Trib. Napoli, sentenza 04/04/2024, n. 1678

TRIB Napoli
Sentenza
4 aprile 2024
0
0
05:06:40
TRIB Napoli
Sentenza
4 aprile 2024

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 04/04/2024, n. 1678
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1678
Data del deposito : 4 aprile 2024

Testo completo

R.G. 9844/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.3.2024, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9844/2023 R.G. LAVORO
TRA
AR CI n. a CESA (CE) il 11/05/1975 rappresentato e difeso dall'avv. GENOVESE ELVIRA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania –
Ufficio IX – Ambito Territoriale per la provincia di Caserta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore CA MATANO, rappresentato e difeso e dei funzionari
Mastroianni Anna, Alfani Armida DELLA MORTE CONCETTA
NONCHE'
l'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Itala De
Benedictis, Luca Cuzzupoli e Davide Catalano
RESISTENTI
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27/07/2023 il ricorrente - premesso di aver prestato, in qualità di Collaboratore Scolastico – Area ATA, attività lavorativa a tempo determinato alle
1
dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca , per i periodi precisati nel ricorso, a partire dall'anno 2001/2002, ed essere stato assunto a tempo indeterminato dal 1.09.2011 – ha adito l'intestato Tribunale del Lavoro deducendo di aver ottenuto una ricostruzione della carriera solo parziale, non essendo stati considerati interamente i periodi di lavoro svolto a tempo determinato. Parte ricorrente ha chiesto, pertanto, che – accertata la violazione del principio di non discriminazione di cui alla direttiva 1999/70/CE – fosse riconosciuto il suo diritto alla ricostruzione della carriera, considerando per intero, ad ogni effetto contrattuale e di legge, tutti i periodi di servizio svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, con condanna del M.I.M. al pagamento delle differenze retributive conseguenti al riconoscimento di tale anzianità, e con collocamento nelle conseguenziali posizioni stipendiali corrispondenti alla fascia acquisita in forza dell'intero servizio pregresso prestato. Ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni: in via principale, accertata la violazione delle sopra richiamate prescrizioni della direttiva comunitaria previa disapplicazione dell'art 79 CCNL dell'art. 569 del D.Lgs. n. 297 del 1994 nonchè della normativa nazionale difforme alla direttiva comunitaria 1999/70/CE e all'allegato Accordo Quadro clausola 4 punti 1 e 4;
-

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento integrale del servizio di lavoro svolto con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della
PA con qualifica di collaboratore scolastico ATA dal 27\12\2001 al 31\08\2011 per complessivi anni 9 mesi 8 e giorni 5 con ogni più ampia conseguenza di legge e per lo effetto, - disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 786 del 20\11\2012 notificato il 30\01\2014 emesso dal Liceo scientifico G. Siani CEPS14000X poiché emesso in palese violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE clausola 4 principio di non discriminazione nella misura in cui, applicando il meccanismo previsto dal combinato disposto degli art. 569 e 570 d. lgs 297/94, non riconosceva ai fini della ricostruzione della carriera tutti i servizi di lavoro svolti dalla ricorrente durante il periodo di pre-ruolo;
-

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al medesimo trattamento stipendiale che avrebbe percepito qualora fosse stato inquadrato a tempo indeterminato tenuto conto degli scatti di anzianità previsti dalla normativa contrattuale di comparto a far tempo dalla prima assunzione e cumulando i diversi periodi lavorati ai fini della ricostruzione di carriera, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria se eccedente dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
- per

l'effetto condannare il ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive da determinarsi sulla base di un'anzianità di servizio calcolata a partire dalla prima
2 assunzione cumulando tra loro i diversi periodi lavorativi oltre interessi legali dalla debenza al FO . - ORDINARE al Ministero resistente la regolarizzazione contributiva e previdenziale del ricorrente in seguito al riconoscimento
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi