Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2024, n. 773
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 89 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
AR ES, C.F. [...], nato il [...] a [...]
(AL), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Romualdo Codispoti, C.F. [...]attore
e
Comune di Isca sullo Ionio, C.F. 00296980790, in persona del sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ZO Genovese, [...]convenuto
e
AR ZO, C.F. [...], nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Attinà, C.F. [...]convenuto
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ES AR ha convenuto in giudizio il Comune di Isca sullo Ionio, in persona del sindaco in carica pro tempore, e “il dott. AR
ZO […] in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Isca sullo Jonio”, chiedendo al
Tribunale di “accertare e dichiarare la civile responsabilità dei convenuti e per l'effetto condannarli – in solido, alternativamente o ciascuno per le rispettive responsabilità – al risarcimento dei danni patiti dal sig. AR ES e segnatamente al ristoro del: - danno patrimoniale da perdita del gettone di presenza di 17 sedute del Consiglio Comunale quantificabile
1 in euro 165,92;
- danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., nella duplice valenza di danno morale soggettivo e di danno esistenziale, da determinarsi in via equitativa in euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di allontanamento delle funzioni pubbliche elettive di consigliere comunale nel periodo di tempo che va dal 30.08.2017 al 31.07.2019 e, pertanto, in complessivi euro 70.000,00
(settantamila/00) o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- danno da perdita di chances da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice e in misura tale da garantire un effettivo ristoro. […] Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il Comune di Isca sullo
Ionio, chiedendo il rigetto della domanda attorea poichè infondata con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, inoltre, si è costituito in giudizio ZO AR, in proprio, chiedendo “in via preliminare l'estromissione dal giudizio del dott. ZO AR per difetto di legittimazione passiva e in ogni caso il rigetto della proposta domanda con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese di giudizio”.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e interrogatorio formale dell'attore, previa precisazione delle conclusioni come da note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12 gennaio 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
------------
L'attore in epigrafe, nell'atto introduttivo del giudizio, ha rappresentato che:
a) all'esito delle elezioni tenutesi l'11 giugno 2017 per il rinnovo del consiglio comunale del Comune di Isca sullo Ionio ES AR è stato eletto consigliere comunale risultando non vincitore per la carica di sindaco;
mentre è stato eletto sindaco
ZO AR;
b) con deliberazione n. 21 del 28 giugno 2017, il consiglio comunale non ha convalidato
l'elezione dell'attore a consigliere comunale, “contestando allo stesso la causa di incompatibilità con la carica ai sensi dell'art. 63, comma 1, punto 4 del D.Lgs. n.
267/2000, sul presupposto della pendenza, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, di un giudizio civile […] promosso dalla ditta Scuteri Costruzioni s.r.l. in relazione a vicende verificatesi durante l'esecuzione di alcuni lavori di cui era rimasta aggiudicatario sotto il mandato a Sindaco di AR ES e per i quali era stato stipulato contratto di appalto con il Comune di Isca”;
c) avverso le contestazioni di incompatibilità sollevate dal consiglio comunale, l'attore ha replicato tempestivamente, depositando controdeduzioni;
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d) “dette controdeduzioni, che di lì a poco sarebbero state condivise sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello di Catanzaro, sono state completamente disattese dal Consiglio
Comunale nella seduta del 25.07.2017 che, anche sulla base di una relazione scritta a firma del Sindaco in carica dott. AR ZO, si è determinato per l'adozione della deliberazione n. 30/2017, con la quale ha ritenuto sussistente nei riguardi del deducente la causa di incompatibilità di cui all'art. 63 comma 1, n. 4 del D.lgs. n.
