Trib. Rovereto, sentenza 14/02/2025, n. 43
TRIB Rovereto
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Mariateresa Dieni - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 274/2024 e promossa con ricorso depositato il 15.04.2024 da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in v.le Trento n. 30, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di ricorso, dall'avv. Roberta Toldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN). via Paoli
n. 33;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Riva del Garda, Via Italo Marchi n. 11;
e di c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 C.F._3
in Riva del Garda, Via Italo Marchi n. 11
PARTI RESISTENTI-contumaci e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
pagina1 di 6
Parte ricorrente: “L'avv. Toldo precisa come in ricorso e discute la causa richiamandosi agli atti, facendo presente che ad oggi non vi è alcuna prospettiva di lavoro per il ricorrente in ragione della propria condizione fisica.”
Parte resistente: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 15.04.2024 (ma assegnato alla presente giudice delegata solo il
24.04.2024), ha convenuto in giudizio e il figlio Parte_1 CP_1 Controparte_3
esponendo:
- che il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 126/2019 (doc. 1), pubblicata il 14.05.2019 nella sua contumacia, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti e, fra il resto, ha posto a suo carico:
a) un contributo per il mantenimento ordinario del figlio , nato il [...] (attualmente CP_2 ventunenne), pari a € 450,00 mensili, oltre al 50%delle spese straordinarie;
b) un assegno divorzile a favore della coniuge pari a € 200,00 mensili;
- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze tali da giustificare la revoca, in subordine la riduzione (rispettivamente a € 200,00 e ad € 100,00), di entrambi gli assegni. In particolare:
a) quanto al figlio , costui, oramai ventenne, avrebbe reperito un'attività lavorativa;
CP_3
inoltre, sebbene risulti ancora residente anagraficamente presso la madre, egli vivrebbe stabilmente a Mestre;
b) quanto alla ex-coniuge: mentre al tempo della separazione ella sarebbe stata disoccupata,
attualmente la donna alternerebbe contratti di lavoro a tempo determinato (abbastanza lunghi)
a periodi di disoccupazione (molto più brevi) e pertanto, rispetto al momento del divorzio, sarebbe pertanto divenuta autosufficiente;
c) in ogni caso sarebbe peggiorata la propria condizione economico-patrimoniale: al tempo del divorzio, infatti, era socio/legale rappresentante della propria società edile che oggi, a causa dell'elevata esposizione debitoria (pari ad € 417,522,79), avrebbe cessato la sua attività
(proprio a causa di tali debiti egli avrebbe subito il fermo amministrativo del proprio veicolo
- doc. 2); attualmente sarebbe assunto a tempo indeterminato dalla EM.CA s.r.l. di Arco (doc.
3), con busta paga ammontante a € 969,00 mensili a causa di precedente pignoramento (doc.
4) e con tale stipendio dovrebbe far fronte a un canone di locazione di € 400,00 mensili per l'appartamento che condivide con la compagna ( ) (doc. 5 – contratto di Persona_1
locazione intestato alla compagna). In corso di causa ha rassegnato le proprie Pt_1
dimissioni giustificando tale decisione con il presunto aggravamento dei propri problemi di pagina2 di 6
salute (ossia problemi ortopedici per i quali gli è stata riconosciuta una certa invalidità con riduzione permanente della propria capacità lavorativa.
1.1. Sulla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Mariateresa Dieni - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 274/2024 e promossa con ricorso depositato il 15.04.2024 da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in v.le Trento n. 30, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di ricorso, dall'avv. Roberta Toldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN). via Paoli
n. 33;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Riva del Garda, Via Italo Marchi n. 11;
e di c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 C.F._3
in Riva del Garda, Via Italo Marchi n. 11
PARTI RESISTENTI-contumaci e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
pagina1 di 6
Parte ricorrente: “L'avv. Toldo precisa come in ricorso e discute la causa richiamandosi agli atti, facendo presente che ad oggi non vi è alcuna prospettiva di lavoro per il ricorrente in ragione della propria condizione fisica.”
Parte resistente: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 15.04.2024 (ma assegnato alla presente giudice delegata solo il
24.04.2024), ha convenuto in giudizio e il figlio Parte_1 CP_1 Controparte_3
esponendo:
- che il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 126/2019 (doc. 1), pubblicata il 14.05.2019 nella sua contumacia, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti e, fra il resto, ha posto a suo carico:
a) un contributo per il mantenimento ordinario del figlio , nato il [...] (attualmente CP_2 ventunenne), pari a € 450,00 mensili, oltre al 50%delle spese straordinarie;
b) un assegno divorzile a favore della coniuge pari a € 200,00 mensili;
- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze tali da giustificare la revoca, in subordine la riduzione (rispettivamente a € 200,00 e ad € 100,00), di entrambi gli assegni. In particolare:
a) quanto al figlio , costui, oramai ventenne, avrebbe reperito un'attività lavorativa;
CP_3
inoltre, sebbene risulti ancora residente anagraficamente presso la madre, egli vivrebbe stabilmente a Mestre;
b) quanto alla ex-coniuge: mentre al tempo della separazione ella sarebbe stata disoccupata,
attualmente la donna alternerebbe contratti di lavoro a tempo determinato (abbastanza lunghi)
a periodi di disoccupazione (molto più brevi) e pertanto, rispetto al momento del divorzio, sarebbe pertanto divenuta autosufficiente;
c) in ogni caso sarebbe peggiorata la propria condizione economico-patrimoniale: al tempo del divorzio, infatti, era socio/legale rappresentante della propria società edile che oggi, a causa dell'elevata esposizione debitoria (pari ad € 417,522,79), avrebbe cessato la sua attività
(proprio a causa di tali debiti egli avrebbe subito il fermo amministrativo del proprio veicolo
- doc. 2); attualmente sarebbe assunto a tempo indeterminato dalla EM.CA s.r.l. di Arco (doc.
3), con busta paga ammontante a € 969,00 mensili a causa di precedente pignoramento (doc.
4) e con tale stipendio dovrebbe far fronte a un canone di locazione di € 400,00 mensili per l'appartamento che condivide con la compagna ( ) (doc. 5 – contratto di Persona_1
locazione intestato alla compagna). In corso di causa ha rassegnato le proprie Pt_1
dimissioni giustificando tale decisione con il presunto aggravamento dei propri problemi di pagina2 di 6
salute (ossia problemi ortopedici per i quali gli è stata riconosciuta una certa invalidità con riduzione permanente della propria capacità lavorativa.
1.1. Sulla
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