'art. 6 del D.P.R. n. 345/1983, d'altra parte, ha stabilito che “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominato nel nuovo ruolo successivamente al 1° febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità.
Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica.
I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme”.
Sull'interpretazione delle predette due disposizioni si è pronunciata la Corte dei Conti, Sezione
Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, dirimendo un contrasto tra la e un Istituto circa le modalità da Controparte_3 CP_1
osservare per la ricostruzione della carriera del personale ATA (C.Conti, deliberazione n.
SCCLEG/4/2019/SUC, Ad. Gen. 15.7.2019, depositata il 25.7.2019).
Nel caso esaminato dalla Corte dei Conti, in particolare, la , sosteneva Controparte_3
l'applicabilità del criterio della temporizzazione di cui all'art. 6, D.P.R. n. 345/1983, mentre l'Istituto scolastico, nei propri decreti di ricostruzione della carriera, si era basato sul criterio della valutazione integrale dell'anzianità maturata nei servizi pregressi, previsto dall'art. 4, comma 13, D.P.R. n.
399/1988.
La citata pronuncia del Giudice contabile ha preliminarmente richiamato la giurisprudenza delle
Sezioni Unite che, sia pur con riferimento alla diversa fattispecie dei riconoscimento dei servizi di ruolo pregressi nel caso di passaggio di ruolo del personale docente dal ruolo della scuola materna a quello della scuola secondaria, ha affermato il principio secondo cui l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza deve essere riconosciuta in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione (Cass., SS.UU. 6.5.2016, n. 9144, richiamata anche da Cass., SS.UU. 20.7.2022, n.
22726), così fornendo un'interpretazione estensiva della normativa lì applicabile (in quella fattispecie
l'art. 83, D.P.R. n. 417/1974, alla luce dell'art. 57, legge n. 312/1980) nel senso che, in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
La richiamata deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUC ha quindi aderito all'interpretazione prospettata dall'Istituto scolastico, ritenendo doversi riconoscere anche ai dipendenti ATA il diritto all'integrale riconoscimento del periodo pre-ruolo.
Ha precisato, in particolare, il richiamato pronunciamento della Corte dei Conti: “In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi.
In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale.
Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo.
Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva” (C.Conti, deliberazione SCCLEG/4/2019/SUC cit.).
La disposizione di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988 è, d'altra parte, richiamata anche dall'art. 66, comma 6, del CCNL Comparto Scuola del 4.8.1995, a mente del quale “Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399”.
La norma contrattualcollettiva da ultimo citata è espressamente richiamata dall'art. 142, lett. f), punto
8, del CCNL 24.7.2003, il quale indica espressamente l'art. 66, comma 6, CCNL 4.8.1995 tra le norme che “continuano a trovare applicazione nel comparto scuola”.
Sotto altro profilo, quello della valorizzazione integrale dei servizi pre-ruolo prestati dal personale
ATA in forza di contratti a tempo determinato, va condiviso l'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto doversi disapplicare il meccanismo di decurtazione previsto dall'art. 569, D.Lgs. n. 297/1993, in quanto suscettibile di creare disparità di trattamento tra personale di ruolo e personale non di ruolo, prive di giustificate ragioni oggettive e, quindi, in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (Cass., Sez. Lav.
28.11.2019, n. 31150).
L'art. 569, D.Lgs. n. 297/1994, in particolare, così dispone:
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