267/2000”;
e) pertanto, con deliberazione n. 35 del 30.08.2017, “il Consiglio Comunale di Isca sullo
Jonio ha dichiarato, ai sensi dell'art. 69, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la decadenza dalla carica di consigliere comunale dell'attore ES AR” ed ha, poi, disposto la surroga del consigliere decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista;
f) a seguito di impugnazione della summenzionata deliberazione di decadenza del consigliere comunale adottata dal Comune di Isca sullo Ionio, il Tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso dell'attore ed ha escluso la sussistenza di una causa di incompatibilità di ES AR;
g) “immediatamente l'odierno attore si è attivato per ottenere la sua reintegra nella carica notificando la predetta ordinanza al Presidente del Consiglio Comunale, nonché
Sindaco, dott. AR ZO, con nota pec del 23.02.2018”;
h) tuttavia, “con nota prot. n. 703 del 26.02.2018, il Presidente del Consiglio Comunale dott. AR ZO, anziché convocare il Consiglio Comunale affinché prendesse atto delle statuizioni del Tribunale e deliberasse sulla richiesta di reintegra, ha deciso motu proprio di subordinare l'accoglimento della richiesta al decorso infruttuoso del termine di impugnazione, replicando che: “Con riferimento all'oggetto, in riscontro alla
Sua nota pec del 23.02.2018, si informa che gli atti da Lei richiesti verranno posti in essere solo dopo il decorso del termine per l'impugnazione ed in mancanza di proposizione della stessa da parte dei soggetti legittimati. Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 150/2011, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale è sospesa in pendenza di appello […]””;
i) successivamente, SQ AR, TE LO e TE OL hanno proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale, che è stato rigettato dalla Corte di appello di
Catanzaro, con sentenza n. 1567/2019 di conferma dell'ordinanza impugnata;
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j) pertanto, “soltanto in data 31.07.2019 il Consiglio Comunale di Isca sullo Jonio con atto
n. 23 ha deliberato di: “reintegrare nella carica di consigliere Comunale il Sig. AR
ES […]””.
In ragione di quanto sopra, ES AR ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per essere stato illegittimamente allontanato dalle funzioni di consigliere comunale per quasi due anni e, quindi, per la lesione del proprio diritto di elettorato passivo, conseguente al comportamento illegittimo del Comune di Isca sullo Ionio, nonché il danno da perdita della chance di partecipare alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di
Catanzaro e di essere eletto in seno al medesimo consiglio.
Il Comune di Isca sullo Ionio ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto poichè infondata.
ZO AR, costituitosi in proprio (cfr. anche la procura alle liti), ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione (rectius, titolarità) passiva, deducendo che “in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica l'istanza risarcitoria proposta direttamente nei confronti della persona fisica Sindaco/Presidente del Consiglio comunale è inammissibile, dovendosi rivolgere esclusivamente all'amministrazione” e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
In via preliminare, dunque, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ZO AR, costituitosi in proprio nel presente giudizio.
Sul punto deve evidenziarsi, in primo luogo, che “l'attore ha citato in giudizio il Comune di
Isca sullo Ionio, in persona del Sindaco pro tempore dott. AR ZO, in quanto Ente cui imputare la condotta lesiva sostanziatasi nell'adozione di una deliberazione illegittima […] e nel contempo ha citato in giudizio anche il dott. AR ZO, quale Presidente del Consiglio
Comunale” (pag. 4 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.). Tanto trova fondamento nell'atto introduttivo del presente giudizio dal quale emerge la citazione in giudizio di “AR
ZO […] in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Isca sullo Jonio” (pag. 18 dell'atto di citazione) e non, invece, di ZO AR personalmente, nei confronti del quale
l'attore non ha proposto alcuna domanda.
Stanti tali premesse ritiene il Tribunale che la costituzione in giudizio in proprio di ZO
AR - il quale, come detto, è stato convenuto nel presente giudizio solo nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, ovvero in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Isca sullo
Jonio - deve essere qualificata come intervento adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma,
c.p.c..
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L'esame delle allegazioni delle parti, pertanto, induce a ritenere tale intervento inammissibile.
L'intervento adesivo dipendente, infatti, è consentito al terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico. Il terzo deve, dunque, presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria;
è necessaria, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 89 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
AR ES, C.F. [...], nato il [...] a [...]
