Trib. Fermo, sentenza 30/01/2025, n. 30

TRIB Fermo
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Fermo
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 30/01/2025, n. 30
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 30
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 703/2024 promossa
DA
RG RI, C.F. [...], nata il [...] a [...], rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. Leonardi Alessandro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LE MARCHE
CONVENUTI CONTUMACI avente ad oggetto Altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 30 gennaio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
***
1) SINTESI DEGLI ATTI INTRODUTTIVI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 4 dicembre 2025 AR SA esponeva:
- di esser docente non di ruolo di scuola primaria, inserita nelle vigenti g.p.s. delle province di
Ascoli Piceno e Fermo, attualmente in servizio con orario completo di ventiquattro ore settimanali dal 07/09/2024 al 31/08/2025 presso l'I.C. di Sant'Elpidio a Mare e di aver nel pregresso prestato servizio, in forza di contratto a termine, nell'a.s. 2023/2024 dal 01/09/2023 al 30/06/2024 presso l'I.S.C. di Montegiorgio, con orario completo;

- di non aver fruito, nel corso dei periodi di servizio preruolo reso, della Carta del Docente richiesta con diffida 15 maggio 2024;

- che l'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015 aveva istituito la carta Elettronica, per un importo nominale di € 500,00, per sostenere la formazione continua dei docenti di ruolo e demandato a provvedimenti attuativi la regolamentazione del beneficio;

- che l'attuativo d.p.c.m. n. 32313 del 23 settembre 2015 ed il successivo del 28 novembre 2016 limitavano tale emolumento ai soli docenti di ruolo a tempo pieno ed a tempo parziale, a quelli che sostenevano il periodo di prova, a quelli dichiarati inidonei per motivi di salute, a quelli che si trovavano in comando, distacco o fuori ruolo, a quelli delle scuole all'estero e delle scuole militari;

- che la contrattazione collettiva di comparto, agli artt. 63 e 64 del c.c.n.l. 29 novembre 2017 e l'art. 282 del d. lgs. n. 297/94 non distinguevano il personale a tempo determinato da quello a tempo indeterminato e tale disciplina andava interpretata in chiave di complementarità con la disciplina primaria nel rispetto del criterio di competenza rispetto alla normazione primaria;

- che il beneficio era confermato anche durante la sospensione delle attività didattiche, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.l. n. 22 dell'8/4/2020, che peraltro mirava a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il
Ministero, dei loro compiti professionali a distanza;

- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il d.p.c.m. n. 32313/2015
e la pronuncia aveva valenza erga omnes;

- che il diritto, in base all'art. 15 del d.l. n. 69/2023, era esteso per l'anno 2023 anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile;

- che la disciplina di legge, oltre a porsi in antitesi con gli artt. 3, 35 e 97 Cost., violava la direttiva 1999/70 ed il relativo Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP, nella parte in cui imponeva che i lavoratori a tempo determinato non fossero trattati in maniera deteriore rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un rapporto a termine e che tale disciplina era applicabile anche alle PP.AA.;

- che le modalità di svolgimento della sua prestazione lavorativa erano del tutto sovrapponibili a quella dei docenti a tempo indeterminato;

- che la clausola 6 dell'accordo quadro del 18.03.1999 prevedeva che i datori di lavoro dovessero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale e l'art. 14 della C.D.F.U.E. annoverava il diritto alla formazione tra i diritti fondamentali.
Nel richiamarsi anche alle pronunce del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e della Cassazione del 2023, secondo cui la Carta del Docente andava riconosciuta anche ai docenti cd. precari, ed al diritto vivente sovranazionale, insisteva nel riconoscimento di tale beneficio per la docenza prestata nell'a.s.
2023/2024 e nella conseguentemente condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito ad ogni atto finalizzato ad assicurarne il godimento o, in via subordinata, a versarle direttamente il relativo importo.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Provinciale delle Marche, pur avendo ricevuto una regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo del giudizio presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, non si costituivano, risultando contumaci, e la causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 30 gennaio 2025 e, all'esito della camera di consiglio, viene decisa con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
***
2) RICOSRUZIONE FATTUALE DELLA VICENDA
Va osservato che dallo stato matricolare emerge che la AR, docente non di ruolo di scuola primaria su posto comune, inserita nelle g.p.s. della provincia di Ascoli Piceno e di quella di Fermo, ha prestato servizio come docente nell'a.s. 2023/2024 dal I settembre 2023 al 30 giugno 2024, con orario completo di ventiquattro ore settimanali su posto comune, presso la scuola primaria di
Montegiorgio.
Costei nel corrente a.s. 2024/2025 è stata destinataria di un incarico a termine dal 7 settembre 2024 al 31 agosto 2025, con orario completo
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