Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2024, n. 2969

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2024, n. 2969
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 2969
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo

4549/2020 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4549/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
, c.f. nata il [...] a [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Assunta
Esposito ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Sorrento (NA) alla Via
Marziale n° 45
RICORRENTE
E
, c.f. , nato il [...] a [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Miranda ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in San Giuseppe Vesuviano alla via G. Moscati n.62, come da procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 09.10.2024 i difensori delle parti costituite si sono riportati all'accordo raggiunto chiedendo di decidere la causa con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c..
Il P.M., in data 21.10.2024, ha espresso parere favorevole.
1

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.09.2020, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con il resistente in CO QU 24.07.2004, nel corso del quale è nato, in data
24.05.2008, in Castellammare di Stabia il figlio , esponeva che a causa del Persona_1
comportamento irascibile ed aggressivo, nonché di disinteresse nei confronti del figlio assunto dal resistente, era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione con addebito al marito, disponendo l'affido esclusivo del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima Per_1
della casa coniugale, disciplinando il diritto di visita del padre;
quanto alle disposizioni di carattere economico, domandava porsi a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, per il mantenimento del coniuge, l'importo mensile complessivo di euro 500,00, nonché la somma di euro 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale si opponeva alla ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente ma aderiva alla richiesta di separazione.
In particolare, deduceva che il comportamento della moglie aveva generato un clima di tensione, rendendo intollerabile la convivenza ed incidendo, altresì, sul rapporto padre-figlio, provocandone una irreparabile frattura. Sosteneva, inoltre, l'indipendenza economica della ricorrente e pertanto si opponeva alla richiesta avanzata dalla medesima di previsione in suo favore di un assegno di mantenimento.
Tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico della moglie;
domandava, altresì, l'affido del figlio minore in condivisione tra i coniugi, con collocamento presso la madre ed assegnazione alla stessa della casa coniugale, nonché l'imposizione a suo carico di un assegno, quantificato nella misura non superiore ad euro 250,00 mensili, a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
All'udienza presidenziale del 09.06.2021, comparivano le parti personalmente e, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, i coniugi venivano autorizzati a vivere separatamente;
la casa coniugale veniva assegnata alla ricorrente ed il figlio minore veniva affidato in via Per_1
esclusiva alla madre, con invito alle parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e con la previsione di un'attività di monitoraggio da parte dei S.S. del Comune di CO QU attraverso
l'avvio di incontri, almeno una volta alla settimana, presso la sede dei medesimi Servizi Sociali, al fine di favorire il ripristino di un rapporto padre-figlio.
Infine, veniva posto a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assegno mensile di complessivi euro 500,00 quale contributo al mantenimento del
2
figlio minore, con adeguamento annuale secondo l'indice Istat, oltre la metà delle spese straordinarie previamente concordate.
Le parti venivano rimesse innanzi al Giudice istruttore.
All'udienza del 02.05.2022, i difensori delle parti, riportandosi ai rispettivi atti, chiedevano la pronuncia sul solo status, rinunciando ai termini dell'art. 190 c.p.c.;
il giudice istruttore riservava la causa in decisione al collegio sullo status e, con sentenza n. 1766/2022, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi. Con
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