(AL), rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Romualdo Codispoti, C.F. [...]attore
e
Comune di Isca sullo Ionio, C.F. 00296980790, in persona del sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ZO Genovese, [...]convenuto
e
AR ZO, C.F. [...], nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Attinà, C.F. [...]convenuto
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ES AR ha convenuto in giudizio il Comune di Isca sullo Ionio, in persona del sindaco in carica pro tempore, e “il dott. AR
ZO […] in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Isca sullo Jonio”, chiedendo al
Tribunale di “accertare e dichiarare la civile responsabilità dei convenuti e per l'effetto condannarli – in solido, alternativamente o ciascuno per le rispettive responsabilità – al risarcimento dei danni patiti dal sig. AR ES e segnatamente al ristoro del: - danno patrimoniale da perdita del gettone di presenza di 17 sedute del Consiglio Comunale quantificabile
1 in euro 165,92;
- danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., nella duplice valenza di danno morale soggettivo e di danno esistenziale, da determinarsi in via equitativa in euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di allontanamento delle funzioni pubbliche elettive di consigliere comunale nel periodo di tempo che va dal 30.08.2017 al 31.07.2019 e, pertanto, in complessivi euro 70.000,00
(settantamila/00) o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia;
- danno da perdita di chances da quantificarsi secondo il prudente apprezzamento del giudice e in misura tale da garantire un effettivo ristoro. […] Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il Comune di Isca sullo
Ionio, chiedendo il rigetto della domanda attorea poichè infondata con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, inoltre, si è costituito in giudizio ZO AR, in proprio, chiedendo “in via preliminare l'estromissione dal giudizio del dott. ZO AR per difetto di legittimazione passiva e in ogni caso il rigetto della proposta domanda con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese di giudizio”.
La causa, istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e interrogatorio formale dell'attore, previa precisazione delle conclusioni come da note di trattazione scritta, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 12 gennaio 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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L'attore in epigrafe, nell'atto introduttivo del giudizio, ha rappresentato che:
a) all'esito delle elezioni tenutesi l'11 giugno 2017 per il rinnovo del consiglio comunale del Comune di Isca sullo Ionio ES AR è stato eletto consigliere comunale risultando non vincitore per la carica di sindaco;
mentre è stato eletto sindaco
ZO AR;
b) con deliberazione n. 21 del 28 giugno 2017, il consiglio comunale non ha convalidato
l'elezione dell'attore a consigliere comunale, “contestando allo stesso la causa di incompatibilità con la carica ai sensi dell'art. 63, comma 1, punto 4 del D.Lgs. n.
267/2000, sul presupposto della pendenza, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, di un giudizio civile […] promosso dalla ditta Scuteri Costruzioni s.r.l. in relazione a vicende verificatesi durante l'esecuzione di alcuni lavori di cui era rimasta aggiudicatario sotto il mandato a Sindaco di AR ES e per i quali era stato stipulato contratto di appalto con il Comune di Isca”;
c) avverso le contestazioni di incompatibilità sollevate dal consiglio comunale, l'attore ha replicato tempestivamente, depositando controdeduzioni;
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d) “dette controdeduzioni, che di lì a poco sarebbero state condivise sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello di Catanzaro, sono state completamente disattese dal Consiglio
Comunale nella seduta del 25.07.2017 che, anche sulla base di una relazione scritta a firma del Sindaco in carica dott. AR ZO, si è determinato per l'adozione della deliberazione n. 30/2017, con la quale ha ritenuto sussistente nei riguardi del deducente la causa di incompatibilità di cui all'art. 63 comma 1, n. 4 del D.lgs. n.
