Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/02/2025, n. 484
TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
10 febbraio 2025
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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, dal giudice monocratico Dr. Flavio Cusani, riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di credito al consumo. L'opponente contestava la legittimità del decreto ingiuntivo emesso dalla banca per un debito complessivo di oltre 34.000 euro, sostenendo la nullità dei contratti per indeterminatezza del tasso di interesse, usurarietà e illegittima capitalizzazione degli interessi. La banca, al contrario, difendeva la validità dei contratti e il calcolo del debito residuo.
Il giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti e la relazione di un consulente tecnico, ha accolto parzialmente l'opposizione. Ha riconosciuto la morosità dell'opponente per il contratto di credito revolving, riducendo il debito da 3.535,03 euro a 3.374,03 euro, eliminando una penale ritenuta eccessiva. Per il prestito personale, ha rideterminato il debito da 31.141,48 euro a 17.995,85 euro, applicando solo tassi sostitutivi, in quanto il TAEG contrattualmente indicato era risultato errato. Il giudice ha escluso l'usura e la vessatorietà delle clausole contrattuali, ritenendo che non vi fosse squilibrio tra le parti. Infine, ha compensato le spese di giudizio, evidenziando la reciproca soccombenza.
Il giudice, dopo aver esaminato le argomentazioni delle parti e la relazione di un consulente tecnico, ha accolto parzialmente l'opposizione. Ha riconosciuto la morosità dell'opponente per il contratto di credito revolving, riducendo il debito da 3.535,03 euro a 3.374,03 euro, eliminando una penale ritenuta eccessiva. Per il prestito personale, ha rideterminato il debito da 31.141,48 euro a 17.995,85 euro, applicando solo tassi sostitutivi, in quanto il TAEG contrattualmente indicato era risultato errato. Il giudice ha escluso l'usura e la vessatorietà delle clausole contrattuali, ritenendo che non vi fosse squilibrio tra le parti. Infine, ha compensato le spese di giudizio, evidenziando la reciproca soccombenza.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1971/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo
TRA
EL EL, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
D'Apice, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
FINDOMESTIC BANCA SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine
Renzulli, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato SE EL faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 250/2018 notificatogli dalla Findomestic
Banca s.p.a. per il pagamento di euro 34.676,51 oltre accessori, quale residuo debito risultante: 1) da un primo contratto di finanziamento n.
20069149048601 sottoscritto in data 05.03.2012 in forza del quale la predetta banca metteva a disposizione del soggetto finanziato l'apertura di una linea di credito rotativo, utilizzabile mediante carta di credito revolving, la quale veniva attivata in data 28.12.2012 a seguito del suo primo utilizzo costituito dall'erogazione di un finanziamento per un importo di euro 3.000,00 (TAN
15,36% - TAEG 21,13%); a seguito di successivi utilizzi della carta revolving, effettuati nel corso dell'intera durata del rapporto (circa tre anni), decorrente dal mese di dicembre 2012 sino al mese di ottobre 2015,
l'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati dalla banca in favore del
SE era stata pari ad euro 6.400,35, rimborsabili in rate mensili;
da tale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5
rapporto era scaturito un credito compromesso che, alla data del passaggio a sofferenza e contenzioso (29.10.2015), ammontava ad euro 3.535,03 azionato in sede ingiuntiva, come da estratto conto certificato;
2) un secondo contratto di finanziamento n. 20069149048613 sottoscritto in data 08.06.2012 avente ad oggetto un prestito personale di tipo classico, in forza del quale la banca erogava in favore del soggetto finanziato la somma di euro 35.913,00
(TAN 09,96% - TAEG 10,43%), rimborsabile in n. 108 rate mensili di euro
537,80 ciascuna;
da tale secondo rapporto è scaturito un credito compromesso azionato in sede ingiuntiva di euro 31.141,48 come da estratto conto certificato. L'opponente deduceva a motivi la nullità dei contratti per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso legale effettivamente applicato, l'usurarietà dei tassi di interessi considerati gli alti tassi di mora e la penale del 10% sul capitale residuo dovuto prevista per il ritardo nel pagamento delle rate;
l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi insiti nel sistema di ammortamento alla francese. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la Findomestic Banca s.p.a. la quale affermava la legittimità dei contratti e del calcalo del debito residuo dovuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza il Giudice, concessa la provvisoria esecutività del monitorio opposto, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per esperire il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. Venivano, quindi, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dei quali il giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1971/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – credito al consumo
TRA
EL EL, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
D'Apice, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
FINDOMESTIC BANCA SPA, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine
Renzulli, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato SE EL faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 250/2018 notificatogli dalla Findomestic
Banca s.p.a. per il pagamento di euro 34.676,51 oltre accessori, quale residuo debito risultante: 1) da un primo contratto di finanziamento n.
20069149048601 sottoscritto in data 05.03.2012 in forza del quale la predetta banca metteva a disposizione del soggetto finanziato l'apertura di una linea di credito rotativo, utilizzabile mediante carta di credito revolving, la quale veniva attivata in data 28.12.2012 a seguito del suo primo utilizzo costituito dall'erogazione di un finanziamento per un importo di euro 3.000,00 (TAN
15,36% - TAEG 21,13%); a seguito di successivi utilizzi della carta revolving, effettuati nel corso dell'intera durata del rapporto (circa tre anni), decorrente dal mese di dicembre 2012 sino al mese di ottobre 2015,
l'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati dalla banca in favore del
SE era stata pari ad euro 6.400,35, rimborsabili in rate mensili;
da tale
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5
rapporto era scaturito un credito compromesso che, alla data del passaggio a sofferenza e contenzioso (29.10.2015), ammontava ad euro 3.535,03 azionato in sede ingiuntiva, come da estratto conto certificato;
2) un secondo contratto di finanziamento n. 20069149048613 sottoscritto in data 08.06.2012 avente ad oggetto un prestito personale di tipo classico, in forza del quale la banca erogava in favore del soggetto finanziato la somma di euro 35.913,00
(TAN 09,96% - TAEG 10,43%), rimborsabile in n. 108 rate mensili di euro
537,80 ciascuna;
da tale secondo rapporto è scaturito un credito compromesso azionato in sede ingiuntiva di euro 31.141,48 come da estratto conto certificato. L'opponente deduceva a motivi la nullità dei contratti per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso legale effettivamente applicato, l'usurarietà dei tassi di interessi considerati gli alti tassi di mora e la penale del 10% sul capitale residuo dovuto prevista per il ritardo nel pagamento delle rate;
l'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi insiti nel sistema di ammortamento alla francese. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la Findomestic Banca s.p.a. la quale affermava la legittimità dei contratti e del calcalo del debito residuo dovuto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza il Giudice, concessa la provvisoria esecutività del monitorio opposto, assegnava alle parti il termine di 15 giorni per esperire il procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo. Venivano, quindi, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'esito dei quali il giudice
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