Trib. Rovereto, sentenza 14/02/2025, n. 43

TRIB Rovereto
Sentenza
14 febbraio 2025
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TRIB Rovereto
Sentenza
14 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovereto, sentenza 14/02/2025, n. 43
Giurisdizione : Trib. Rovereto
Numero : 43
Data del deposito : 14 febbraio 2025

Testo completo

R.G. 274/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Mariateresa Dieni - PRESIDENTE;

Riccardo Dies – GIUDICE;

Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 473 bis 29 c.p.c. nella causa iscritta al n. 274/2024 e promossa con ricorso depositato il 15.04.2024 da:
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in v.le Trento n. 30, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di ricorso, dall'avv. Roberta Toldo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Rovereto (TN). via Paoli
n. 33;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ) nata a [...] il [...] e residente in CP_1 C.F._2
Riva del Garda, Via Italo Marchi n. 11;
e di c.f. ) nato a [...] il [...] e residente Controparte_2 C.F._3
in Riva del Garda, Via Italo Marchi n. 11
PARTI RESISTENTI-contumaci e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
Conclusioni
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Parte ricorrente: “L'avv. Toldo precisa come in ricorso e discute la causa richiamandosi agli atti, facendo presente che ad oggi non vi è alcuna prospettiva di lavoro per il ricorrente in ragione della propria condizione fisica.
Parte resistente: --
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 15.04.2024 (ma assegnato alla presente giudice delegata solo il
24.04.2024), ha convenuto in giudizio e il figlio Parte_1 CP_1 Controparte_3
esponendo:
- che il Tribunale di Rovereto, con sentenza n. 126/2019 (doc. 1), pubblicata il 14.05.2019 nella sua contumacia, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti e, fra il resto, ha posto a suo carico:
a) un contributo per il mantenimento ordinario del figlio , nato il [...] (attualmente CP_2 ventunenne), pari a € 450,00 mensili, oltre al 50%delle spese straordinarie;

b) un assegno divorzile a favore della coniuge pari a € 200,00 mensili;

- che si sarebbero verificate delle sopravvenienze tali da giustificare la revoca, in subordine la riduzione (rispettivamente a € 200,00 e ad € 100,00), di entrambi gli assegni. In particolare:
a) quanto al figlio , costui, oramai ventenne, avrebbe reperito un'attività lavorativa;
CP_3
inoltre, sebbene risulti ancora residente anagraficamente presso la madre, egli vivrebbe stabilmente a Mestre;

b) quanto alla ex-coniuge: mentre al tempo della separazione ella sarebbe stata disoccupata,
attualmente la donna alternerebbe contratti di lavoro a tempo determinato (abbastanza lunghi)
a periodi di disoccupazione (molto più brevi) e pertanto, rispetto al momento del divorzio, sarebbe pertanto divenuta autosufficiente;

c) in ogni caso sarebbe peggiorata la propria condizione economico-patrimoniale: al tempo del divorzio, infatti, era socio/legale rappresentante della propria società edile che oggi, a causa dell'elevata esposizione debitoria (pari ad € 417,522,79), avrebbe cessato la sua attività
(proprio a causa di tali debiti egli avrebbe subito il fermo amministrativo del proprio veicolo
- doc. 2); attualmente sarebbe assunto a tempo indeterminato dalla EM.CA s.r.l. di Arco (doc.
3), con busta paga ammontante a € 969,00 mensili a causa di precedente pignoramento (doc.
4) e con tale stipendio dovrebbe far fronte a un canone di locazione di € 400,00 mensili per l'appartamento che condivide con la compagna ( ) (doc. 5 – contratto di Persona_1
locazione intestato alla compagna). In corso di causa ha rassegnato le proprie Pt_1
dimissioni giustificando tale decisione con il presunto aggravamento dei propri problemi di pagina2 di 6
salute (ossia problemi ortopedici per i quali gli è stata riconosciuta una certa invalidità con riduzione permanente della propria capacità lavorativa.
1.1. Sulla
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