267/2000”;
e) pertanto, con deliberazione n. 35 del 30.08.2017, “il Consiglio Comunale di Isca sullo
Jonio ha dichiarato, ai sensi dell'art. 69, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la decadenza dalla carica di consigliere comunale dell'attore ES AR” ed ha, poi, disposto la surroga del consigliere decaduto con il primo dei non eletti della medesima lista;
f) a seguito di impugnazione della summenzionata deliberazione di decadenza del consigliere comunale adottata dal Comune di Isca sullo Ionio, il Tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso dell'attore ed ha escluso la sussistenza di una causa di incompatibilità di ES AR;
g) “immediatamente l'odierno attore si è attivato per ottenere la sua reintegra nella carica notificando la predetta ordinanza al Presidente del Consiglio Comunale, nonché
Sindaco, dott. AR ZO, con nota pec del 23.02.2018”;
h) tuttavia, “con nota prot. n. 703 del 26.02.2018, il Presidente del Consiglio Comunale dott. AR ZO, anziché convocare il Consiglio Comunale affinché prendesse atto delle statuizioni del Tribunale e deliberasse sulla richiesta di reintegra, ha deciso motu proprio di subordinare l'accoglimento della richiesta al decorso infruttuoso del termine di impugnazione, replicando che: “Con riferimento all'oggetto, in riscontro alla
Sua nota pec del 23.02.2018, si informa che gli atti da Lei richiesti verranno posti in essere solo dopo il decorso del termine per l'impugnazione ed in mancanza di proposizione della stessa da parte dei soggetti legittimati. Com'è noto, infatti, ai sensi dell'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 150/2011, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale è sospesa in pendenza di appello […]””;
i) successivamente, SQ AR, TE LO e TE OL hanno proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale, che è stato rigettato dalla Corte di appello di
Catanzaro, con sentenza n. 1567/2019 di conferma dell'ordinanza impugnata;
3
j) pertanto, “soltanto in data 31.07.2019 il Consiglio Comunale di Isca sullo Jonio con atto
n. 23 ha deliberato di: “reintegrare nella carica di consigliere Comunale il Sig. AR
ES […]””.
In ragione di quanto sopra, ES AR ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per essere stato illegittimamente allontanato dalle funzioni di consigliere comunale per quasi due anni e, quindi, per la lesione del proprio diritto di elettorato passivo, conseguente al comportamento illegittimo del Comune di Isca sullo Ionio, nonché il danno da perdita della chance di partecipare alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di
Catanzaro e di essere eletto in seno al medesimo consiglio.
Il Comune di Isca sullo Ionio ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto poichè infondata.
ZO AR, costituitosi in proprio (cfr. anche la procura alle liti), ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione (rectius, titolarità) passiva, deducendo che “in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica l'istanza risarcitoria proposta direttamente nei confronti della persona fisica Sindaco/Presidente del Consiglio comunale è inammissibile, dovendosi rivolgere esclusivamente all'amministrazione” e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
In via preliminare, dunque, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da ZO AR, costituitosi in proprio nel presente giudizio.
Sul punto deve evidenziarsi, in primo luogo, che “l'attore ha citato in giudizio il Comune di
Isca sullo Ionio, in persona del Sindaco pro tempore dott. AR ZO, in quanto Ente cui imputare la condotta lesiva sostanziatasi nell'adozione di una deliberazione illegittima […] e nel contempo ha citato in giudizio anche il dott. AR ZO, quale Presidente del Consiglio
Comunale” (pag. 4 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.). Tanto trova fondamento nell'atto introduttivo del presente giudizio dal quale emerge la citazione in giudizio di “AR
ZO […] in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Isca sullo Jonio” (pag. 18 dell'atto di citazione) e non, invece, di ZO AR personalmente, nei confronti del quale
l'attore non ha proposto alcuna domanda.
Stanti tali premesse ritiene il Tribunale che la costituzione in giudizio in proprio di ZO
AR - il quale, come detto, è stato convenuto nel presente giudizio solo nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, ovvero in qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Isca sullo
Jonio - deve essere qualificata come intervento adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma,
c.p.c..
4
L'esame delle allegazioni delle parti, pertanto, induce a ritenere tale intervento inammissibile.
L'intervento adesivo dipendente, infatti, è consentito al terzo che intenda sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse non meramente di fatto ma giuridico. Il terzo deve, dunque, presentarsi come titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti originarie contro l'altra o da esso dipendente e la connessione deve comportare un pregiudizio totale o parziale del diritto di cui il terzo stesso si asserisca titolare nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria;
è necessaria, cioè, la titolarità di una situazione sostanziale collegata al rapporto dedotto in giudizio, tale da
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