Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/05/2024, n. 626
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Testo completo
N. R.G. 3991/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3991/2022 tra
RE IA SP
ATTORE/I
e
EM ET RL
CONVENUTO/I
Oggi 30 maggio 2024 ad ore 11:40 innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per RE IA SP l'avv. REGGIANI ROBERTO, il quale precisa le conclusioni come da prima memoria istruttoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
Per EM ET RL l'avv. MARIA CHIARA MONTANARI in sostituzione dell'avv.
SANFILIPPO BENEDETTO la quale precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. Esibisce giurisprudenza sul tema
Dopo breve discussione orale nella quale i procuratori delle parti si riportano ai propri scritti, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:50, terminata la camera di consiglio, il Giudice, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3991/2022 promossa da:
RE IA SP (01806740153) rappresentato e difeso dall'avv. REGGIANI ROBERTO elettivamente domiciliato in C.so Garibaldi, 4 42016 Guastalla ITALIA presso il difensore avv. REGGIANI ROBERTO
ATTORE contro
EM ET RL (04271000871) rappresentato e difeso dall'avv. SANFILIPPO BENEDETTO elettivamente domiciliato in Via Montello 8 98070 Acquedolci presso il difensore avv. SANFILIPPO
BENEDETTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, DI AN si è opposto al decreto ingiuntivo n. 1370/2022 emesso il 15/7/2022, con il quale era stato ingiunto all'opponente di pagare in favore di EM NE
S.r.l. la somma di € 12.998,22 quale sorte capitale relativa al rapporto di conto n. 010000003342-9 acceso da Italedit S.r.l. fusa per incorporazione in data 26/10/2021 nella società ingiungente, a seguito del recesso comunicato da RE in data 24/2/2022.
Parte opponente ha contestato l'azione monitoria ex adverso intrapresa allegando di avere sia legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto di c/c sopra menzionato sia correttamente rifiutato il pagamento, atteso che innanzitutto la società incorporante aveva omesso di comunicare all'istituto di credito l'intervenuta variazione della compagine societaria, riconducibile ad una società di diritto maltese, circostanza appresa dall'opponente solo grazie allo svolgimento delle periodiche attività di vigilanza sui rapporti trattati. RE ha altresì eccepito che parte opposta aveva
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omesso di consegnare, nonostante l'espressa richiesta della banca nella persona del dott. Alberto
Pasquale, la documentazione necessaria al compimento da parte della banca dell'obbligo di “adeguata verifica della clientela”, ai fini della normativa antiriciclaggio, nonché di sottoscrivere la richiesta di estinzione del rapporto di conto corrente e di fornire le coordinate bancarie per
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3991/2022 tra
RE IA SP
ATTORE/I
e
EM ET RL
CONVENUTO/I
Oggi 30 maggio 2024 ad ore 11:40 innanzi al dott. Laura Fioroni, sono comparsi:
Per RE IA SP l'avv. REGGIANI ROBERTO, il quale precisa le conclusioni come da prima memoria istruttoria ex art. 183 comma VI c.p.c.
Per EM ET RL l'avv. MARIA CHIARA MONTANARI in sostituzione dell'avv.
SANFILIPPO BENEDETTO la quale precisa le conclusioni come da prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. Esibisce giurisprudenza sul tema
Dopo breve discussione orale nella quale i procuratori delle parti si riportano ai propri scritti, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 15:50, terminata la camera di consiglio, il Giudice, nell'assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO NELL'EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3991/2022 promossa da:
RE IA SP (01806740153) rappresentato e difeso dall'avv. REGGIANI ROBERTO elettivamente domiciliato in C.so Garibaldi, 4 42016 Guastalla ITALIA presso il difensore avv. REGGIANI ROBERTO
ATTORE contro
EM ET RL (04271000871) rappresentato e difeso dall'avv. SANFILIPPO BENEDETTO elettivamente domiciliato in Via Montello 8 98070 Acquedolci presso il difensore avv. SANFILIPPO
BENEDETTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata, DI AN si è opposto al decreto ingiuntivo n. 1370/2022 emesso il 15/7/2022, con il quale era stato ingiunto all'opponente di pagare in favore di EM NE
S.r.l. la somma di € 12.998,22 quale sorte capitale relativa al rapporto di conto n. 010000003342-9 acceso da Italedit S.r.l. fusa per incorporazione in data 26/10/2021 nella società ingiungente, a seguito del recesso comunicato da RE in data 24/2/2022.
Parte opponente ha contestato l'azione monitoria ex adverso intrapresa allegando di avere sia legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto di c/c sopra menzionato sia correttamente rifiutato il pagamento, atteso che innanzitutto la società incorporante aveva omesso di comunicare all'istituto di credito l'intervenuta variazione della compagine societaria, riconducibile ad una società di diritto maltese, circostanza appresa dall'opponente solo grazie allo svolgimento delle periodiche attività di vigilanza sui rapporti trattati. RE ha altresì eccepito che parte opposta aveva
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omesso di consegnare, nonostante l'espressa richiesta della banca nella persona del dott. Alberto
Pasquale, la documentazione necessaria al compimento da parte della banca dell'obbligo di “adeguata verifica della clientela”, ai fini della normativa antiriciclaggio, nonché di sottoscrivere la richiesta di estinzione del rapporto di conto corrente e di fornire le coordinate bancarie per
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