Trib. Cremona, sentenza 27/11/2024, n. 291
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Testo completo
V.G. 1106/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 9 l. div. nella causa promossa da nata a [...] il Parte_1
20.10.1973 (c.f. C.F._1 con l'avv. Paola Gerola
e nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
C.F._2 con l'avv. Sara Tabaglio ricorrenti in forma congiunta
e con l'intervento del Pubblico Ministero
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Cremona il 21.03.2015 e dalla loro unione il 27.11.2009 in Cremona è nata la minore Per_1
Questo Tribunale, con sentenza n. 479 del 2022, ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra le parti: in particolare, ai fini che in questa sede rilevano, ha disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre, mantenimento e diritto di visita del padre come da condizioni congiunte presentate in sede di udienza presidenziale del 15.09.22 e totalmente accolte.
In data 19.06.2024 le parti hanno depositato un ricorso congiunto per la parziale modifica delle condizioni del divorzio, nel quale espongono che:
- la figlia minore che attualmente frequenta il primo anno delle scuole Per_1 superiori a Crema, ha visto modificare i propri orari scolastici con aggiunta di alcuni pomeriggi di rientro settimanale a scuola, circostanza questa che rende necessaria una modifica delle modalità di visita relativamente al previsto pomeriggio infrasettimanale presso l'abitazione del padre;
- la sig.ra ha cessato l'attività lavorativa prima svolta in Cremona, Parte_1 via Brescia n. 65, e non ha ad oggi alcuna ragione che giustifichi il tragitto da
Crema a Cremona;
- il sig. dal mese di ottobre 2023 si è trasferito ad Acquanegra CP_1
Cremonese in via Apollinare ES (civico ancora non assegnato) – ex via
Case Sparse n.5, e ha manifestato l'impossibilità, sia per ragioni lavorative e personali, sia per venire incontro alle esigenze della minore, di tenere con sé la figlia per tutto il periodo di ferie estivo indicato nelle condizioni di Per_1 divorzio, nonché nell'ulteriore giornata del venerdì con rientro al sabato durante i weekend di competenza della madre.
Le parti, per queste ragioni, hanno chiesto congiuntamente modificare la disciplina del diritto di visita del padre verso la figlia minore Per_1 attualmente collocata prevalentemente presso l'abitazione della madre in
Pianengo (CR) via Supravalle n.12, sostituendo, ferme tutte le altre condizioni, le statuizioni di cui al punto n. 5) della sentenza di divorzio 479 del 2022.
Le parti hanno confermato la propria volontà di ottenere la pronuncia di modifica delle