Trib. Latina, sentenza 07/11/2024, n. 68

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 07/11/2024, n. 68
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 68
Data del deposito : 7 novembre 2024

Testo completo

Istanza di liquidazione giudiziale n. 95-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 95/2024-Trib. Latina)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
OSTERIA DA BARBANERA S.R.L.S. visto il ricorso depositato il 03.07.2024 con il quale D.A.C. S.P.A. in persona del l.r.p.t. (con l'Avv.
Emanuela Cattaneo come da procura alle liti per Notar Ariasi del 15.07.2016-rep. n. 5205 e racc.
n.3100 allegata al ricorso introduttivo depositato in telematico il 03.07.2024) chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza”
o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto D.Lgs. n. 14/2019 come modificato/integrato con D.Lgs. n. 136/2024 s.m.i. (cd. “Codice della
Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII” - cfr., circa il detto sopravvenuto D.Lgs.
n. 136/2024 s.m.i. ed in tema di principio del cd. “tempus regit actum”, tra le altre ed in generale, mutatis mutandis: Cass., n.20811/2010;
il Collegio è presieduto come in intestazione giusto anche il provvedimento organizzativo generale del Presidente dell'intestato Tribunale n. 68 del 29.05.2024
s.m.i., per completezza);
visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza a trattazione cd. “scritta” anche ex art.
127 ter c.p.c.
nei limiti della compatibilità del 29.10.2024 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 09-10.07.2024 di designazione/delega del Giudice
Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII, per completezza);
1 Istanza di liquidazione giudiziale n. 95-1/2024-Trib. Latina
(P.U. n. 95/2024-Trib. Latina)

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Latina in
Via della Segheria n. 316 da oltre un anno (cfr. la visura della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del
12.07.2024 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria ex art. 42 CCII, in atti);

B) il resistente è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo deposito presso la
Casa Comunale di Latina il 12.08.2024 a seguito dell'esito negativo della PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 11.07.2024 e dell'esito negativo (per irreperibilità) della notifica presso la sede sociale del 05.08.2024 a mezzo Ufficiale Giudiziario in relazione al provvedimento del 10.07.2024 per l'udienza del 29.10.2024 (data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4, CCII;
cfr., in dettaglio, la prova della notifica degli atti introduttivi di causa depositata in telematico il 07.09.2024 ad opera di parte ricorrente/attrice;
si ricordi anche che, poiché “Nell'ambito del procedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento, il debitore, una volta che sia stato informato dall'avvio della procedura e posto in condizione di svolgere le proprie difese,
è onerato del compito di seguire lo sviluppo della procedura (…)” (cfr., tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 21939/2014) e poiché “L'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dello imprenditore prima della dichiarazione di fallimento deve essere soddisfatta sul piano sostanziale e non formale, nel senso che essa non postula necessariamente che il debitore compaia davanti al tribunale o al giudice delegato e renda dichiarazioni assunte a verbale, ma deve ritenersi assolta ogni volta che egli sia stato posto in grado di svolgere e documentare le sue ragioni in ordine al procedimento a suo carico (…)” (cfr., sia pure sempre sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma con enunciazione di più generali principi di diritto in relazione anche al dettato dell'art. 41 CCII, tra le altre e mutatis mutandis: Cass., n. 6473/1983;
cfr. altresì, nella stessa prospettiva e tra le altre, mutatis mutandis: Cass., n. 9445/2007) onde “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento in quanto diretto esclusivamente all'accertamento dei presupposti del fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore è garantito e tutelato purché il debitore abbia la possibilità di esporre le proprie ragioni, e quindi non solo attraverso l'audizione camerale a norma dell'art. 15 legge fall., ma anche
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